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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06259/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2015, notificato per asserito parziale/tardivo pagamento dell'imposta su un terreno sito in Bellona. La contribuente sosteneva che la base imponibile fosse stata arbitrariamente determinata, perché l'avviso non avrebbe indicato adeguatamente i parametri di riferimento previsti per le aree fabbricabili; inoltre deduceva che alcune precedenti sentenze relative ad annualità diverse avrebbero fatto stato tra le parti, avendo annullato avvisi analoghi per difetto di motivazione. Con il primo motivo di ricorso denunciava violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, lamentando l'erroneità della decisione d'appello sulla sufficienza della motivazione dell'accertamento. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo l'efficacia di giudicato esterno di precedenti decisioni che avevano annullato avvisi per annualità pregresse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non era stato trascritto integralmente l'avviso di accertamento, e comunque infondato, perché l'atto risultava sufficientemente motivato: indicava identificazione catastale, superficie, valore imponibile, aliquota e imposta dovuta, consentendo alla contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per mancata trascrizione dei giudicati invocati e comunque infondato, perché le precedenti sentenze avevano annullato avvisi per vizio formale di motivazione e non affrontavano il merito della pretesa tributaria; pertanto non potevano estendere il giudicato ad annualità diverse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    "Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione"

    Per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili rilevano gli elementi di mercato indicati dalla norma; nel caso concreto la motivazione dell'avviso, ancorata alla destinazione urbanistica e ai dati catastali, è stata ritenuta conforme al criterio legale.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo motivazionale dell'avviso è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarla nel merito.

  • art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamato come norma denunciata dal ricorrente in relazione alla pretesa impositiva locale.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione vige l'onere di autosufficienza: se si censura la motivazione di un avviso di accertamento, occorre riportarne testualmente i passi rilevanti per consentire il controllo della Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per dedurre la violazione di legge relativa alla determinazione dell'IMU e alla motivazione dell'avviso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per dedurre la violazione dell'art. 2909 c.c. in tema di giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non si estende a controversie su annualità diverse quando la precedente decisione ha annullato l'atto per un vizio formale di motivazione e non ha deciso sul merito della pretesa tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione tributario, la censura contro la motivazione di un avviso di accertamento è inammissibile se il ricorso non riproduce in modo completo o comunque sufficientemente puntuale il contenuto dell'atto impugnato, poiché la Corte deve poter verificare il vizio sulla sola base del ricorso.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è assolto quando l'atto consenta al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi su an e quantum; non è richiesta una motivazione analitica di ogni singolo elemento se risultano indicazione catastale, valore imponibile, aliquota e imposta liquidata.
  • Per le aree fabbricabili, la base imponibile ai fini IMU/ICI va determinata secondo il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, tenendo conto della destinazione urbanistica e degli altri parametri legali pertinenti.
  • Il giudicato esterno non opera oltre il perimetro della decisione passata in giudicato quando la precedente pronuncia abbia annullato l'atto per vizi formali o motivazionali senza accertare il merito della pretesa tributaria.
  • La deduzione del giudicato esterno in cassazione richiede la puntuale trascrizione della sentenza invocata; un generico richiamo ad allegati o a stralci non è sufficiente a superare l'onere di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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