Cassazione Civile, Ordinanza n. 19324/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un sollecito di pagamento riferito a cartelle esattoriali per crediti derivanti da violazioni del Codice della strada. In primo grado l’opposizione era stata accolta; il giudice di appello, invece, ha riformato parzialmente la decisione, qualificando la contestazione sulla mancata notifica delle cartelle come opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine di 20 giorni e ritenendola tardiva, mentre ha accolto solo in parte l’eccezione di prescrizione limitatamente a una cartella per la quale il termine quinquennale risultava già decorso. Il ricorrente per cassazione lamenta violazione di legge, sostenendo che l’azione fosse stata correttamente proposta come opposizione all’esecuzione e che il giudice di merito avesse erroneamente applicato l’art. 617 c.p.c. e la relativa decadenza, anche richiamando in modo ritenuto inconferente gli artt. 77 e 86 d.P.R. n. 602/1973; in sostanza, contesta la qualificazione della domanda e la declaratoria di tardività.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiamando il principio delle Sezioni Unite, ribadisce che: l’opposizione ex art. 615 c.p.c. è il rimedio per far valere fatti estintivi sopravvenuti, compresa la prescrizione quinquennale dei crediti da sanzioni amministrative, anche deducendo l’omessa o invalida notifica di atti interruttivi; invece la contestazione della mancata notifica delle cartelle di pagamento integra opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine di 20 giorni dalla conoscenza legale o di fatto del primo atto conosciuto. Il Tribunale ha dunque correttamente qualificato la domanda e ne ha correttamente rilevato la tardività rispetto al sollecito di pagamento. È inoltre ritenuto inconferente il richiamo a ipoteca e fermo amministrativo, perché si tratta di misure cautelari diverse dal sollecito impugnato. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese in favore di tutte le parti resistenti e viene dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
È il rimedio per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata e per dedurre fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, senza limiti di tempo; può comprendere anche la contestazione dell’idoneità di atti notificati a interrompere la prescrizione.
È il rimedio per far valere l’irregolarità della sequenza procedimentale e i vizi formali degli atti esecutivi; deve essere proposto nel termine perentorio di 20 giorni decorrente dalla conoscenza legale o di fatto del primo atto conosciuto.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie opera il termine quinquennale di prescrizione richiamato dalla Corte per verificare la tempestività della riscossione.
Richiamato insieme all’art. 28 L. n. 689/1981 per individuare la prescrizione dei crediti da sanzioni amministrative stradali.
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente in modo ritenuto inconferente, poiché concerne l’ipoteca legale e non il sollecito di pagamento oggetto della lite.
Richiamato dal ricorrente in modo ritenuto inconferente, poiché riguarda il fermo amministrativo di beni mobili registrati e non il sollecito di pagamento impugnato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla riscossione di sanzioni amministrative, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. è il rimedio corretto per far valere la prescrizione del credito e, più in generale, i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale.
- La mancata o invalida notificazione del verbale o di altri atti può essere dedotta, in sede di opposizione all’esecuzione, non come vizio autonomo da far valere nel termine breve previsto per l’opposizione a verbale o agli atti, ma come ragione dell’inefficacia interruttiva dell’atto ai fini della prescrizione.
- La contestazione della mancata notifica delle cartelle di pagamento o di altri vizi della sequenza procedimentale integra opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed è soggetta al termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza legale o anche di fatto dell’atto.
- Chi deduce tardivamente un vizio riconducibile all’art. 617 c.p.c. deve allegare e provare il momento di effettiva conoscenza dell’atto, perché da tale momento decorre il termine di decadenza.
- I termini e i rimedi previsti per ipoteca e fermo amministrativo non possono essere automaticamente trasposti al sollecito di pagamento, che ha autonoma struttura e disciplina processuale.
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