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Sentenza

Sentenza del 26/06/2024 n. 17673 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 1578/09/2021, depositata il 12 marzo 2021, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio, riformato la decisione favorevole della C.T.P. e respinto il ricorso contro l’avviso. Con sei motivi ha contestato: la motivazione sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del superbollo, in particolare rispetto alla capacità contributiva e alla progressività (art. 53 Cost.); il rigetto delle censure di incompatibilità con il diritto dell’Unione; l’omessa pronuncia sull’asserita violazione della riserva di legge e dell’art. 4 dello Statuto del contribuente, poiché il tributo sarebbe stato istituito con decreti-legge; l’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di specificità; l’omessa pronuncia sui vizi dell’avviso, dedotti per asserita mancanza di sottoscrizione e difformità tra copia notificata e originale; infine, la liquidazione delle spese d’appello in favore dell’Ufficio, benché difeso da propri funzionari. La sentenza d’appello aveva inoltre ritenuto valida la notificazione effettuata tramite posta privata, regolarmente sottoscritto l’avviso e non maturata la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato riqualificato come censura di violazione di legge e respinto: la questione relativa agli artt. 3 e 53 Cost. è manifestamente infondata, poiché la progressività riguarda il sistema tributario nel suo complesso e il legislatore dispone di ampia discrezionalità nell’individuare indici di capacità contributiva, entro il limite della non arbitrarietà. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile o comunque infondato: la censura europea era generica e la pronuncia della CGUE invocata riguardava una diversa disciplina discriminatoria sulla potenza fiscale dei veicoli. Il terzo motivo è stato respinto nel merito, benché la C.T.R. avesse omesso di pronunciarsi: la Cassazione ha deciso direttamente la questione, ritenendo rispettata la riserva di legge e chiarendo che lo Statuto del contribuente ha rango di legge ordinaria e non consente di disapplicare norme tributarie. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo state trascritte le censure dell’appello necessarie a verificarne la specificità. Il quinto motivo sui vizi dell’avviso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza; inoltre, non sussisteva omessa pronuncia, perché la C.T.R. aveva escluso i vizi formali ritenendo l’atto regolarmente sottoscritto. Il sesto motivo sulle spese è stato respinto: anche l’Amministrazione difesa da propri funzionari può ottenere la liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale, con la riduzione del 20% degli onorari. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.700, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 53 Cost. e principio di progressività del sistema tributario

    Posto, quindi, che il principio di progressività si riferisce, come la giurisprudenza costituzionale ha avuto occasione di precisare, al sistema tributario nel suo complesso e non ai singoli tributi, dal momento che il principio stesso, se inteso come crescita dell'aliquota correlata con l'ammontare del reddito, non può che aver riguardo al rapporto diretto fra imposizione e reddito personale complessivo del contribuente (sentenza n. 159 del 1985), la questione sollevata appare manifestamente infondata.

    La progressività non deve necessariamente caratterizzare ogni singolo tributo: va valutata con riferimento al sistema tributario complessivo. L’individuazione legislativa degli indici di capacità contributiva è sindacabile se arbitraria o irragionevole, ma la contribuente non ha dimostrato tale vizio per il superbollo.

  • Art. 3 Cost.

    La possibilità di imposizioni differenziate, dunque, anche se non vietata dagli artt. 3 e 53 Cost., deve pur sempre ancorarsi a una adeguata giustificazione obiettiva, la quale deve essere coerentemente, proporzionalmente e non irragionevolmente tradotta nella struttura dell'imposta.

    Una differenziazione tributaria è ammissibile se sostenuta da una giustificazione obiettiva e tradotta nella disciplina in modo coerente e proporzionato; in assenza di giustificazione può diventare discriminazione arbitraria.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Pervero tale motivo va correttamente riqualificato ai sensi dell' art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello ritenuto, erroneamente, manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata per violazione dell' art. 53 Cost.

    La Corte può qualificare il motivo secondo la sua sostanza: una censura formulata come omesso esame può essere trattata come denuncia di violazione di legge quando contesta la valutazione giuridica della questione.

  • Art. 384 c.p.c.

    Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell' art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata.

    Se il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi su una questione esclusivamente giuridica, già decidibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può risolverla direttamente e confermare il dispositivo, evitando un rinvio inutile.

  • Art. 111, secondo comma, Cost.

    Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell' art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata.

    Il principio di ragionevole durata del processo giustifica che la Cassazione decida nel merito una questione di diritto già matura, senza rinviare la causa solo per ottenere una pronuncia formalmente mancante.

  • Art. 23 Cost.

    Il motivo non coglie, infatti, nel segno in quanto la pretesa impositiva de qua, in termini generali, appare pienamente legittima in quanto si fonda e trova la sua legittimazione nella legge ( art. 23 Cost.), risultando la riserva di legge, comunque, rispettata.

    La riserva di legge in materia tributaria è rispettata quando la pretesa fiscale trova fondamento nella legge; nel caso esaminato la contestazione relativa all’istituzione del superbollo tramite decreti-legge non ha comportato l’illegittimità del tributo.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 4

    Va del resto ribadito che la legge 27/07/2000 n. 212 (c.d. statuto del contribuente), contiene disposizioni che, pur costituendo criteri guida per il giudice nell'interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, anche anteriori, non hanno rango superiore alla legge ordinaria, e, conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, ne' consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse.

    Lo Statuto del contribuente orienta l’interpretazione delle norme tributarie ma non ha rango superiore alla legge ordinaria: non può quindi essere usato come parametro costituzionale né fondare la disapplicazione di una norma tributaria successiva o asseritamente incompatibile.

  • Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura sull’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità è stata dichiarata inammissibile in Cassazione perché la ricorrente non ha trascritto le singole doglianze dell’appello che avrebbero consentito di verificare la denunciata violazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Costituisce ius receptum che sussiste il vizio di omessa pronuncia, con violazione dell' art. 112 cod. proc. civ. (quale quello in questa sede denunciato), allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre tale violazione non ricorre invece nel caso, quale quello in esame, in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda.

    L’omessa pronuncia ricorre quando manca del tutto l’esame di una censura; non ricorre se la motivazione adottata dal giudice è logicamente incompatibile con la pretesa della parte e la respinge, anche senza rispondere separatamente a ogni argomento.

  • Art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Questa Corte ha, infatti, chiarito che in tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell' art. 15, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato.

    L’Amministrazione finanziaria vittoriosa, anche se rappresentata da propri funzionari e non da un avvocato esterno, ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale, con riduzione del 20% degli onorari.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Quando il ricorso è respinto, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • La contestazione costituzionale di un tributo deve indicare una concreta irragionevolezza o arbitrarietà della disciplina: la mera circostanza che il singolo tributo non sia progressivo non basta, perché la progressività si valuta sul sistema tributario nel suo complesso.
  • Per contestare un tributo sulla base del diritto dell’Unione occorre identificare la specifica disposizione europea violata e spiegare il contrasto concreto; una pronuncia europea relativa a una disciplina o a fatti diversi non dimostra, da sola, l’incompatibilità.
  • La Cassazione può decidere direttamente una questione giuridica non esaminata dal giudice d’appello se gli elementi di fatto sono sufficienti e non servono ulteriori accertamenti; in particolare, può evitare il rinvio quando la questione è infondata.
  • Lo Statuto del contribuente è una legge ordinaria e un criterio interpretativo: non prevale sulle altre leggi ordinarie e non consente, da solo, di disapplicare una norma tributaria.
  • Per denunciare in Cassazione l’omessa pronuncia sull’inammissibilità di un appello per genericità, il ricorrente deve riprodurre le specifiche censure dell’appello contestate; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Non ogni mancata risposta separata a un’eccezione integra omessa pronuncia: il vizio non sussiste se la decisione, per la sua motivazione e il suo esito, respinge la censura in modo incompatibile con la tesi della parte.
  • Nel contenzioso tributario l’Amministrazione vittoriosa può ottenere le spese anche quando è difesa da funzionari interni, con liquidazione secondo la tariffa professionale e riduzione del 20% degli onorari.

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