Cassazione Civile, Sentenza n. 37562/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno 2004. La società contestava il disconoscimento, da parte dell'Agenzia, dello storno di fatture tramite note di credito emesse il 30/09/2005 conseguentemente a un accordo con clienti che avrebbe annullato le operazioni sottostanti le fatture del 31/05/2004. Si deduceva la corretta applicazione dell'art.26 del d.P.R. n.633/1972 (variazioni dell'imponibile/imposta) e, in subordine, questioni relative all'art.19 d.P.R. n.633/1972 e all'art.2033 c.c.; rilevate anche questioni procedurali sulla sospensione dell'esecutività e sull'ammissibilità di censure in Cassazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante l'evento della cancellazione della società dal Registro delle imprese intervenuta dopo la proposizione del ricorso per Cassazione. Ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione rivolta alla Corte di legittimità, essendo tale potere attribuito al giudice di appello (art.373 c.p.c.). Ha altresì dichiarato inammissibile (per il limite imposto dall'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., come interpretato dalle SS.UU. n.8053/2014) la censura che tenta di rimettere in discussione valutazioni di merito sul fatto (esistenza di accordi anteriori). Sul punto sostanziale ha confermato l'applicazione del terzo comma dell'art.26 d.P.R. n.633/1972: le variazioni in diminuzione dovute ad accordo tra le parti devono essere operate entro un anno dall'operazione imponibile, per cui le note di credito emesse oltre tale termine non incidono sull'IVA dovuta. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.000,00, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto
Norme richiamate
"le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno alla effettuazione delle operazioni imponibili..."
La Corte ha interpretato che, ratione temporis, il terzo comma impone il termine di un anno per le variazioni in diminuzione dovute ad accordo tra le parti; per le sopravvenuta inesigibilità del credito di cui al comma 2 non è previsto un limite temporale
Richiamato nelle censure ma ritenuto non applicabile al caso concreto, poiché la controversia attiene alle variazioni dell'imponibile disciplinate dall'art.26 e non al meccanismo della detrazione dell'art.19
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura delle note di credito e all'estinzione del credito, ma la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione mutasse la soluzione fondata sull'art.26
codice di procedura civile, art.360, comma 1, nn.3 e 5
La Corte ha applicato il n.5 per dichiarare inammissibili censure che rimettessero in discussione accertamenti di fatto effettuati dal giudice di merito (orientamento delle SS.UU. n.8053/2014)
codice di procedura civile, art.373
Il potere di sospendere l'esecutività della sentenza è attribuito al giudice di appello e non alla Corte di Cassazione; perciò la richiesta di sospensione in sede di legittimità è inammissibile
legge n.176 del 2020, art.23, comma 8-bis
Disposizione procedurale richiamata per la trattazione del ricorso alla pubblica udienza nelle forme previste dal citato comma
d.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1-quater
Richiamato per gli effetti processuali relativi al contributo unificato dovuto dalla ricorrente
Massime di principio
- Le note di variazione in diminuzione emesse in conseguenza di un accordo tra le parti devono essere emesse entro un anno dall'operazione imponibile ai fini della rettifica dell'IVA (art.26, comma 3); se emesse oltre tale termine non incidono sull'IVA dovuta
- Le variazioni per sopravvenuta inesigibilità del credito (comma 2 dell'art.26) sono disciplinate separatamente e, secondo la giurisprudenza, non sono soggette al termine annuale
- In Cassazione non è possibile riesaminare le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito: le censure che si traducono in una richiesta di revisione del giudizio di fatto sono spesso inammissibili ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c.
- La richiesta di sospensione dell'esecutività di una sentenza va proposta al giudice di appello (art.373 c.p.c.); la Corte di Cassazione non è competente a concedere tale sospensione
- La cancellazione della società dal Registro delle imprese, avvenuta dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, non interrompe né estingue il processo di legittimità: il procedimento prosegue normalmente
- Per annullare l'effetto fiscale di fatture tramite note di credito è essenziale provare la causa giustificativa (p. es. accordo preliminare o sopravvenuta inesigibilità) e la tempestività dell'emissione; la documentazione probatoria è determinante per il successo dell'eccezione
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