Sentenza del 01/07/2015 n. 13486 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento ILOR per il 1996, con cui era stato recuperato a tassazione reddito ritenuto derivante da attività commerciale estranea al ciclo industriale agevolato dall’esenzione decennale prevista dal T.U. n. 218/1978 e dalla L. n. 64/1986. La società contestava, in primo luogo, l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio, sostenendo che non riproponesse adeguatamente il contenuto dell’avviso e del processo verbale di constatazione (PVC). In secondo luogo, sosteneva che anche il reddito derivante dalla commercializzazione e installazione di manufatti e impianti dovesse beneficiare dell’esenzione, poiché le attività industriale e commerciale, sebbene formalmente e contabilmente separate, sarebbero state inserite in un’unica struttura organizzativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l’Ufficio aveva impugnato la statuizione effettivamente resa dalla CTP sulla mancata allegazione del PVC e aveva riproposto, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le questioni di merito rimaste assorbite, richiamando gli atti e precisando che l’attività commerciale era estranea al ciclo industriale agevolato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché chiedeva una nuova valutazione dei fatti sulla provenienza dei prodotti commercializzati, già accertata dalla CTR, valutazione non censurabile in cassazione in assenza di un motivo di vizio di motivazione. È quindi rimasta ferma la sentenza della CTR Sicilia, sezione distaccata di Messina, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e dichiarato legittimo l’avviso, escludendo dall’esenzione la parte di reddito derivante dall’attività commerciale. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Nel caso di specie l'Agenzia nell'appello ha puntualmente censurato l'impugnata decisione nell'unico punto dalla stessa esaminato (concernente la preliminare questione della invocata illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione del pvc sul quale lo stesso si fondava), ed ha poi legittimamente riproposto nel merito, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., quanto già evidenziato nella motivazione dell'atto impositivo e del verbale, espressamente riportandosi ai detti atti e, in particolare, ribadendo che "non spettava alcuna agevolazione per attività commerciale, del tutto estranea, come da contabilità separata, al ciclo industriale per il quale spettava l'agevolazione";
L’appello è ammissibile se censura la statuizione effettivamente resa dal giudice di primo grado; le questioni di merito rimaste assorbite possono essere riproposte, senza specifici motivi di gravame contro statuizioni inesistenti, secondo l’art. 346 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 346
A fronte di questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato, avendole ritenute assorbite da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, l'appellante che questa preliminare decisione impugni non ha l'onere di proporre anche uno specifico motivo di gravame concernente le questioni assorbite. Un siffatto motivo di gravame risulterebbe in realtà privo di oggetto, proprio perchè fa difetto una statuizione contro cui appuntare specifiche doglianze: sicchè, in simili casi, l'appellante che intenda tener ferme anche le domande in ordine alle quali non v'è stata pronuncia non ha altro onere che quello di riproporre dette domande all'attenzione del giudice di secondo grado, nel rispetto dell'art. 346 cod. proc. civ.
Le domande e questioni non decise perché assorbite restano coltivabili in appello mediante riproposizione; non occorre impugnare una statuizione che il giudice di primo grado non ha pronunciato.
T.U. n. 218/1978, art. 101
La Corte non ha fornito un’interpretazione di merito della norma: il motivo relativo all’ambito dell’esenzione è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
L. n. 64/1986, artt. 14 e 17
La Corte non ha risolto nel merito la portata dell’esenzione prevista da queste disposizioni; ha lasciato fermo l’accertamento della CTR sull’origine commerciale di una parte del reddito, non riesaminabile in cassazione con il motivo formulato.
La CTR aveva escluso la violazione della disposizione insieme a quella dell’art. 7 dello Statuto del contribuente; la decisione di cassazione, tuttavia, non formula un’autonoma interpretazione della norma.
La questione della mancata allegazione del PVC era stata risolta dalla CTR in senso favorevole all’Ufficio, rilevando che il verbale era stato prodotto e allegato in giudizio e che la contribuente ne aveva così conoscenza. La Cassazione non ha sviluppato un’autonoma interpretazione dell’obbligo di allegazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Il motivo di cassazione che, pur denunciando violazione di legge, richiede in sostanza di rivalutare un accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito non consente il riesame di quel fatto.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado decide una questione preliminare e per questo non esamina il merito, l’appellante che contesta quella decisione può riproporre le questioni di merito assorbite ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; non deve formulare motivi contro statuizioni che non sono state pronunciate.
- La riproposizione delle questioni assorbite deve comunque essere riconoscibile e riferita alle domande o difese che si intendono mantenere in discussione: in questo caso è stata ritenuta sufficiente perché l’Ufficio aveva richiamato gli atti e indicato la ragione per cui l’attività commerciale non sarebbe stata agevolabile.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova ricostruzione dei fatti sotto la veste della violazione di legge. Se la decisione dipende da accertamenti sulla natura o provenienza dei ricavi, occorre formulare una censura processualmente idonea; altrimenti l’accertamento di merito resta fermo.
- Quando un’agevolazione fiscale è collegata a una specifica attività produttiva, la mera appartenenza di attività diverse alla stessa impresa o struttura organizzativa non dimostra, da sola, che ogni relativo reddito sia agevolato: rilevano la natura e la provenienza concreta dei ricavi, come accertate nel caso specifico.
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