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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9443 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Marche che aveva confermato il recupero a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati, pari a Lire 334.000.000, desunti soprattutto da documentazione extracontabile rinvenuta presso il legale rappresentante. La ricorrente sosteneva che il manoscritto, privo di data e contenente dati parzialmente incerti, costituisse un semplice indizio non sufficiente; contestava inoltre la valutazione delle prove, l'utilizzo di elementi acquisiti nel procedimento penale, il mancato riconoscimento di maggiori costi correlati ai ricavi accertati e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato, in sostanza, la decisione favorevole all'Amministrazione finanziaria. Ha ribadito che la contabilità extracontabile può costituire un valido elemento indiziario, anche grave, preciso e concordante, idoneo a legittimare l'accertamento analitico-induttivo e a rendere inattendibile la contabilità ufficiale. Spetta quindi al contribuente fornire una prova contraria concreta, non potendo limitarsi a richiamare le scritture ufficiali. Quanto ai costi, non è automatica né la loro esclusione né la loro deduzione percentuale: il contribuente deve indicare e provare gli eventuali ulteriori costi sostenuti per realizzare i maggiori ricavi. La società è stata condannata al pagamento di Euro 5.800,00 di spese, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Accertamento analitico-induttivo fondato anche sull'analisi di operazioni non documentate ufficialmente.

    Il rinvenimento di scritture extracontabili riferibili all'attività d'impresa può legittimare l'Amministrazione a ricostruire induttivamente i ricavi occultati.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729

    Onere della prova e presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

    L'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi idonei a sostenere la pretesa; una volta acquisiti indizi qualificati, grava sul contribuente la prova contraria.

  • Codice civile, artt. 2709 e seguenti

    Scritture contabili dell'imprenditore.

    La nozione di scrittura d'impresa può comprendere anche documenti informali o contabilità parallela che registrino dati quantitativi o monetari dell'attività.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, già art. 75 TUIR

    Principio di inerenza, competenza e documentazione dei componenti negativi di reddito.

    Gli eventuali costi correlati ai maggiori ricavi possono essere dedotti solo se specificamente dedotti e provati dal contribuente; non opera una deduzione automatica o forfettaria.

  • Costituzione, art. 53

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    Il principio di capacità contributiva non comporta automaticamente il riconoscimento percentuale di costi non documentati a fronte di ricavi occultati.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Poteri istruttori del giudice tributario.

    Il giudice tributario può acquisire e valutare elementi provenienti da altri procedimenti, purché proceda a una valutazione autonoma e motivata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63

    Il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione e riesaminare la controversia nei limiti fissati dalla sentenza rescindente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Litisconsorzio necessario nel processo tributario.

    La mancata partecipazione dei soci non determina automaticamente l'invalidità del giudizio relativo all'accertamento della società, soprattutto quando non si tratta di imputazione diretta del reddito ai soci di una società di persone.

Massime di principio

  • La contabilità 'in nero', anche se informale, incompleta o priva di data, può essere utilizzata come prova presuntiva quando contiene dati specifici su clienti, beni e prezzi.
  • Il ritrovamento di documentazione extracontabile non determina un'inversione automatica e assoluta dell'onere della prova: l'Amministrazione deve prima dimostrarne la riferibilità e l'attendibilità; se gli indizi sono qualificati, il contribuente deve fornire una prova contraria concreta.
  • La contabilità ufficiale non è normalmente sufficiente, da sola, a neutralizzare una contabilità parallela ritenuta attendibile, perché proprio l'esistenza di quest'ultima può rendere inattendibili le scritture formali.
  • Gli elementi acquisiti in un procedimento penale possono essere utilizzati nel processo tributario anche senza efficacia vincolante di giudicato, purché il giudice tributario li valuti autonomamente.
  • A fronte di maggiori ricavi accertati non si applica automaticamente una percentuale di costi: i costi ulteriori devono essere specificamente allegati e provati dal contribuente.
  • In caso di sottofatturazione, il maggior prezzo incassato può rappresentare un incremento del margine di utile e non necessariamente un aumento dei costi; la correlazione tra ricavi e costi deve essere dimostrata caso per caso.

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