Cassazione Civile, Ordinanza n. 28390/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato. La cartella recuperava, oltre a una ripresa per IRPEF tardivamente versata, un credito IVA indicato nella dichiarazione per l'anno 2001 e riferito all'annualità precedente, ritenuto inesistente o non spettante dall'Ufficio. Nei gradi di merito la contribuente aveva sostenuto che l'errore in dichiarazione fosse materiale e che, comunque, il credito non fosse stato utilizzato in detrazione o compensazione nell'anno oggetto di accertamento, con assenza di danno erariale. La C.T.P. aveva accolto il ricorso; la C.T.R. aveva respinto l'appello dell'Agenzia sul punto IVA, osservando che l'utilizzo successivo del credito non era verificabile e che l'accertamento riguardava l'anno 2001. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, sostenendo che l'omessa presentazione di dichiarazione integrativa legittimava il recupero del credito non spettante e che la C.T.R. aveva omesso di valutare il comportamento concludente della contribuente, la quale aveva riportato il credito nelle annualità successive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le norme invocate dall'Agenzia non incidessero sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la C.T.R. aveva deciso la controversia accertando, in fatto, l'errore materiale nella dichiarazione del 2001 e l'assenza di utilizzo del credito IVA nell'anno d'imposta oggetto della cartella, con conseguente insussistenza di danno erariale. Il ricorso, invece, mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione della correttezza dell'emissione della cartella e del comportamento complessivo del contribuente nelle annualità successive, profili non pertinenti al thema decidendum. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di Amministrazione dello Stato esonerata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
Il motivo era formalmente proposto per violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché le disposizioni invocate non attaccavano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall'Agenzia per sostenere il potere di recupero del credito non spettante in sede di controllo automatizzato, ma ritenuto non pertinente rispetto alla motivazione della C.T.R.
art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322 del 1998
Richiamato dall'Agenzia per affermare la necessità della dichiarazione integrativa per correggere l'errore; la Corte ha escluso che la norma incidisse sulla decisione d'appello, fondata su errori dichiarativi e assenza di utilizzo del credito nell'anno oggetto di lite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, richiamando l'esenzione dell'Amministrazione dello Stato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per l'ulteriore importo del contributo unificato, ma non applicato per l'esenzione della ricorrente.
art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel passaggio che riporta il principio delle Sezioni Unite sulla possibilità per il contribuente di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa tributaria anche al di fuori dei rimedi amministrativi.
Massime di principio
- In sede contenziosa il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria deducendo errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione, anche indipendentemente dalla presentazione di una dichiarazione integrativa o di un'istanza di rimborso.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando le norme invocate non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma solo una questione diversa o non decisiva rispetto al thema decidendum.
- Quando il giudice di merito accerta che un credito esposto in dichiarazione è frutto di errore ma non è stato utilizzato nell'anno d'imposta oggetto di cartella, la censura che pretenda di valorizzare utilizzi successivi del credito introduce un profilo estraneo alla decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del comportamento complessivo del contribuente oltre i limiti del giudizio definito dalla cartella impugnata.
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