Sentenza del 02/07/2020 n. 450 - Comm. Trib. Prov. Torino
Presupposto per l'applicazione dell'imposta di pubblicità - Esenzioni dall'imposta di pubblicità - Segnali non imponibili per il Codice della strada - Segnali privi di contenuto pubblicitario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto che le frecce con la scritta "poste" difettano del presupposto impositivo di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.507/1993 perché prive di contenuto pubblicitario e, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. c) del Codice della strada e dell'art. 124 del DPR n.495/1992, si configurano come segnali di indicazione non imponibili quando la loro superficie è inferiore al mezzo metro quadrato; pertanto l'imposta non è dovuta
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il contenzioso riguardava l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità a frecce stradali con la scritta "poste"; il ricorrente sosteneva che si trattava di segnali privi di contenuto pubblicitario e quindi esenti, mentre l'ente impositore riteneva che fossero soggetti a tassazione
Norme richiamate
art. 5: presupposto per l'applicazione dell'imposta è che i messaggi diffusi abbiano lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o siano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato
la norma è interpretata nel senso che è necessaria una finalità promozionale o di immagine per sussistere l'imponibilità; segnali meramente indicativi non rientrano nel presupposto impositivo
art. 17, comma 1, lett. b: esenti "avvisi al pubblico" riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato
i messaggi di indicazione di servizi/servizi pubblici, entro il limite di superficie, sono esenti dall'imposta
D.Lgs. n.285/1992 (Codice della strada)
art. 39, comma 1, lett. c: segnali di indicazione che hanno "la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per l'individuazione di località, itinerari, servizi e impianti..."
tali segnali, se svolgono funzione esclusivamente informativa e rientrano nei limiti di superficie previsti, non sono imponibili ai fini dell'imposta sulla pubblicità
art. 124 (regolamentazione ed esecuzione del Codice della strada)
il regolamento conferma l'esenzione per i segnali di indicazione di servizi/impianti ai fini dell'imposizione pubblicitaria quando rispettano i requisiti dimensionali e funzionali indicati dal Codice
Massime di principio
- L'imposta sulla pubblicità si applica soltanto a messaggi con finalità promozionale o di miglioramento dell'immagine; elementi meramente informativi non costituiscono base imponibile.
- I segnali stradali direzionali o di servizio (es. frecce per localizzare uffici o servizi) sono esenti se hanno funzione esclusivamente informativa e rientrano nel limite di superficie di mezzo metro quadrato previsto dalla normativa.
- La mera indicazione del nome di un servizio o ente (es. "poste") non rende automaticamente pubblicitario un segnale: conta la finalità comunicativa e il contenuto promozionale concreto.
- È importante verificare la dimensione e la forma del messaggio: superamento del limite di mezzo metro quadrato o presenza di elementi promozionali (logo grande, slogan, colori o grafica evocativa) può far venir meno l'esenzione.
- In caso di dubbio, il soggetto interessato dovrebbe documentare la funzione esclusivamente informativa (progetto, ubicazione, dimensioni) e richiedere un accertamento o istanza di interpello all'ente locale per evitare contenziosi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 lug 2020Sentenza del 02/07/2020 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 2 lug 2020Sentenza del 02/07/2020 n. 95 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 2 lug 2020Sentenza del 02/07/2020 n. 244 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 lug 2020Sentenza del 02/07/2020 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 lug 2020Sentenza del 02/07/2020 n. 471 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 2 lug 2020Sentenza del 02/07/2020 n. 472 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →