Cassazione Civile, Ordinanza n. 06206/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un processo penale davanti al Giudice di pace, nel quale un soggetto era imputato di danneggiamento di un'autovettura di proprietà di una persona e di ingiuria e minaccia nei confronti di un'altra. In primo grado penale fu affermata la responsabilità solo per il danneggiamento; in appello penale fu riconosciuto anche un diritto al risarcimento per la minaccia, mentre per l'ingiuria fu esclusa la condanna risarcitoria perché il reato era stato depenalizzato. Le parti civili riassunsero poi la causa davanti al giudice civile per ottenere l'accertamento dell'illecito civile dell'intera condotta e il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale civile condannò il convenuto a pagare una somma per il danno all'auto e un'altra somma per l'illecito civile di ingiuria, oltre interessi, e pose le spese di lite a carico del soccombente. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo sulla liquidazione del danno e sulla regolazione delle spese; 2) nullità del procedimento/sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa considerazione delle conclusioni; 3) violazione delle regole sulle presunzioni per l'accertamento del danno non patrimoniale quanto all'an; 4) violazione dei criteri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e vizio motivazionale. Le parti intimate non hanno svolto difese in Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla posizione di uno dei due danneggiati/attori, rilevando un contrasto pieno e insanabile tra motivazione e dispositivo nella liquidazione del risarcimento: in motivazione la somma era indicata come già determinata all'attualità e comprensiva di interessi, mentre nel dispositivo veniva aggiunta la condanna agli interessi legali dalla domanda al saldo. Tale contrasto rende nulla la sentenza nella parte relativa a quella domanda e impone cassazione con rinvio al Tribunale di Cosenza in diversa composizione anche per le spese. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti: il secondo per genericità e difetto di autosufficienza, oltre che perché la mancata trascrizione delle conclusioni non integra da sola nullità; il terzo e il quarto perché attinenti alla stessa posizione già colpita dall'accoglimento del primo motivo. Quanto all'altro soggetto danneggiato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato per la parte dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
Richiamato solo per descrivere il reato di danneggiamento contestato in sede penale.
Richiamato solo per descrivere il reato di ingiuria contestato in sede penale, poi depenalizzato.
Richiamato solo per descrivere il reato di minaccia contestato in sede penale.
La nullità della sentenza è affermata quando il contrasto tra motivazione e dispositivo è insanabile e non consentito di ricostruire il comando giudiziale; se il contrasto è risolvibile come errore materiale, non vi è nullità.
Il giudice deve corrispondere a quanto chiesto dalle parti; tuttavia la doglianza è inammissibile se generica e non specificamente autosufficiente quanto alle conclusioni asseritamente trascurate.
La mancata trascrizione delle conclusioni nel testo della sentenza non comporta di per sé nullità, salvo che sia accompagnata dalla loro effettiva mancata considerazione.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per la prova del danno non patrimoniale, che per sua natura non è suscettibile di prova diretta.
Le presunzioni semplici sono ritenute astrattamente idonee a fondare l'accertamento del danno non patrimoniale quando i fatti di causa siano normalmente produttivi di turbamento, salvo circostanze contrarie.
È richiamato come base del criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale.
È richiamato quale fondamento del risarcimento del danno non patrimoniale.
È richiamato per il pagamento delle spese a favore dell'Erario quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
Per il ricorso dichiarato inammissibile è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
È richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando sia insanabile, cioè quando non sia possibile individuare con certezza il comando finale del giudice; se invece il dissenso è risolvibile come mero errore materiale, non si ha nullità.
- La censura di omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere specifica e autosufficiente: non basta un generico richiamo a conclusioni o documenti, occorrendo indicare puntualmente ciò che sarebbe stato omesso.
- La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza non è, da sola, causa di nullità; diventa rilevante solo se si accompagna alla dimostrata mancata considerazione delle domande o eccezioni.
- Il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni, poiché la sua natura spesso impedisce una dimostrazione diretta; il giudice può desumere il turbamento dalla normale attitudine dei fatti a produrlo, salvo elementi contrari.
- La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale richiede una motivazione coerente con il criterio adottato e con il quantum riconosciuto, soprattutto quando la somma è indicata come comprensiva di interessi nella motivazione ma non nel dispositivo.
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