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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22443/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso un estratto di ruolo conosciuto dalla debitrice a seguito di accesso presso gli uffici dell’esattore. Il giudice di pace aveva dichiarato l’opposizione inammissibile; il tribunale, in appello, ha invece ritenuto ammissibile l’opposizione ma l’ha rigettata nel merito. Ha considerato che la prescrizione invocata dalla debitrice non era maturata alla data di rilascio dell’estratto di ruolo (13.4.2018), poiché il termine doveva decorrere dalla notifica dei verbali di accertamento/violazione (VAV), notificati negli anni 2013, 2014 e 2015. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2943 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente attribuito all’estratto di ruolo efficacia interruttiva della prescrizione; 2) violazione degli stessi parametri normativi e omesso esame di fatto decisivo, contestando la validità della notifica di alcuni VAV di Roma Capitale perché eseguita a persona addetta alla casa senza prova della comunicazione di avvenuta notifica (CAN).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non pertinente il richiamo all’intervento delle Sezioni Unite sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, perché il capo sulla ammissibilità era ormai coperto da giudicato interno, non essendo stato impugnato dalle controparti. Quanto al primo motivo, la censura è stata reputata inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: il tribunale non aveva affermato che il rilascio dell’estratto di ruolo interrompesse la prescrizione, ma solo che, alla data di conoscenza della pretesa e di proposizione dell’azione, la prescrizione non era ancora maturata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva efficacemente attaccato la ratio della sentenza, poiché il tribunale aveva valorizzato una dichiarazione della stessa ricorrente di avere ricevuto i VAV nelle date indicate; ciò rendeva superflua la questione della CAN. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    La Corte ha escluso l’applicabilità dell’insegnamento delle Sezioni Unite sulla impugnazione dell’estratto di ruolo, perché il tema dell’interesse a ricorrere era ormai coperto da giudicato interno nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché non confrontate con la reale ratio della decisione impugnata.

  • art. 2943 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di prescrizione e interruzione, ma la Corte ha chiarito che il giudice di merito non aveva attribuito all’estratto di ruolo effetto interruttivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma senza confronto efficace con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di attacco alla ratio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non colpisse il fondamento decisorio effettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale e il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si fondi su una ricostruzione diversa o inesatta del decisum.
  • La prescrizione non può dirsi interrotta per effetto del mero rilascio o della mera conoscenza dell’estratto di ruolo se il giudice di merito ha invece accertato che, alla data rilevante, il termine non era ancora maturato in base agli atti presupposti validamente notificati.
  • Quando un capo della sentenza non è impugnato dalla parte soccombente, esso passa in giudicato interno e non può essere rimesso in discussione nel successivo giudizio di legittimità.
  • La contestazione della regolarità della notifica di un atto è inammissibile se la sentenza impugnata ha fondato la decisione su un accertamento fattuale diverso e non specificamente censurato, come una dichiarazione della stessa parte circa la ricezione dell’atto.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile se non individua con precisione l’errore di diritto o l’omesso esame che incide sul reale fondamento della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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