Cassazione Civile, Ordinanza n. 30406/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società aveva convenuto il Comune chiedendo di accertare che l'area di mq 406 prospiciente il ristorante non fosse occupata abusivamente e di dichiarare non dovuto l'importo di euro 49.451 richiesto dall'ente a titolo di indennità per occupazione abusiva di suolo demaniale, sostenendo di avere autorizzazioni mai revocate, di avere presentato istanze di sanatoria ancora pendenti e di avere già versato annualmente i canoni richiesti senza contestazioni. In appello il Comune aveva ottenuto un accertamento parziale dell'abusività su mq 181,50, con distinzione tra una porzione di mq 137,17 priva di titolo e una porzione di mq 44,33 oggetto di domanda di condono non definita. Con il ricorso per cassazione la società denunciava, con il primo motivo, la violazione degli artt. 32, 38 e 44 L. 47/1985 e dell'art. 32 L. 326/2003, sostenendo che la pendenza della sanatoria dovesse produrre effetto sospensivo anche sulla pretesa economica del Comune e che il canone fosse in realtà una misura sanzionatoria; con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello rideterminato l'importo dovuto senza considerare il preteso mancato deposito del regolamento comunale e i pagamenti già effettuati, che avrebbero estinto o soddisfatto integralmente la pretesa creditoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una mera riproposizione delle difese già svolte in appello, senza adeguato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la controversia riguardava la debenza di un canone per occupazione sine titulo di suolo demaniale, non l'esercizio di poteri sanzionatori in materia edilizia, sicché le norme invocate erano inconferenti. Ha inoltre osservato che la sanatoria richiamata riguardava soltanto una porzione limitata di area e non risultava perfezionata. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità, perché non erano indicati con precisione tempi, modi, titolo ed entità dei versamenti asseritamente effettuati, né le modalità e il momento della dedotta contestazione sul regolamento comunale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 L. 47/1985
Il rilascio della sanatoria per opere su aree di enti pubblici territoriali è subordinato alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente l'uso del suolo; la norma è stata però ritenuta inconferente rispetto alla pretesa del Comune di riscuotere il canone per occupazione di fatto di suolo demaniale.
art. 38 L. 47/1985
La sospensione richiamata è stata ritenuta operante solo nell'ambito delle sanzioni per abusi edilizi, non nel diverso giudizio sulla debenza del canone di occupazione di suolo demaniale.
art. 44 L. 47/1985
Richiamato unitamente all'art. 38, è stato giudicato non pertinente alla controversia sul canone per occupazione abusiva di suolo demaniale.
art. 32 L. 326/2003
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina del condono edilizio, ma considerato non decisivo ai fini della sospensione della pretesa patrimoniale del Comune.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata ritenuta generica e priva di autosufficienza, perché non supportata da specifiche indicazioni fattuali e documentali.
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Invocato per la denuncia di violazione di legge; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Invocato per la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c.; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda la debenza di un canone per occupazione di suolo demaniale sine titulo, le norme sul condono edilizio e sulla sospensione delle sanzioni per abusi edilizi non sono automaticamente pertinenti, perché il rapporto patrimoniale con l'ente è autonomo rispetto al procedimento di sanatoria.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre le difese svolte nei gradi di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le censure che contestano la quantificazione del credito devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare con precisione fatti, tempi, titolo, importo e riscontri documentali dei pagamenti o delle eccezioni dedotte; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La pendenza di una domanda di sanatoria relativa a una porzione limitata dell'area non impedisce, di per sé, l'accertamento dell'abusività e della correlata debenza del canone per le porzioni di suolo prive di titolo.
- La censura fondata sull'uso di documenti o regolamenti comunali richiede l'indicazione chiara di dove e quando la questione sia stata sollevata nei giudizi di merito, non essendo sufficiente un richiamo generico alla comparsa di risposta.
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