Cassazione Civile, Ordinanza n. 10052/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di una lavoratrice volta a ottenere differenze retributive, dopo che il rapporto formalmente qualificato come collaborazione a progetto era stato considerato di natura subordinata dai giudici di merito. La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società subentrata nell'affitto d'azienda al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: (1) nullità del ricorso introduttivo per totale assenza di esposizione delle ragioni poste a base della quantificazione del credito; (2) violazione dell'obbligo di deposito integrale del contratto collettivo; (3) motivazione apparente della sentenza sul quantum; (4) ultrapetizione, perché la Corte territoriale avrebbe applicato d'ufficio un diverso contratto collettivo rispetto a quello invocato dalla lavoratrice; (5) errata esclusione della prescrizione in costanza di rapporto, assumendo la stabilità reale del rapporto per il superamento della soglia dei quindici dipendenti; (6) illegittimo ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del quantum in mancanza dei presupposti; (7) erronea applicazione dell'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, con necessità di parametrate le retribuzioni all'orario effettivamente svolto e alla tipologia negoziale concretamente instaurata. La controricorrente ha resistito con eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti, rilevando la discrasia tra il soggetto indicato nell'intestazione del ricorso e quello che aveva sottoscritto la procura, privo di idonea identificazione e di prova dei poteri rappresentativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto la preliminare eccezione della controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto invalida la procura alle liti apposta al ricorso per cassazione, perché la firma risultava riferibile a un soggetto diverso da quello indicato nell'intestazione, senza che fossero indicati elementi identificativi del sottoscrittore né la prova dei poteri rappresentativi in capo a quest'ultimo. È stato quindi assorbito l'ulteriore profilo di improcedibilità relativo al mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del ricorso introduttivo per difetto di esposizione delle ragioni della domanda sul quantum.
richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di produzione integrale del contratto collettivo.
richiamato dalla ricorrente per lamentare apparenza della motivazione sulla liquidazione del quantum.
richiamato dalla ricorrente per dedurre ultrapetizione nella scelta del contratto collettivo applicato dal giudice.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la maturazione della prescrizione in costanza di rapporto.
richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione equitativa del credito in assenza dei presupposti.
art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
richiamato dalla ricorrente per affermare che la conversione del rapporto di collaborazione doveva avvenire secondo la tipologia negoziale di fatto e l'orario effettivamente svolto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 2042/1998
citata come precedente di legittimità sul requisito della procura rilasciata da soggetto munito di poteri rappresentativi; il riferimento appare nel testo come richiamo giurisprudenziale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione proposto da una persona giuridica la procura alle liti è invalida se non consente di identificare con certezza il soggetto che la rilascia e non risulta la qualità o il potere rappresentativo in base al quale egli agisce per la società.
- La discrepanza tra il nominativo indicato nell'intestazione del ricorso e quello apposto nella procura, in assenza di elementi idonei a ricondurla a mero errore materiale, determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'eccezione preliminare di difetto di procura, se accolta, assorbe le ulteriori doglianze di merito e di rito dedotte nel ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09984/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09985/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09986/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09989/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09993/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10004/2023 del 14/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →