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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07454/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo che denuncia: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e delle regole di valutazione degli indizi (ossia una censura sulla valutazione probatoria operata dai giudici di merito); 2) carenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria consistente nell'escussione dei proprietari dell'immobile sottostante il tetto dove erano state occultate le armi. In sostanza la difesa contestava la valutazione degli elementi indiziari e chiedeva che fosse considerata decisiva la testimonianza dei proprietari per potere ribaltare la decisione di condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure formulate generiche e prive di specifici sviluppi argomentativi tali da dimostrare la decisività della prova richiesta (la testimonianza dei proprietari). Ha ricordato il principio secondo cui, nel giudizio abbreviato d'appello, l'integrazione istruttoria può essere disposta dal giudice ex officio solo se la prova richiesta è assolutamente necessaria e potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione complessiva degli elementi probatori, tenendo conto anche dell'eventuale novità del dato probatorio. Inoltre la Corte ha precisato che l'omessa assunzione di prova è vizio rilevante (art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.) solo se la prova avrebbe potuto determinare una ricostruzione dei fatti diversa da quella emersa. Sotto il profilo della responsabilità, la Corte ha giudicato infondate le censure sulla motivazione, ritenendo coerente e non manifestamente illogica la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (osservazione continuativa del comportamento dell'imputato, rumore prodotto nel movimentare le tegole, rinvenimento delle armi nel punto indicato, testimonianza dell'ispettore CONTALDI, incongruenze delle versioni difensive). Conseguenze pratiche: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. (Si ricorda che la Corte d'Appello di Bari, sul gravame dell'imputato, aveva ridotto la pena inflitta in primo grado a tre anni e sei mesi di reclusione e euro 3.000,00 di multa.)

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inammissibile perché non dimostra in che modo specifico la violazione normativa abbia inciso sulla decisione

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al vizio per omessa assunzione di prova decisiva: la Corte precisa che il vizio sussiste solo se l'omessa prova avrebbe potuto determinare una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 603, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma riferita all'escussione dei testimoni su richiesta; la Corte ricorda che in abbreviato d'appello la rinnovazione istruttoria è esercizio discrezionale del giudice e va disposta solo se la prova è assolutamente necessaria e potenzialmente decisiva

  • art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamate nel contesto delle regole istruttorie e della valutazione della prova; la Corte evidenzia i limiti dell'impugnazione in cassazione quando mira a una rivalutazione del merito

  • art. 2 e art. 7, L. n. 895/1967

    Norme sostanziali relative al trattamento penale delle armi: i reati contestati riguardano la detenzione e condotta legata alle armi (continuazione tra capi di imputazione)

  • art. 697 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione (collegata alla normativa sulle armi); applicata dalla Corte di merito nella valutazione complessiva

  • art. 23, commi 1 e 3, L. n. 110/1975

    Norme sulla detenzione e circolazione di armi e munizioni; citate tra i reati contestati in primo grado e valorizzate nella ricostruzione fattuale

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa al ricettazione (ovvero al reato di ricettazione) richiamata per alcuni capi relativi alle armi con matricola abrasa

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato d'appello la richiesta di rinnovazione istruttoria (esame testimoni, acquisizione di atti) richiede che si dimostri la "novità" e la potenziale decisività della prova rispetto al materiale già in atti: la semplice aspirazione a contestare la valutazione del merito non è sufficiente.
  • La mancata escussione di un teste è rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. solo se è possibile dimostrare che quella prova avrebbe potuto condurre a una ricostruzione dei fatti diversa e favorevole all'imputato; prove che riproducono circostanze già in atti non soddisfano tale requisito.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi generici e confutativi che chiedono una rivalutazione del fatto già accertato in sede di merito senza indicare punti precisi di illegittimità o violazione di norme processuali a pena di nullità.
  • Non è possibile aggirare i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p. richiamando art. 192 c.p.p.: la censura sulla valutazione degli indizi deve essere formulata con specificità per essere esaminata in cassazione.
  • La valutazione motivazionale dei giudici di merito circa fatti osservativi, collegamenti di fatto (es. comportamento osservato degli agenti, rumori prodotti, rinvenimento delle cose nel punto indicato) gode di ampia discrezionalità e viene disattesa in cassazione solo se vi è manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Quando si richiede l'assunzione di prova ulteriore, il difensore deve dimostrare in motivi concreti quale nuova informazione emergerà e come essa potrà incidere sulla decisione, in termini di novità e decisività.

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