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Sentenza

Sentenza del 02/07/2020 n. 450 - Comm. Trib. Prov. Torino

Presupposto per l'applicazione dell'imposta di pubblicità - Esenzioni dall'imposta di pubblicità - Segnali non imponibili per il Codice della strada - Segnali privi di contenuto pubblicitario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto che le frecce con la scritta "poste" difettano del presupposto impositivo di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.507/1993 perché prive di contenuto pubblicitario e, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. c) del Codice della strada e dell'art. 124 del DPR n.495/1992, si configurano come segnali di indicazione non imponibili quando la loro superficie è inferiore al mezzo metro quadrato; pertanto l'imposta non è dovuta

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il contenzioso riguardava l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità a frecce stradali con la scritta "poste"; il ricorrente sosteneva che si trattava di segnali privi di contenuto pubblicitario e quindi esenti, mentre l'ente impositore riteneva che fossero soggetti a tassazione

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.507/1993

    art. 5: presupposto per l'applicazione dell'imposta è che i messaggi diffusi abbiano lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o siano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato

    la norma è interpretata nel senso che è necessaria una finalità promozionale o di immagine per sussistere l'imponibilità; segnali meramente indicativi non rientrano nel presupposto impositivo

  • D.Lgs. n.507/1993

    art. 17, comma 1, lett. b: esenti "avvisi al pubblico" riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato

    i messaggi di indicazione di servizi/servizi pubblici, entro il limite di superficie, sono esenti dall'imposta

  • D.Lgs. n.285/1992 (Codice della strada)

    art. 39, comma 1, lett. c: segnali di indicazione che hanno "la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per l'individuazione di località, itinerari, servizi e impianti..."

    tali segnali, se svolgono funzione esclusivamente informativa e rientrano nei limiti di superficie previsti, non sono imponibili ai fini dell'imposta sulla pubblicità

  • DPR n.495/1992

    art. 124 (regolamentazione ed esecuzione del Codice della strada)

    il regolamento conferma l'esenzione per i segnali di indicazione di servizi/impianti ai fini dell'imposizione pubblicitaria quando rispettano i requisiti dimensionali e funzionali indicati dal Codice

Massime di principio

  • L'imposta sulla pubblicità si applica soltanto a messaggi con finalità promozionale o di miglioramento dell'immagine; elementi meramente informativi non costituiscono base imponibile.
  • I segnali stradali direzionali o di servizio (es. frecce per localizzare uffici o servizi) sono esenti se hanno funzione esclusivamente informativa e rientrano nel limite di superficie di mezzo metro quadrato previsto dalla normativa.
  • La mera indicazione del nome di un servizio o ente (es. "poste") non rende automaticamente pubblicitario un segnale: conta la finalità comunicativa e il contenuto promozionale concreto.
  • È importante verificare la dimensione e la forma del messaggio: superamento del limite di mezzo metro quadrato o presenza di elementi promozionali (logo grande, slogan, colori o grafica evocativa) può far venir meno l'esenzione.
  • In caso di dubbio, il soggetto interessato dovrebbe documentare la funzione esclusivamente informativa (progetto, ubicazione, dimensioni) e richiedere un accertamento o istanza di interpello all'ente locale per evitare contenziosi.

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