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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16061/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta per ottenere il risarcimento/indennizzo per l'illecita occupazione di suoli di proprietà privata e la loro irreversibile trasformazione per la viabilità urbana. In primo grado e in appello era stata inizialmente respinta la domanda, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio una precedente decisione perché la Corte di merito aveva applicato in modo non corretto l'istituto della dicatio ad patriam. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha escluso la dicatio ad patriam, ritenendo non provata la volontà dei proprietari di cedere gratuitamente le aree all'uso pubblico, e ha qualificato la fattispecie come occupazione usurpativa, liquidando il danno con riferimento al valore dei suoli all'epoca dell'irreversibile trasformazione (1978 per una parte delle aree e 1983 per un'altra). I ricorrenti principali hanno censurato tale criterio di quantificazione, sostenendo che il valore andasse riferito alla data della domanda giudiziale, momento in cui il proprietario rinuncia al diritto dominicale e chiede il risarcimento per equivalente; hanno inoltre contestato la motivazione e la liquidazione delle spese. Il Comune, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che la Corte d'appello avrebbe travisato la c.t.u. e le prove documentali, poiché dagli atti sarebbe emersa la sussistenza dei presupposti della dicatio ad patriam e, comunque, che gli interventi sulle aree avessero natura solo manutentiva o migliorativa compatibile con un preuso pubblico volontario. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che, nelle ipotesi di occupazione illecita permanente, il danno va liquidato con riferimento al valore del bene alla data della domanda, non a quella dell'irreversibile trasformazione; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune; ha accolto il primo motivo del ricorso principale degli eredi proprietari, assorbiti gli altri motivi; ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    richiamato dai ricorrenti come parametro di tutela del diritto di proprietà in relazione all'occupazione illecita dei suoli

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per fondare la domanda risarcitoria da fatto illecito

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nei motivi di ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nella decisione

  • artt. 739 e 343 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti nel primo motivo, ma senza che la Corte sviluppi una specifica ratio su tali norme

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per la deduzione dei vizi di legittimità e per delimitare il perimetro del sindacato di cassazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese di lite

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'efficacia del ricorso incidentale tardivo

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 115 c.p.c.

    la deduzione di violazione è ritenuta inammissibile perché tende a una diversa valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la deduzione di violazione è ritenuta inammissibile perché mira a contestare l'apprezzamento del merito delle prove

  • art. 61 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal Comune nel ricorso incidentale insieme alle norme sulla consulenza tecnica

  • art. 62 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal Comune nel ricorso incidentale insieme alle norme sulla consulenza tecnica

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza

  • art. 2 Codice della strada

    richiamato dal Comune nel tentativo di sostenere la natura delle opere e l'uso pubblico delle aree

  • art. 14 Codice della strada

    richiamato dal Comune nel tentativo di sostenere la natura delle opere e l'uso pubblico delle aree

  • art. 825 c.c.

    richiamato con riferimento alla costituzione di servitù di uso pubblico

  • art. 2729 c.c.

    richiamato con riferimento alle presunzioni e alla prova della dicatio ad patriam

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso incidentale

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. 228/2012

    richiamata per la modifica introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • In caso di occupazione illecita permanente di un bene immobile da parte della pubblica amministrazione, il risarcimento per equivalente va commisurato al valore venale del bene alla data della domanda giudiziale, perché la domanda segna la perdita della proprietà e la rinuncia del proprietario al bene.
  • La c.d. occupazione acquisitiva e l'occupazione usurpativa integrano entrambe un illecito permanente che non determina acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica.
  • La dicatio ad patriam richiede la prova di una volontaria, univoca e non meramente tollerata destinazione del bene all'uso pubblico da parte del proprietario, da valutarsi in relazione all'uso pubblico nello stato originario del bene e non in quello risultante da manipolazioni o trasformazioni successive compiute dall'amministrazione.
  • In cassazione non è ammissibile un motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, solleciti una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi; non quando si contesti semplicemente l'apprezzamento del merito delle prove.

Come è indicizzato

MaterieProprietàSpese di liteImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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