Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17936/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da diverse intimazioni di pagamento notificate a un contribuente per IRPEF, IRAP e altri tributi relativi agli anni 1996-1997, fondate su pregresse cartelle di pagamento. Il contribuente aveva impugnato gli atti innanzi al giudice tributario, ottenendo l'accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di secondo grado aveva erroneamente ritenuto inammissibile la documentazione prodotta dall'Ufficio e che, comunque, l'Agenzia era legittimata a contrastare le eccezioni di prescrizione sollevate dal contribuente. Tuttavia, la Corte rilevava d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché, essendo stato notificato a mezzo posta, non risultava depositato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, documento necessario a provare il perfezionamento della notificazione e quindi l'instaurazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito, perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta. Ha richiamato il principio per cui, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione notificato per posta, deve essere prodotta la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione entro il termine consentito per i documenti relativi all'ammissibilità; in mancanza di tale deposito e in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso è inammissibile e non può essere assegnato un termine per sanare il difetto né disporsi la rinnovazione della notificazione. Nulla è stato statuito sulle spese, e la Corte ha precisato che, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non opera l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale tributaria asseritamente violata, ma il motivo non è stato esaminato per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale tributaria asseritamente violata, ma il motivo non è stato esaminato per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ha affrontato il merito della doglianza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 149 c.p.c.

    La Corte richiama la notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione e la necessità dell'avviso di ricevimento quale prova del perfezionamento della notifica.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario dà notizia del compimento delle formalità di notifica.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso è consentita entro il termine fissato dalla norma, oggi fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

  • art. 379 c.p.c.

    Usato come parametro temporale per la produzione dell'avviso di ricevimento prima dell'udienza di discussione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per l'adunanza in camera di consiglio, entro la quale può essere prodotta la documentazione relativa all'ammissibilità.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte esclude la possibilità di disporre la rinnovazione della notificazione in assenza del deposito dell'avviso di ricevimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il principio di ragionevole durata del processo, incompatibile con rinvii per consentire il tardivo deposito della prova di notificazione.

  • d.lgs. n. 149 del 2022, art. 35, comma 6

    La modifica dell'art. 372 c.p.c. è dichiarata applicabile anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non fosse stata ancora fissata udienza o adunanza.

  • l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)

    È richiamata quale intervento che ha esteso l'applicazione della nuova disciplina del deposito dei documenti relativi all'ammissibilità.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è notificato a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notificazione deve risultare dal deposito dell'avviso di ricevimento; in mancanza, il ricorso è inammissibile se l'intimato non svolge difese.
  • La produzione dei documenti necessari a dimostrare l'ammissibilità del ricorso è consentita solo entro il termine processuale previsto; non è ammissibile rinviare l'udienza per consentire al ricorrente di integrare tardivamente la prova della notificazione.
  • La mancanza dell'avviso di ricevimento non può essere sanata mediante concessione di un termine o mediante rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. quando non ricorrono i relativi presupposti.
  • La nuova disciplina del deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso si applica anche ai giudizi già introdotti, se alla data di efficacia della riforma non sia stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi di notifica o di prova della notifica, il motivo di ricorso non viene esaminato nel merito e non segue pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell'intimato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.