Cassazione Civile, Ordinanza n. 24684/2022 del 11/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione di illecito amministrativo per violazione del codice della strada, avverso il quale il destinatario aveva proposto opposizione ex art. 204-bis c.d.s. L'opposizione era stata rigettata in primo grado. In appello, il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ritenendo che la questione della mancata taratura del dispositivo di rilevamento della velocità fosse stata introdotta solo con l'atto di appello e non già nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il tribunale aveva errato nel qualificare come nuova una censura che, invece, era stata già proposta nell'atto di opposizione, ove si contestava la nullità del verbale per mancata taratura periodica dello strumento di rilevazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso anche se notificato nei confronti della Prefettura e non del Ministro, richiamando il principio per cui, nelle opposizioni ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, la legittimazione passiva permane in capo al prefetto anche nella fase di cassazione. Nel merito, ha accolto il motivo, rilevando dalla lettura dell'atto introduttivo che la doglianza sulla mancata taratura del sistema di misurazione era già stata dedotta nel giudizio di primo grado. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Avellino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nelle opposizioni a sanzioni amministrative la legittimazione passiva spetta al prefetto e tale legittimazione permane anche in cassazione.
art. 11 r.d. n. 1611 del 1933
La regola generale sulla rappresentanza in giudizio dello Stato è derogata dalla disciplina speciale dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011.
art. 1 L. n. 260 del 1958
È richiamata come norma che ha sostituito l'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933 in tema di rappresentanza dello Stato.
art. 204-bis codice della strada
Costituisce il rito di opposizione avverso il verbale di contestazione di illecito amministrativo; nel caso concreto la doglianza sulla taratura era già contenuta nell'atto introduttivo.
È invocato come parametro della censura, per avere il giudice ritenuto nuova una questione che si assumeva già proposta.
È invocato come norma sulla valutazione del materiale di causa, in relazione alla lettura dell'atto introduttivo compiuta dal tribunale.
È richiamato in relazione al divieto di nuove domande ed eccezioni in appello; la Corte esclude la novità della questione.
È richiamato quale norma sull'onere della prova, ma la decisione si concentra sulla preesistenza della contestazione nel primo grado.
È il parametro dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, la legittimazione passiva spetta al prefetto e non si trasferisce al Ministro nella fase di legittimità.
- Una censura non è nuova in appello se risulta già dedotta, in modo sostanziale, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, anche quando il giudice di appello abbia ritenuto il contrario.
- Quando il tribunale qualifica come inammissibile l'appello per asserita novità della questione, il controllo di legittimità può verificare direttamente il contenuto dell'atto introduttivo per accertare se la doglianza fosse stata effettivamente proposta.
- Nel contenzioso relativo a verbali per eccesso di velocità, la contestazione sulla mancata taratura periodica dello strumento di rilevamento, se già dedotta in opposizione, non può essere trattata come nuova in appello.
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