Cassazione Civile, Ordinanza n. 15349/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (subappaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un subappalto relativo all’esecuzione dei plinti di fondazione di un capannone. Durante i lavori emerse il sospetto della presenza nel sottosuolo di ordigni bellici inesplosi; la subappaltatrice sospese e poi abbandonò il cantiere sostenendo che non le fosse stato fornito un adeguato piano di sicurezza. L’altra parte chiese la risoluzione del contratto per inadempimento della subappaltatrice o, in subordine, per impossibilità sopravvenuta, con risarcimento dei danni. Nei precedenti gradi di merito il tribunale aveva rigettato la domanda attorea e accolto la riconvenzionale, mentre in appello era stata poi confermata la risoluzione per inadempimento dell’appaltatore/subappaltante. Nel ricorso per cassazione vengono dedotti: (1) violazione dell’art. 394 c.p.c., perché il giudice del rinvio avrebbe disatteso i limiti segnati dalla precedente cassazione e non avrebbe verificato adeguatamente la sussistenza di un reale pericolo; (2) violazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendosi che la Corte d’appello avesse motivato solo apparentemente, travisato il materiale probatorio e erroneamente attribuito al ricorrente l’obbligo di aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento, nonostante la bonifica risultasse eseguita e il direttore dei lavori fosse stato nominato dalla committente; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 2697 c.c., perché sarebbe stata illegittimamente esclusa la testimonianza del legale rappresentante della committente, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto riferire sul danno subito per l’abbandono del cantiere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi nella parte in cui denunciavano un difetto di motivazione, osservando che la sentenza del giudice del rinvio conteneva una motivazione ampiamente sufficiente e coerente con i limiti del precedente annullamento, spiegando la sequenza fattuale: emersione del sospetto di ordigni, accertamento dei bombardamenti dell’area, sospensione e ripresa temporanea dei lavori, obbligo di aggiornare il piano di sicurezza, definitivo abbandono del cantiere da parte della subappaltatrice e gravità dell’inadempimento del ricorrente ex art. 1453 c.c. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili perché dirette in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici, non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché presupponeva la fondatezza delle censure precedenti, sia perché la questione della prova testimoniale era irrilevante rispetto all’accertamento di merito secondo cui l’abbandono del cantiere era giustificato dalla condotta del ricorrente e non illecito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai limiti segnati dalla sentenza rescindente e riesaminare solo i punti e le circostanze in rapporto logico con essi.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
La censura è ammissibile solo se la motivazione sia mancante o meramente apparente, non per semplice insufficienza argomentativa.
art. 111 Cost.
La motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale e non presentare anomalie radicali.
Invocato dalla parte ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, oppure tratta prove legali come liberamente valutabili o viceversa.
La violazione è deducibile solo nei casi in cui il giudice disattenda prove legali o consideri come prova piena elementi soggetti a libero apprezzamento.
La censura è ammissibile solo se si indichi specificamente l’erronea ripartizione dell’onere probatorio; non basta contestare la valutazione delle prove.
La violazione può essere dedotta solo per omissione di pronuncia o ultrapetizione; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta inconferente.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato rilevante sulla specifica questione della testimonianza.
L’inadempimento grave, valutato in relazione al rischio per le maestranze e all’abbandono definitivo del cantiere, giustifica la risoluzione del contratto.
La disciplina di sicurezza può integrarsi automaticamente nel contratto; la presenza o meno di una clausola espressa non esaurisce il quadro degli obblighi di sicurezza.
art. 9 del d.l. n. 494 del 1996
Pone a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici l’onere di rimuovere i materiali pericolosi e di redigere il piano operativo di sicurezza, ferma restando la responsabilità datore di lavoro verso i lavoratori.
d.lgs. n. 626 del 1994
Costituisce il quadro normativo richiamato per l’obbligo di predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento.
Richiamato per definire contenuti e funzione del piano di sicurezza e coordinamento, in particolare l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area.
Richiamato come disciplina successiva che ha sostituito la regolazione precedente in materia di sicurezza nei cantieri.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il perimetro tracciato dalla sentenza rescindente, ma può riesaminare compiutamente i fatti solo nei limiti dei punti decisivi indicati e di quelli logicamente dipendenti.
- Dopo la riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato ai soli casi di anomalia motivazionale radicale; non è più consentito censurare la semplice insufficienza della motivazione.
- Le doglianze formalmente rubricate come violazione di legge sono inammissibili se mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di uso processualmente scorretto della prova legale o di utilizzo di prove non introdotte nel processo; non basta contestare il peso attribuito agli elementi istruttori.
- L’erronea deduzione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. deve essere specificamente allegata, indicando quale fatto costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo sia stato erroneamente posto a carico della parte.
- In materia di lavori edili e sicurezza del cantiere, l’obbligo di predisporre e aggiornare i piani di sicurezza va letto in funzione della concreta situazione di rischio; l’inadempimento è grave quando l’omissione espone le maestranze a pericolo significativo e giustifica l’abbandono del cantiere solo se il pericolo non sia stato adeguatamente gestito.
- La risoluzione per inadempimento può essere pronunciata quando l’obbligazione di sicurezza, pattizia e normativa, non venga adempiuta in modo tale da compromettere in modo serio la prosecuzione del rapporto contrattuale.
- La presenza di obblighi pubblicistici di sicurezza non esclude che il contenuto contrattuale possa allocare specifici compiti operativi tra le parti, ma non consente di elidere gli obblighi inderogabili imposti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15242/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15243/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15244/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15247/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15249/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15250/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →