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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35836/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a un immobile di proprietà di un soggetto conferito in fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. La contribuente e il coniuge avevano contestato l’atto innanzi al giudice tributario; il ricorso era stato ritenuto tardivo in primo grado e la decisione confermata in appello. In sede di legittimità era stata già resa una precedente ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del coniuge e accolto quello della contribuente, con rinvio. Definito il giudizio di rinvio, la CTR aveva accolto il ricorso riassunto, ritenendo illegittima l’iscrizione ipotecaria. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione degli artt. 170 e 2697 c.c. e dell’art. 77 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l’aggressione del bene in fondo patrimoniale e addossato al concessionario un onere probatorio non dovuto, oltre a interpretare male la nozione di obbligazione contratta per i bisogni della famiglia; 2) nullità della sentenza per carenza di motivazione, per non avere la CTR spiegato le ragioni della conoscenza, da parte del creditore, dell’estraneità del debito ai bisogni familiari; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 284 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per avere la CTR nuovamente affermato la necessità della notifica dell’atto anche alla contribuente, profilo che era già coperto da giudicato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che i debiti per sanzioni amministrative tributarie sono estranei ai bisogni della famiglia, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo: da un lato, la CTR non aveva motivato sul punto decisivo della consapevolezza del creditore circa l’estraneità del debito; dall’altro, aveva deciso su un tema già coperto da giudicato interno/esterno sulla notifica dell’atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio nei limiti dei motivi accolti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che, in tema di iscrizione ipotecaria su beni compresi in un fondo patrimoniale, l’art. 170 c.c. si applica anche alla riscossione coattiva e alle ipoteche non volontarie; tuttavia, il giudice di merito deve accertare e motivare non solo l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, ma anche la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore procedente, quando essa sia rilevante. La CTR, nel caso concreto, aveva correttamente escluso la pignorabilità/ipotecabilità rispetto a sanzioni tributarie, ma aveva omesso di spiegare perché il creditore fosse consapevole dell’estraneità del debito ai bisogni familiari. Inoltre, la CTR aveva affrontato una questione già coperta da giudicato, relativa alla notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria alla contribuente. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata con riferimento ai motivi accolti, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame nei limiti indicati.

Norme richiamate

  • art. 167 c.c.

    richiamato per qualificare il fondo patrimoniale nel quale era stato conferito l'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria.

  • art. 170 c.c.

    disciplina l'aggressione esecutiva o ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale; si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria e richiede il rapporto tra debito e bisogni familiari, nonché la conoscenza dell'estraneità da parte del creditore quando rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova: il debitore opponente deve provare la regolare costituzione del fondo e l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    l'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione è ammissibile anche su beni del fondo patrimoniale, ma solo alle condizioni dell'art. 170 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione e per ultrapetizione/judicato con il secondo e terzo motivo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme agli artt. 53 e 61 del medesimo decreto e all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione ai requisiti della decisione del giudice tributario e alla censura di motivazione.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione alla disciplina dell'appello/procedimento tributario e alla motivazione della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare il vizio motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare la pronuncia ultra/extra petita su un profilo già deciso.

  • art. 284 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. e all'art. 2909 c.c. per il tema del giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per affermare la preclusione derivante dal giudicato sul tema della notifica dell'atto.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione su beni conferiti in fondo patrimoniale è ammissibile solo se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia, oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni.
  • L'onere di provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale, la sua opponibilità e l'estraneità del debito ai bisogni familiari grava sul debitore che oppone il vincolo.
  • La mera derivazione del debito dall'attività d'impresa non basta, da sola, né a escludere né a provare automaticamente l'estraneità ai bisogni della famiglia o la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore.
  • Le sanzioni amministrative tributarie sono debiti estranei ai bisogni della famiglia, perché conseguono alla violazione di un interesse giuridicamente tutelato e non a esigenze di mantenimento o sviluppo del nucleo familiare.
  • Il giudice del rinvio non può pronunciarsi su questioni già coperte da giudicato, dovendo limitare il riesame ai capi devoluti e non preclusi.
  • La motivazione deve dar conto in modo effettivo dei presupposti di fatto e di diritto decisivi, in particolare quando sia necessario accertare la conoscenza dell'estraneità del debito da parte del creditore procedente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProprietàImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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