Sentenza del 02/07/2020 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - operazioni oggettivamente inesistenti - ripartizione dell'onere probatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha rigettato l'appello, confermando l'accertamento che ha escluso la deducibilità dei costi relativi ai subappalti. L'appellante è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 ai sensi del Decreto 10 marzo 2014 n. 55.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha disconosciuto la deduzione di costi per subappalti ritenuti operazioni oggettivamente inesistenti. L'Amministrazione ha fornito indizi circa l'inesistenza delle prestazioni (sproporzione tra appalto e subappalti, subappaltatori senza dichiarazioni IVA per l'anno, assenza di contratti scritti, assenza di pagamenti tracciati). In base alla giurisprudenza, dopo gli indizi prodotti dall'Amministrazione grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni, prova che non può limitarsi alla sola fattura o alla formale regolarità della contabilità.
Norme richiamate
Cassazione
Cass. n.18118/2016; Cass. n.21953/2007; Cass. n.9784/2010; Cass. n.9108/2012; Cass. n.15741/2012; Cass. n.23560/2012; Cass. n.27718/2013; Cass. n.20059/2014; Cass. n.28572/2017; Cass. n.5406/2016; Cass. n.28683/2015; Cass. n.428/2015; Cass. n.12802/2011; Cass. n.15228/2001
La giurisprudenza di legittimità afferma che l'Amministrazione deve fornire elementi probatori, anche indiziari e presuntivi, dell'inesistenza dell'operazione fatturata; successivamente grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni. Tale prova non può limitarsi alla sola fattura, alla regolarità formale della contabilità o all'uso di mezzi di pagamento.
Decreto
Decreto 10 marzo 2014 n. 55
Parametro applicato per la liquidazione delle spese di giudizio; la Commissione lo ha richiamato per quantificare le spese a carico dell'appellante.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture come relative a operazioni oggettivamente inesistenti deve prima indicare elementi fattuali, anche indiziari, che rendano plausibile l'inesistenza.
- Dopo la produzione di indizi da parte dell'Amministrazione, il contribuente ha l'onere di dimostrare concretamente l'effettiva esecuzione delle prestazioni: contratti di subappalto, documentazione di cantiere, attestazioni/accordi, pagamenti tracciati, dichiarazioni dei subappaltatori o conferme del committente.
- La sola esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o l'uso di mezzi di pagamento non sono prove sufficienti per dimostrare l'effettiva realizzazione di un'operazione sospetta.
- Elementi indiziari particolarmente significativi includono sproporzioni economiche fra appalto e subappalti, l'assenza di dichiarazioni IVA dei presunti esecutori, la mancanza di contratti scritti e l'assenza di pagamenti tracciabili.
- Per ridurre il rischio di disconoscimento, il contribuente dovrebbe conservare e poter produrre documentazione completa e coerente (contratti, ordini, rapporti di lavoro, presenze in cantiere, corrispondenza, ricevute di pagamenti tracciabili e dichiarazioni dei terzi coinvolti).
- In assenza di adeguata prova da parte del contribuente, l'accertamento fondato su indizi forniti dall'Amministrazione è destinato a essere confermato e il contribuente può essere condannato anche alle spese di giudizio.
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