Cassazione Civile, Ordinanza n. 23833/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui veniva rideterminata la rendita di due unità immobiliari di proprietà di due contribuenti, ubicate in Roma nella microzona 17 Trionfale-Delle Vittorie, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004. La CTP di Roma aveva rigettato il ricorso delle contribuenti, mentre la CTR del Lazio aveva accolto l'appello ritenendo l'atto di classamento carente di motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, dei principi generali in tema di motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sufficienza della motivazione dell'atto impugnato. Le contribuenti hanno resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il nuovo classamento è disposto ai sensi dell'art. 1, comma 335, nell'ambito di una revisione parziale della microzona, il provvedimento deve contenere una motivazione specifica e intelligibile, idonea a far comprendere al contribuente le concrete ragioni del riclassamento, con indicazione degli elementi incidenti sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Nel caso concreto, l'atto risultava motivato solo con formule stereotipate e riproduttive della norma, senza indicare elementi specifici come qualità urbana, qualità ambientale o caratteristiche edilizie del fabbricato; pertanto, la decisione della CTR è stata confermata. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso per tardività della notifica e, per tale ragione, anche la memoria depositata. Non ha liquidato spese in favore delle controricorrenti e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
art. 1 c. 335 della L. n. 311 del 2004
il riclassamento catastale disposto nell'ambito della revisione della microzona richiede una motivazione specifica che consenta al contribuente di conoscere le concrete ragioni del diverso classamento e dell'eventuale aumento di rendita.
richiamato dal ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la questione decisiva riguardava la sufficienza della motivazione dell'atto catastale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
indica il vizio denunciato in cassazione, cioè violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso la sua applicazione, rilevando che la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale disposto ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto deve essere concreta e specifica, non potendo esaurirsi nel richiamo astratto al divario tra valore di mercato e valore catastale della microzona.
- L'atto di riclassamento deve porre il contribuente in condizione di comprendere le ragioni del diverso classamento, indicando gli elementi fattuali e estimativi che hanno inciso sulla singola unità immobiliare.
- Sono insufficienti motivazioni meramente stereotipate o la semplice riproduzione di formule normative, se prive dell'indicazione degli elementi concreti che giustificano l'aumento di rendita.
- Quando il controricorso è notificato oltre il termine previsto, esso è inammissibile e l'inammissibilità si estende agli atti difensivi successivi che ne presuppongono la rituale proposizione.
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