Sentenza del 02/07/2020 n. 13471 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l'avviso di accertamento relativo alle imposte I.R.P.E.G. e I.I.LOR per l'anno 2000, ritenendo tempestiva la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente il 16 luglio 2007 in forza della proroga prevista dal D.P.R. n.600/1973, art.43, comma 1, come prorogata dalla L. n.289/2002, art.10, comma 1. L'Agenzia ha proposto ricorso per quattro motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi del D.L. n.50/2017, art.11 (convertito in L. n.96/2017), atteso che il contribuente aveva depositato la documentazione dell'avvenuto pagamento della prima rata e la procedura di definizione si era perfezionata: l'Avvocatura dello Stato ha chiesto l'estinzione per cessazione della materia del contendere. Per legge le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
D.P.R. n.600 del 1973, art. 43, comma 1
Riconosciuta dalla Commissione come base normativa per considerare tempestiva la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, stante la proroga richiamata
L. n.289 del 2002, art. 10, comma 1
Norma che ha disposto la proroga richiamata dalla Commissione per il termine della dichiarazione integrativa, motivo per cui la dichiarazione del 16/07/2007 è stata ritenuta tempestiva
Decreto Legge n.50 del 2017, art. 11, commi 8 e 10
Stabilisce che le controversie definibili non sono sospese salvo istanza del contribuente; consente la sospensione del processo fino a date specifiche se il contribuente deposita copia della domanda di definizione e prova del versamento o della prima rata; disciplina inoltre il diniego della definizione, i termini di impugnazione e l'estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione
L. n.96 del 2017 (conversione D.L. n.50/2017)
conversione del D.L. n.50/2017
Conversione normativa che ha reso operative le disposizioni del D.L. n.50/2017; rilevante ai fini dell'effetto estintivo per perfezionamento della definizione
Richiamato per motivare la trattazione in pubblica udienza della causa, dato il rilievo della questione di diritto
Norma processuale menzionata in relazione al deposito di memorie da parte del resistente
Massime di principio
- Se il contribuente, in forza di una norma che proroga termini (es. DPR 600/1973 art.43 come prorogato), presenta una dichiarazione integrativa entro il termine prorogato, tale integrativa può essere ritenuta tempestiva e invalida l'avviso di accertamento basato su tardività.
- Se il contribuente si avvale delle disposizioni di definizione previste da specifico decreto-legge (es. D.L. n.50/2017 art.11) e deposita entro i termini la domanda di definizione e la prova del versamento o della prima rata, il processo può essere sospeso e poi estinto per cessazione della materia del contendere se la definizione si perfeziona con il pagamento.
- La richiesta di estinzione da parte dell'Amministrazione (o la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento della definizione) porta il giudice a dichiarare l'estinzione del giudizio senza pronuncia sul merito; pertanto il merito rimane non deciso in sede di legittimità.
- Le spese del processo, nelle ipotesi di estinzione per perfezionamento della definizione, restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dalla normativa richiamata.
- Procedimentalmente, per ottenere la sospensione/estensione prevista dalle norme di definizione, è necessario depositare tempestivamente in giudizio la richiesta e la documentazione comprovante il versamento; in mancanza di istanza di trattazione entro i termini indicati dalla norma la controversia si estingue.
- In situazioni analoghe, prima di adire ulteriori gradi di giudizio, è utile valutare la possibilità di definire la lite (se prevista) perché la definizione può interrompere o estinguere il processo con effetti pratici rilevanti per entrambe le parti.
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