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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34351/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e difensore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del visto del pubblico ministero nel registro informatico come indice dell'avvio della comunicazione. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema SICID non provassero l'effettiva comunicazione nelle forme di rito; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che il giudice non aveva considerato l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non poteva gravare sul P.M. la prova del momento di effettiva conoscenza dell'atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato l'inosservanza dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa. In ogni caso, ha ritenuto che la decisione del Tribunale fosse conforme all'interpretazione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità: per l'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia si applica il rito sommario e, quindi, il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto, opera il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. Poiché il Tribunale aveva accertato comunque la tardività anche alla luce di tale termine, l'opposizione restava inammissibile per tardività. Sono state inoltre escluse spese di legittimità e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    opposizione avverso il decreto di pagamento

    individua il rimedio oppositorio contro il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore sia comunicato al difensore e alle parti, incluso il pubblico ministero, e sia opponibile ai sensi dell'art. 170.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    sono regolate dal rito sommario

    le opposizioni in tema di spese di giustizia seguono il rito sommario e si applica il relativo termine d'impugnazione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    il decreto di liquidazione viene assimilato all'ordinanza del giudice monocratico, con conseguente applicazione del termine breve di impugnazione ove vi sia comunicazione o notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità quando la questione di diritto è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle forme di comunicazione del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova circa la comunicazione/conoscibilità del provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al rito sommario e, quando il provvedimento sia comunicato o notificato, il termine per proporla è di trenta giorni.
  • Se manca una valida comunicazione o notificazione del decreto, il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento e si applica il termine lungo ex art. 327 c.p.c., essendo il decreto assimilato a un provvedimento decisorio e definitivo.
  • In sede di ricorso per cassazione, la mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa integra autonoma causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. è superato solo se il ricorso introduce una questione non già risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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