Cassazione Civile, Ordinanza n. 26062/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)
La controversia
Nel giudizio di opposizione promosso da una società di revisione avverso una sanzione CONSOB, la Corte d'appello di Milano aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio e il consulente aveva depositato la relazione, chiedendo poi la liquidazione del compenso. Dopo la definizione del giudizio con sentenza della Corte d'appello, veniva emesso un decreto di liquidazione del compenso in favore del CTU. Il consulente proponeva ricorso per cassazione contro tale decreto con due motivi: con il primo denunciava la violazione del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che il giudice fosse privo di potere di liquidare il compenso dopo aver già definito il giudizio con sentenza e regolato le spese; con il secondo deduceva, in via subordinata, la nullità del procedimento per violazione delle medesime norme, qualificando la doglianza come vizio processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La CONSOB resisteva con controricorso, poi dichiarato inammissibile per tardivo deposito telematico; la società di revisione restava intimata.
La decisione
La Corte ha innanzitutto disatteso l'istanza di rimessione in termini della CONSOB e ha dichiarato inammissibile il suo controricorso, per tardivo deposito con modalità telematica obbligatoria. Nel merito, ha ritenuto fondati i motivi del ricorso, esaminati congiuntamente, affermando che il giudice, una volta definito il giudizio con sentenza e regolato le spese, non ha più potere di liquidare i compensi del consulente tecnico d'ufficio. Il decreto di liquidazione, emesso dopo la sentenza che aveva chiuso il processo, è stato qualificato come abnorme e adottato in carenza assoluta di potere. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, precisando che il CTU non subisce pregiudizio definitivo, potendo agire per il pagamento mediante decreto ingiuntivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 195, comma 4, d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato come base del ricorso in opposizione nel giudizio presupposto, senza specifiche statuizioni interpretative nella decisione di legittimità
la condanna alle spese e la liquidazione dei compensi del CTU devono essere effettuate con la sentenza che definisce il giudizio; dopo la definizione del processo il giudice non ha più potere di liquidazione
norma invocata per contestare la liquidazione tardiva del compenso del consulente tecnico d'ufficio
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
dal 1° gennaio 2023 prevede l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti, a pena di inammissibilità
art. 35, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
ha reso applicabile l'obbligo di deposito telematico ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione dal 1° gennaio 2023; la seconda parte della disposizione riguarda solo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023
art. 111 Cost.
indicato quale base del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto abnorme di liquidazione
richiamato come termine per proporre il ricorso straordinario avverso il decreto di liquidazione emesso in carenza di potere
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non esperibile contro il decreto di liquidazione emesso dal giudice privo di potere dopo la definizione del giudizio
indicato come rimedio alternativo a tutela del compenso del consulente tecnico d'ufficio, mediante decreto ingiuntivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del primo motivo, per violazione di legge sostanziale/processuale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del secondo motivo, qualificato come nullità del procedimento per violazione di norme processuali
Massime di principio
- Il giudice che ha definito il giudizio con sentenza e ha regolato le spese processuali non conserva il potere di liquidare successivamente il compenso del consulente tecnico d'ufficio; un provvedimento adottato dopo tale momento è abnorme e emesso in carenza assoluta di potere.
- Avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU emesso dopo la definizione del giudizio non è esperibile l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c..
- La perdita del potere di liquidazione da parte del giudice non incide sul diritto del consulente al compenso, che può essere fatto valere con il procedimento monitorio di cui all'art. 633, n. 3, c.p.c..
- L'obbligo di deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione opera dal 1° gennaio 2023 e la sua violazione comporta inammissibilità del deposito, salvo le specifiche eccezioni previste per le pubbliche amministrazioni che stiano in giudizio personalmente tramite propri dipendenti.
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