Cassazione Civile, Sentenza n. 16257/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava l'imputazione ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 5 TUIR, dei redditi accertati nei confronti della società di persone Fermontaggi s.a.s., imputandoli al socio accomandante Antonio Busetto; contese anche l'applicabilità delle sanzioni per infedele dichiarazione (anno 2009). Il contribuente deduceva la decadenza dell'Ufficio per i termini (anni 2006-2008), la non applicabilità della presunzione di imputazione per trasparenza rispetto a utili riferibili a singoli soci e la nullità/contraddittorietà della motivazione della CTR in ordine al 2009
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi; ha dichiarato estinto il giudizio relativo agli avvisi 2006-2008 in quanto definito con la procedura di pace fiscale (definizione agevolata). Sul merito del 2009 ha respinto il ricorso del contribuente e accolto i second o e terzo motivo dell'Agenzia (relativi alle sanzioni), ritenendo che la CTR non abbia applicato correttamente il criterio per valutare la colpevolezza del socio accomandante: la responsabilità sanzionatoria deve essere valutata con riferimento all'omesso o insufficiente esercizio dei poteri di controllo (art. 2320 c.c.) e non solo alla gestione diretta. La sentenza della CTR è cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è rinviata alla CTR regionale del Veneto in diversa composizione per nuovo esame; il primo motivo erariale è assorbito dalla definizione degli anni 2006-2008
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili
La Corte conferma l'imputazione 'per trasparenza' dei redditi di società di persone ai soci (anche accomandanti), indipendentemente dalla percezione e dalla partecipazione alla gestione; tale imputazione è strutturale e non una presunzione di distribuzione degli utili
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
raddoppio dei termini (richiamato nel testo come limite temporale dell'attività accertativa)
Il motivo dell'Agenzia relativo alla legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento è stato reso superfluo per gli anni 2006-2008 a causa della definizione agevolata; la questione rimane collegata alla decorrenza dei termini di decadenza
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione all'ipotesi di interposizione e rimborso delle imposte pagate dall'interponente
La norma non impedisce l'imputazione fiscale ai soci quando l'accertamento societario è definitivo; costituisce disciplina per casi di interposizione ma non annulla il principio di trasparenza
art. 1 d.lgs. n. 471 del 1997 e art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamate nel quadro delle sanzioni tributarie: la Corte rileva che l'applicazione delle sanzioni nei confronti del socio accomandante deve basarsi sulla nozione di colpa riferita all'omesso/insufficiente controllo
La Corte indica che il potere/dovere di controllo attribuito al socio accomandante ai sensi dell'art. 2320 c.c. è il parametro per valutare la colpevolezza ai fini sanzionatori (omesso controllo = colpa fiscale)
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e artt. 115 e 132 cod. proc. civ. (richiamati)
Richiamate in relazione ai profili di motivazione e nullità della sentenza della CTR; la Corte valuta la motivazione come materialmente presente e non affetta da nullità formale per i profili dedotti dal contribuente
Massime di principio
- Nei rapporti con le società di persone (s.n.c., s.a.s.) il reddito prodotto è imputato 'per trasparenza' ai soci ai fini IRPEF indipendentemente dalla percezione e dalla partecipazione gestionale: la posizione di socio accomandante non esclude l'imputazione
- La responsabilità sanzionatoria del socio accomandante non si valuta sulla base esclusiva della partecipazione gestionale: rileva l'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo (art. 2320 c.c.) come elemento di colpa fiscale
- Se la rettifica è stata operata definitivamente nei confronti della società, il cosiddetto 'ribaltamento' al socio è legittimo salvo che si dimostri che le poste rettificate siano estranee all'oggetto sociale (atti non pertinenti)
- La dimensione penale (assoluzione o discolpa penale) non esclude di per sé la rilevanza fiscale dell'accertamento: conseguenze penali sono personali, mentre sul piano fiscale il reddito va imputato secondo l'art. 5 TUIR
- La definizione agevolata (pace fiscale) estingue la controversia per le annualità interessate; in tali casi i profili processuali relativi ai motivi d'appello diventano in parte irrilevanti
- Le censure sulla motivazione della decisione tributaria richiedono che il vizio emerga chiaramente dal testo della sentenza: motivazione concisa ma logicamente comprensibile non costituisce automaticamente nullità
- In casi analoghi valutare sempre: (a) se l'accertamento societario è stato impugnato o è definitivo; (b) se le poste rettificate sono pertinenti all'oggetto sociale; (c) se il socio aveva possibilità e dovere di controllo sui conti (documentare esercizio del controllo per difesa)
- Quando la CTR omette di applicare il corretto parametro di valutazione della colpevolezza (omesso controllo vs gestione diretta), sussiste motivo di cassazione con rinvio per nuovo esame
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