Sentenza del 25/09/2019 n. 23857 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania deducendo, in via principale, l'omessa motivazione o la contraddittorietà della decisione. La CTR aveva ritenuto inadeguata la metodologia dell'Ufficio, basata sulla valutazione delle rimanenze e sull'applicazione di una percentuale di ricarico, ma aveva comunque confermato il maggior reddito nella misura del 50%, senza spiegare le ragioni di tale riduzione. In subordine, la società ha denunciato la violazione delle norme sull'accertamento tributario e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo l'illegittimità integrale dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che la motivazione della CTR era meramente apparente, perché non consentiva di comprendere per quale ragione, dopo aver censurato l'accertamento come privo di adeguati riscontri e fondato su una metodologia tecnicamente inaccettabile, il giudice avesse comunque ritenuto fondata la pretesa fiscale nella misura del 50%. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame con motivazione congrua e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40
Disciplinano i poteri e i presupposti dell'accertamento delle imposte sui redditi. Nel caso concreto, la legittimità dell'accertamento era stata contestata in relazione alla metodologia utilizzata dall'Amministrazione per ricostruire ricavi, rimanenze e reddito.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 42, 54 e 56
Riguardano l'accertamento e la motivazione degli atti in materia di IVA. La società sosteneva che l'atto impositivo fosse privo di adeguata motivazione e fondato su elementi presuntivi insufficienti.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e i vizi processuali, tra cui la nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa.
Stabilisce le regole sull'onere della prova. La società lo ha invocato per sostenere che l'Amministrazione non avesse fornito elementi adeguati a dimostrare il maggior reddito accertato.
Richiede che le presunzioni semplici siano gravi, precise e concordanti. La questione è stata ritenuta assorbita dalla cassazione della sentenza per motivazione apparente.
La motivazione è censurabile quando ricorre una "mancanza assoluta di motivi", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".
Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato al cosiddetto minimo costituzionale. Non è sufficiente lamentare una motivazione semplicemente non convincente o insufficiente; deve emergere un'anomalia motivazionale radicale e rilevante.
Cass., Sez. Unite, n. 22232/2016
La motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.
Una sentenza è nulla se il percorso logico che conduce alla decisione non è ricostruibile dal suo testo e non può essere integrato mediante congetture dell'interprete.
Massime di principio
- Un giudice tributario non può prima ritenere inattendibile o illegittima la metodologia dell'Amministrazione finanziaria e poi confermare parzialmente l'accertamento senza spiegare specificamente come e perché determini la percentuale residua.
- La riduzione quantitativa dell'imposta o del reddito accertato non può essere meramente equitativa o arbitraria: deve derivare da un percorso logico, dagli elementi probatori acquisiti e da criteri verificabili.
- La motivazione apparente ricorre quando la sentenza contiene parole formalmente motivazionali, ma non consente di comprendere il ragionamento effettivamente seguito. In tale situazione la sentenza può essere cassata per vizio processuale.
- Nel contestare un accertamento fondato su percentuali di ricarico, medie o presunzioni, è rilevante verificare la rappresentatività dei dati utilizzati, l'omogeneità dei prodotti, la completezza della documentazione e la presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La Cassazione, di regola, non sostituisce la propria valutazione di merito a quella del giudice tributario: verifica invece che la decisione sia logicamente comprensibile, coerente e adeguatamente motivata. In caso contrario, dispone il rinvio per un nuovo esame.
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