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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32412/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società di autonoleggio impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato i ricavi dichiarati per l’anno d’imposta 2008, recuperando maggiori imposte dirette, IVA, sanzioni e interessi. L’accertamento era fondato su indagini bancarie svolte sui conti riconducibili all’amministratore e socio della società, titolare dell’1% del capitale, mentre l’altro socio era il coniuge e titolare del 99%. In primo grado e in appello veniva ritenuto legittimo sia il provvedimento per la sottoscrizione da parte di funzionario delegato, sia il merito dell’accertamento, sul presupposto che la contribuente non avesse dimostrato l’estraneità delle movimentazioni bancarie all’attività sociale. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, per invalidità della sottoscrizione dell’avviso in quanto effettuata da soggetto delegato con atto non nominativo, privo di durata e motivazione; 2) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 136 Cost. in relazione alla sentenza Corte cost. n. 37/2015, sostenendo che l’atto fosse firmato da soggetto privo di poteri; 3) violazione degli artt. 32, 37, 39 d.P.R. 600/1973 e 51, 54 d.P.R. 633/1972, per avere attribuito alla società le movimentazioni bancarie sul conto dell’amministratore senza adeguata prova della riferibilità del conto alla società; 4) omesso esame di un fatto decisivo e incoerenza tra presunzioni sulle imposte dirette e sull’IVA; 5) violazione degli artt. 32, 37, 40 d.P.R. 600/1973, lamentando che non fosse stata considerata la presenza di altre imprese di carrozzeria riferibili al medesimo soggetto, rispetto alle movimentazioni bancarie contestate. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la delega di firma per l’avviso di accertamento non richiede indicazione nominativa del delegato né durata, e che la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non rilevava nel caso concreto. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quinto motivo, perché miravano a sollecitare una nuova valutazione del merito contro un accertamento di fatto già compiuto dai giudici di merito, ed ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per doppia conforme. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto legittima la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del funzionario delegato, qualificando la delega come delega di firma e non di funzioni, priva di necessità di indicazione nominativa o di termine di durata. Ha inoltre confermato la correttezza dell’utilizzo delle risultanze bancarie riferite al conto dell’amministratore e socio in una società a ristretta base sociale, soprattutto perché i soci erano coniugi e perché la società non aveva fornito prova analitica dell’estraneità delle singole movimentazioni all’attività d’impresa. Le censure che miravano a contestare l’apprezzamento dei fatti e delle prove sono state ritenute inammissibili, e il motivo sul vizio motivazionale è stato escluso per la presenza di doppia conforme. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate si era costituita solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega è di firma e non di funzioni, e non richiede indicazione nominativa del delegato né della durata, purché sia verificabile ex post il potere di firma.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità della delega, ma la Corte lo ritiene non decisivo nel caso concreto.

  • art. 136 Cost.

    Invocato in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, ma ritenuto non incidente sulla fattispecie.

  • sentenza Corte cost. n. 37/2015

    Non produce effetti sul giudizio se il fatto presupposto non è stato tempestivamente dedotto e se non è dimostrata la carenza di poteri del sottoscrittore nei termini rilevanti.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Le risultanze dei conti bancari possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento; in presenza di ristretta base sociale e di elementi sintomatici di riferibilità, le movimentazioni sui conti di soci o amministratori possono essere imputate alla società, salvo prova contraria dell’estraneità delle singole operazioni.

  • art. 37 d.P.R. 600/1973

    Consente di estendere l’accertamento ai conti intestati ai soci o amministratori quando l’intestazione sia fittizia o vi sia sostanziale riferibilità alla società.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto dell’accertamento dei redditi, ma non ritenuto violato.

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    In materia IVA, le movimentazioni bancarie si presumono conseguenza di operazioni imponibili; la presunzione opera anche per i conti di soci e amministratori quando vi sia sostanziale riferibilità alla società.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della rettifica IVA, senza accoglimento delle censure.

  • art. 40 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, senza che la Corte vi riconosca rilievo decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma astratta, non la contestazione della valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Il vizio motivazionale non è deducibile quando vi sia doppia conforme e il ricorrente non indichi una diversa base fattuale tra primo e secondo grado.

  • art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

    Richiamato per la costituzione dell’Agenzia delle Entrate ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Massime di principio

  • La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 è una delega di firma: è sufficiente che l’atto sia riferibile a un funzionario di carriera direttiva munito di delega interna, senza necessità di indicazione nominativa del delegato o della durata della delega.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non travolge automaticamente gli accertamenti già emessi: la questione rileva solo se il fatto presupposto sia stato tempestivamente dedotto e se risulti concretamente la carenza di poteri del sottoscrittore.
  • In tema di accertamento fondato su indagini bancarie, le movimentazioni sui conti intestati a soci o amministratori possono essere imputate alla società quando emergano elementi sintomatici di sostanziale riferibilità del conto alla compagine sociale, specie in presenza di società a ristretta base partecipativa e di legami familiari tra i soci.
  • Nelle società a ristretta base sociale, la relazione di parentela tra i soci e la concentrazione delle quote rafforzano la presunzione di riferibilità delle movimentazioni bancarie all’attività sociale; spetta al contribuente dimostrare analiticamente l’estraneità di ciascuna operazione all’impresa.
  • Il controllo di legittimità in cassazione non consente di rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito, né di sostituire una diversa lettura delle prove a quella logicamente coerente adottata nella sentenza impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, integrando una doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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