Cassazione Civile, Ordinanza n. 08526/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001, nel quale, dopo un primo intervento della Cassazione che aveva cassato con rinvio per difetto di integrità del contraddittorio, la Corte d'appello di rinvio aveva liquidato l'indennizzo e le spese. La ricorrente ha impugnato il decreto limitatamente alla liquidazione delle competenze professionali per la fase di opposizione e per il successivo giudizio di rinvio, deducendo mancanza/apparenza/perplessità/incomprensibilità della motivazione e violazione di norme processuali e tariffarie. In particolare ha sostenuto che gli importi riconosciuti fossero inferiori ai minimi tariffari, che dovesse applicarsi il d.m. n. 147/2022, che dovesse essere riconosciuta la maggiorazione del 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche e che fosse erronea l'esclusione del compenso per la trattazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi nei limiti indicati. Ha affermato che il giudice non può liquidare compensi al di sotto del minimo tabellare e che, nel caso di specie, la Corte d'appello aveva liquidato importi inferiori al minimo senza riconoscere correttamente il compenso per la fase di trattazione; ha inoltre precisato che, nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, le spese vanno liquidate considerando l'intera vicenda processuale e non solo l'ulteriore quantum riconosciuto. Accertato che non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato il decreto nei limiti indicati e ha deciso nel merito, rideterminando le spese: per il giudizio di opposizione e per il giudizio di rinvio ha liquidato € 28,00 per esborsi e € 1.894,75 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori, ponendole solidalmente a carico dei due Ministeri, con distrazione in favore del difensore; ha inoltre condannato i Ministeri alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente/mancante del decreto impugnato.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.
art. 111 Cost.
richiamato come norma sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
richiamato tra le norme asseritamente violate per la liquidazione delle spese.
richiamato tra le norme asseritamente violate per la liquidazione delle spese.
richiamato come base del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.
richiamato per il criterio di determinazione del compenso professionale.
art. 24, co. 1, L. n. 794/1942
richiamato tra le norme tariffarie/procedurali sulle competenze professionali.
art. 13, co. 6, L. n. 247/2012
richiamato per il tema della liquidazione dei compensi forensi.
art. 2, co. 1, d.m. n. 55/2014
richiamato nella disciplina dei parametri forensi.
art. 4, co. 1, d.m. n. 55/2014
richiamato per la struttura delle fasi e la liquidazione dei compensi.
art. 4, co. 1-bis, d.m. n. 55/2014
richiamato per la maggiorazione del 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche.
art. 5, co. 1 e 3, d.m. n. 55/2014
richiamato nella disciplina dei parametri di liquidazione.
indicato come parametro applicabile ratione temporis.
art. 7, co. 1, d.m. n. 147/2022
indicato come parametro applicabile ratione temporis.
nuova tabella 12 d.m. n. 55/2014
richiamata come tabella per la liquidazione dei compensi nella materia trattata.
la Corte ribadisce che l'opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento.
utilizzato per decidere nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel liquidare le spese processuali il giudice non può scendere sotto i minimi di tabella applicabili ratione temporis, salvo diversa specifica disciplina normativamente prevista.
- Nella liquidazione del compenso del difensore, la fase di trattazione comprende anche l'eventuale attività istruttoria; il compenso per tale fase non può essere escluso solo perché la trattazione sia stata semplice o non abbia comportato istruttoria complessa.
- Nel giudizio di opposizione ex L. n. 89/2001 l'opposizione non costituisce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase di un unico procedimento: le spese vanno quindi parametrate all'intera vicenda processuale e non al solo incremento di importo riconosciuto in opposizione o in rinvio.
- Nel giudizio di rinvio chiamato a riesaminare il quantum della pretesa, il compenso per la fase di rinvio è dovuto, non essendo la fase riducibile a un mero vaglio accessorio o estraneo al merito.
- Quando la causa è definibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, co. 2, c.p.c.
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