Cassazione Civile, Ordinanza n. 23979/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di fondo rustico concluso a seguito di licitazione privata e registrato nell’11 maggio 2015. L’ente concedente comunicava nel 2016 il recesso dal contratto richiamando gli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, in ragione di un’informativa antimafia interdittiva emessa dalla prefettura di Messina per pericolo di infiltrazione mafiosa a carico dell’affittuario. Quest’ultimo agiva davanti al Tribunale agrario per far dichiarare la nullità del recesso, la validità ed efficacia del contratto e la propria qualità di detentore qualificato del fondo; in primo e secondo grado le domande venivano respinte. In cassazione deduceva due motivi: con il primo, violazione degli artt. 83 e 67 del d.lgs. n. 159/2011, oltre che dell’art. 14 preleggi, sostenendo che il contratto di affitto di fondo rustico non rientrasse tra le ipotesi per cui era necessaria la documentazione antimafia e che la pubblica amministrazione non potesse estendere oltre i casi espressamente previsti dalla legge i presupposti di recesso per ragioni di ordine pubblico economico; con il secondo, violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. in relazione alla clausola n. 19 del contratto, assumendo che tale clausola fosse vessatoria e quindi necessitasse di specifica approvazione per iscritto, non potendo essere validamente accettata con il solo richiamo al numero della clausola senza trascriverne il contenuto.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio la tardività della notificazione del ricorso. Ha affermato che, trattandosi di causa agraria, non si applica la sospensione feriale dei termini; il termine lungo di impugnazione decorreva dalla pubblicazione della sentenza d’appello del 28 febbraio 2020, con applicazione della sospensione emergenziale COVID di 64 giorni e proroga finale al 2 novembre 2020. Poiché il ricorso era stato notificato solo il 1° dicembre 2020, esso risultava tardivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene evocato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione denuncianti violazione di legge.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il contratto di affitto di fondo rustico non rientrasse nelle ipotesi soggette a documentazione antimafia.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, in combinazione con l’art. 83, per contestare la legittimità del recesso fondato sull’informativa antimafia.
art. 14 preleggi
invocato dal ricorrente per sostenere un’interpretazione restrittiva delle ipotesi previste dalla legge.
richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della clausola contrattuale n. 19 per contrasto con norme imperative.
richiamato dal ricorrente per la nullità parziale della clausola contrattuale contestata.
invocato nel secondo motivo per affermare la natura vessatoria della clausola e la necessità di specifica approvazione.
invocato nel secondo motivo per sostenere che la clausola predisposta unilateralmente dovesse essere specificamente approvata per iscritto.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con il rito semplificato.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma inserita nel sistema del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata anche d’ufficio quando risulta la tardività della notificazione del ricorso rispetto al termine lungo di impugnazione.
- Nelle cause agrarie non opera la sospensione feriale dei termini processuali; il computo del termine per ricorrere va quindi effettuato senza applicare tale sospensione, salva l’eventuale diversa sospensione straordinaria espressamente prevista dalla legge.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione, la scadenza del termine deve essere calcolata sommando al termine ordinario gli eventuali periodi di sospensione emergenziale e applicando, se del caso, la proroga al giorno lavorativo successivo quando la scadenza cada in giorno festivo o di sabato.
- Quando il ricorso è tardivo, la Corte non esamina i motivi di merito e dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove ricorrano i presupposti.
- Le doglianze sulla violazione di norme imperative e sulla vessatorietà delle clausole contrattuali restano prive di esame se il ricorso è inammissibile per tardività.
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