Cassazione Civile, Ordinanza n. 27007/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di intimazioni di pagamento fondate su cartelle esattoriali. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo inesistente la notifica delle cartelle perché eseguita a mezzo posta dal concessionario, soggetto che la CTR reputava non abilitato a utilizzare tale forma di notifica; inoltre aveva ritenuto insufficiente la prova documentale offerta dall'agente della riscossione (ricevute di ritorno, estratti di ruolo, copie delle relate) a dimostrare l'effettiva notifica delle cartelle. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la norma consente la notifica diretta mediante raccomandata A/R anche da parte del concessionario; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto inidonee le copie conformi delle ricevute di ritorno e gli estratti di ruolo a provare la notifica; 3) violazione dell'art. 2719 c.c. e dell'art. 5, comma 5, d.l. 669/1996, per non aver attribuito valore probatorio alle copie conformi prodotte e per avere trascurato il potere certificativo del concessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, la cartella può essere notificata anche direttamente dal concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità alternativa rispetto a quella eseguita dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati. Ha inoltre chiarito che la prova della notifica e della sua data è fornita mediante produzione dell'avviso di ricevimento o della relazione di notificazione recante il numero identificativo della cartella, senza necessità di produrre anche l'originale o la copia della cartella stessa. Nel caso concreto, la CTR aveva errato nel ritenere inesistente la notifica e nell'escludere valore probatorio alle copie delle ricevute e agli estratti di ruolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito affinché esamini le ulteriori doglianze del contribuente, e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
"La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero ... La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ..."
consente al concessionario di eseguire direttamente la notifica della cartella a mezzo raccomandata A/R; tale modalità è autonoma e alternativa rispetto alle altre forme di notifica previste dalla norma e si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento.
richiamato per censurare la valutazione della prova documentale compiuta dal giudice di merito.
richiamato per sostenere l'idoneità probatoria delle copie conformi degli avvisi di ricevimento.
art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996
richiamato dalla ricorrente in relazione al potere certificativo del concessionario e al valore delle copie prodotte.
artt. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001
richiamati come disciplina attuativa della notifica postale della cartella esattoriale da parte del concessionario.
l'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa prova fino a querela di falso della relazione tra soggetto destinatario e soggetto consegnatario accertata dall'ufficiale postale.
Massime di principio
- La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, trattandosi di una modalità espressamente prevista dall'art. 26 d.P.R. 602/1973 e alternativa alle forme di notifica eseguite dai soggetti ivi indicati.
- Ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale è sufficiente produrre l'avviso di ricevimento o la relazione di notificazione recante il numero identificativo della cartella; non è necessaria la produzione dell'originale o della copia integrale della cartella.
- Quando il destinatario contesta solo la mancata ricezione della cartella e non anche il contenuto dell'atto, la prova della notifica può essere fornita anche mediante copie conformi delle ricevute di ritorno e gli estratti di ruolo, se non contestati nella loro conformità agli originali.
- L'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria propria dell'art. 2700 c.c. quanto agli accertamenti compiuti dall'ufficiale postale in ordine alla consegna del plico.
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