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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03304/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio ha contestato a un contribuente una plusvalenza imponibile derivante dalla cessione onerosa di un compendio immobiliare. Secondo l'Amministrazione, poiché prima del rogito era stata presentata una D.I.A. per demolire il fabbricato esistente, la vendita avrebbe avuto ad oggetto in sostanza il terreno edificabile sottostante, con conseguente tassabilità della plusvalenza ai sensi della disciplina sui terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. I giudici di merito hanno invece ritenuto che l'oggetto della cessione fosse un immobile con area pertinenziale, già edificato, e non un terreno edificabile. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: il primo per asserita mancanza/mera apparenza di motivazione della sentenza regionale; il secondo per violazione della disciplina fiscale sulle plusvalenze da cessione di terreni edificabili. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con due motivi, il primo contro la compensazione delle spese di lite e il secondo, subordinato, su ulteriori profili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la censura investiva sostanzialmente la sufficienza della motivazione, non più deducibile nei limiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il controllo ex n. 4 riguarda solo la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la cessione di un compendio immobiliare già edificato non può essere riqualificata come cessione di area edificabile solo perché le parti prevedano demolizione e ricostruzione o aumento di volumetria, essendo decisiva la distinzione tassativa tra terreno edificabile e fabbricato. È stato invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale del contribuente, perché la CTR aveva compensato le spese con motivazione ritenuta insufficiente, limitandosi a richiamare la 'peculiarità delle questioni trattate' senza esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma applicabile ratione temporis. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione dell'obbligo di motivazione è deducibile come error in procedendo solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente o radicale insanabile, non già per mera insufficienza argomentativa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non sono ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, se non nei limiti del nuovo vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata; la violazione del relativo obbligo è sindacabile nei limiti del vizio motivazionale rilevante in cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato quale norma posta a presidio del requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale norma che impone una motivazione adeguata della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Il requisito motivazionale integra un presidio costituzionale; solo la mancanza del minimo costituzionale di motivazione comporta nullità denunciabile in cassazione.

  • art. 67, comma 1, lett. b), TUIR

    Sono imponibili come redditi diversi le plusvalenze da cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, non quelle derivanti dalla cessione di un fabbricato già esistente.

  • art. 81, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986

    La Corte lo richiama quale disposizione previgente in continuità con l'attuale disciplina delle plusvalenze su terreni edificabili.

  • art. 16, comma 1, lett. g-bis), d.P.R. n. 917 del 1986

    È richiamato come disposizione previgente poi trasfusa nell'attuale disciplina dei redditi diversi.

  • art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986

    È invocato dall'Ufficio, ma la Corte ribadisce che la riqualificazione non può sovvertire il regime fiscale tassativamente previsto per edifici e terreni.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate in motivazione.

  • art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte precisa che non è applicabile al giudizio di legittimità.

  • art. 96, primo comma, c.p.c.

    La domanda di risarcimento per responsabilità aggravata richiede specifici presupposti che nel caso non risultano allegati o dimostrati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di motivazione è deducibile come nullità della sentenza solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o sia tale da non raggiungere il minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni della decisione; non è più consentita la censura di mera insufficienza argomentativa.
  • In tema di IRPEF, la plusvalenza tassabile ai sensi della disciplina sui redditi diversi presuppone la cessione onerosa di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria; se l'oggetto della vendita è un fabbricato già esistente, la successiva demolizione e ricostruzione programmata non consente di riqualificare l'operazione come cessione di area edificabile.
  • Nella qualificazione fiscale del bene ceduto, non è ammesso un tertium genus tra terreno edificabile e fabbricato: il giudice e l'Amministrazione devono attenersi alla distinzione normativa tassativa, senza superarla mediante riqualificazioni fondate sulla futura destinazione urbanistica o sull'accordo delle parti.
  • La compensazione delle spese di lite, nel regime applicabile ratione temporis, richiede l'indicazione espressa delle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano; formule generiche come la sola 'peculiarità della controversia' non sono sufficienti.
  • La domanda di responsabilità aggravata o di risarcimento danni processuali richiede specifica allegazione e presupposti autonomi, e non può essere automaticamente ricavata dalla mera soccombenza.
  • In presenza di ricorso principale e incidentale, la cassazione può essere limitata al solo capo della sentenza viziato, con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame del punto accolto e per la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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