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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19324/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un sollecito di pagamento riferito a cartelle esattoriali per crediti derivanti da violazioni del Codice della strada. In primo grado l’opposizione era stata accolta; il giudice di appello, invece, ha riformato parzialmente la decisione, qualificando la contestazione sulla mancata notifica delle cartelle come opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine di 20 giorni e ritenendola tardiva, mentre ha accolto solo in parte l’eccezione di prescrizione limitatamente a una cartella per la quale il termine quinquennale risultava già decorso. Il ricorrente per cassazione lamenta violazione di legge, sostenendo che l’azione fosse stata correttamente proposta come opposizione all’esecuzione e che il giudice di merito avesse erroneamente applicato l’art. 617 c.p.c. e la relativa decadenza, anche richiamando in modo ritenuto inconferente gli artt. 77 e 86 d.P.R. n. 602/1973; in sostanza, contesta la qualificazione della domanda e la declaratoria di tardività.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Richiamando il principio delle Sezioni Unite, ribadisce che: l’opposizione ex art. 615 c.p.c. è il rimedio per far valere fatti estintivi sopravvenuti, compresa la prescrizione quinquennale dei crediti da sanzioni amministrative, anche deducendo l’omessa o invalida notifica di atti interruttivi; invece la contestazione della mancata notifica delle cartelle di pagamento integra opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine di 20 giorni dalla conoscenza legale o di fatto del primo atto conosciuto. Il Tribunale ha dunque correttamente qualificato la domanda e ne ha correttamente rilevato la tardività rispetto al sollecito di pagamento. È inoltre ritenuto inconferente il richiamo a ipoteca e fermo amministrativo, perché si tratta di misure cautelari diverse dal sollecito impugnato. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese in favore di tutte le parti resistenti e viene dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    È il rimedio per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata e per dedurre fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, senza limiti di tempo; può comprendere anche la contestazione dell’idoneità di atti notificati a interrompere la prescrizione.

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio per far valere l’irregolarità della sequenza procedimentale e i vizi formali degli atti esecutivi; deve essere proposto nel termine perentorio di 20 giorni decorrente dalla conoscenza legale o di fatto del primo atto conosciuto.

  • art. 28 L. n. 689/1981

    Per le sanzioni amministrative pecuniarie opera il termine quinquennale di prescrizione richiamato dalla Corte per verificare la tempestività della riscossione.

  • art. 209 Codice della strada

    Richiamato insieme all’art. 28 L. n. 689/1981 per individuare la prescrizione dei crediti da sanzioni amministrative stradali.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal ricorrente.

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in modo ritenuto inconferente, poiché concerne l’ipoteca legale e non il sollecito di pagamento oggetto della lite.

  • art. 86 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in modo ritenuto inconferente, poiché riguarda il fermo amministrativo di beni mobili registrati e non il sollecito di pagamento impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla riscossione di sanzioni amministrative, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. è il rimedio corretto per far valere la prescrizione del credito e, più in generale, i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale.
  • La mancata o invalida notificazione del verbale o di altri atti può essere dedotta, in sede di opposizione all’esecuzione, non come vizio autonomo da far valere nel termine breve previsto per l’opposizione a verbale o agli atti, ma come ragione dell’inefficacia interruttiva dell’atto ai fini della prescrizione.
  • La contestazione della mancata notifica delle cartelle di pagamento o di altri vizi della sequenza procedimentale integra opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed è soggetta al termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza legale o anche di fatto dell’atto.
  • Chi deduce tardivamente un vizio riconducibile all’art. 617 c.p.c. deve allegare e provare il momento di effettiva conoscenza dell’atto, perché da tale momento decorre il termine di decadenza.
  • I termini e i rimedi previsti per ipoteca e fermo amministrativo non possono essere automaticamente trasposti al sollecito di pagamento, che ha autonoma struttura e disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiEsecuzioniTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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