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Sentenza

Sentenza del 02/07/2020 n. 244 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto il rimborso dell'imposta ipotecaria e catastale applicata in misura proporzionale sull'atto di dotazione in trust registrato il 26.1.2012. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi ritenendo che il conferimento dei beni in trust costituisca una mera segregazione patrimoniale e non un trasferimento di ricchezza imponibile in misura proporzionale, sicché le imposte dovevano essere applicate in misura fissa. L'Ufficio ha proposto appello sostenendo che, trattandosi di un "trust liberale con beneficiari" irrevocabile e con beneficiari determinati o determinabili, vi sia stato un trasferimento di ricchezza ai trustee e, quindi, la legittimità dell'applicazione dell'imposta proporzionale (contestando la corretta applicazione degli artt. 1 e 10 e della tariffa del D.Lvo 347/90). I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello e ribadito che l'arricchimento tassabile si verifica soltanto con l'attribuzione finale ai beneficiari.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la decisione della Commissione Provinciale. Ha ritenuto ammissibile e tempestivo l'appello, ma ha condiviso la linea giurisprudenziale della Corte di Cassazione che esclude che la costituzione del vincolo di destinazione (atto di dotazione in trust) costituisca, di per sé, fatto imponibile ai fini dell'imposta proporzionale: l'effettivo trasferimento di ricchezza tassabile si verifica solo con l'attribuzione finale dei beni ai beneficiari. Di conseguenza l'atto deve essere tassato in misura fissa. Sono state compensate o attribuite le spese come indicato (liquidate in favore della parte appellata: euro 944,00 più oneri). Appello respinto, sentenza di primo grado confermata.

Norme richiamate

  • D.L. 262/2006, art. 2 comma 47

    L'inciso "costituzione di vincoli di destinazione" non può essere interpretato come fondamento di un'imposta autonoma che colpisca la sola costituzione del vincolo: occorre un effettivo trasferimento di ricchezza (attribuzione patrimoniale stabile) perché operi l'imposta proporzionale.

  • D.Lvo 347/1990 (artt. 1 e 10 e tariffa)

    L'Ufficio aveva invocato la violazione e falsa applicazione di tali disposizioni sostenendo che il conferimento in trust costituisce trasferimento imponibile; la Corte regionale ha tuttavia ritenuto che, alla luce della giurisprudenza, tali norme non giustificano l'applicazione dell'imposta proporzionale in assenza di effettiva attribuzione al beneficiario.

  • Legge 364/1989 (norme sul trust e disciplina applicabile)

    Nel trust disciplinato dalla legge sul trust l'atto costitutivo e l'atto di dotazione tra disponente e trustee possono avere funzione meramente strumentale e di segregazione patrimoniale; non costituiscono di per sé attribuzione tassabile fino al compimento finale del trust.

  • Cass. ord. 3735/2015 e Cass. sent. 4482/2016

    Cass. 3735/15; Cass. 4482/16

    Giurisprudenza richiamata dall'Ufficio per sostenere che il trustee riceve un effettivo trasferimento di ricchezza; tuttavia la Corte regionale ha ritenuto prevalente la successiva giurisprudenza di legittimità che esclude l'imposizione proporzionale al momento della dotazione.

  • Cass. sent. 15456/2019 e Cass. sent. 16701/2019

    Cass. 15456/19; Cass. 16701/19

    Giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione che esclude la tassazione proporzionale sulla costituzione del vincolo di destinazione e afferma che l'evento tassabile (trasferimento di ricchezza) si realizza solo con l'attribuzione finale al beneficiario.

Massime di principio

  • La costituzione di un trust e la dotazione patrimoniale al trustee, anche se irrevocabile e con beneficiari determinati o determinabili, va considerata come misura di segregazione patrimoniale e non come immediato trasferimento di ricchezza ai fini dell'imposta proporzionale.
  • L'imposta ipotecaria e catastale sull'atto di dotazione in trust deve essere applicata in misura fissa, mentre l'imposta proporzionale può trovare applicazione solo al momento dell'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.
  • Per ottenere il rimborso di imposte applicate in misura proporzionale su atti di dotazione in trust, è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. 15456/19, 16701/19) che distingue tra vincolo di destinazione e trasferimento imponibile.
  • La qualificazione del trust (es. 'liberale con beneficiari', irrevocabile, beneficiari determinati) non garantisce automaticamente la tassazione proporzionale: conta l'effetto patrimoniale immediato (se vi è o meno una attribuzione stabile e produttiva di capacità contributiva).
  • In funzione preventiva, l'amministrazione finanziaria dovrebbe motivare chiaramente perché ritiene che la dotazione costituisca un trasferimento imponibile e non una mera segregazione, mentre il contribuente dovrebbe documentare la natura strumentale della dotazione rispetto agli scopi del trust.

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