Sentenza del 02/07/2020 n. 471 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Presunzione prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78/2009 - Obblighi di monitoraggio per il contribuente residente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento basato sulla presunzione prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78/2009 secondo cui investimenti e attività finanziarie non dichiarate in Stati a fiscalità privilegiata si presumono finanziati con redditi sottratti a tassazione in Italia; contestazione anche degli obblighi di monitoraggio previsti dal D.L. n. 167/1990 (obbligo di dichiarare gli investimenti esteri) e della natura e degli effetti dei commi 2‑bis e 2‑ter dell'art. 12 (che l'odierno ricorrente riteneva incidere sulla sostanza del rapporto). L'Amministrazione ha fondato l'accertamento sulla presunzione fiscale e ha richiesto il recupero d'imposta in mancanza di documentazione idonea.
La decisione
La sentenza ha ritenuto valida la presunzione fiscale di cui all'art. 12 D.L. n. 78/2009 ai soli fini fiscali, con conseguente onere della prova a carico del contribuente ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il contribuente non è riuscito a fornire documentazione idonea a ricondurre l'origine dei fondi a redditi già tassati in Italia o a provare altre fonti lecite, pertanto l'accertamento è stato confermato. È stato inoltre affermato che gli obblighi di monitoraggio posti dal D.L. n. 167/1990 (art. 4 e correlati) impongono l'obbligo di dichiarare gli investimenti esteri e la loro violazione legittima l'azione di verifica e rettifica da parte dell'Amministrazione. I commi 2‑bis e 2‑ter dell'art. 12 sono stati qualificati come norme procedurali che incidono sui termini e sulle modalità di esercizio dell'accertamento (decadenze, termine di accertamento), ma non modificano la sostanza del rapporto tributario né la regola di costituzione del reddito sostanziale.
Norme richiamate
art. 12, D.L. n. 78/2009
Introduce una presunzione fiscale per gli investimenti e le attività finanziarie non dichiarate in Stati a fiscalità privilegiata: tali attività si presumono costituite con redditi sottratti a tassazione in Italia, con conseguente onere probatorio a carico del contribuente
art. 2697 c.c.
Principio generale sull'onere della prova: la presunzione prevista dall'art. 12 sposta l'onere probatorio sul contribuente, che deve fornire elementi per confutare l'origine illecita/non dichiarata dei fondi
D.L. n. 167/1990 (art. 4 e correlati)
Disciplina gli obblighi di monitoraggio e di dichiarazione degli investimenti detenuti all'estero da parte del contribuente residente; la mancata osservanza degli obblighi di monitoraggio abilita l'Amministrazione a rettificare la posizione fiscale
art. 12, commi 2‑bis e 2‑ter, D.L. n. 78/2009
Qualificate dalla sentenza come norme procedurali che rideterminano i termini e le condizioni di esercizio dell'accertamento (es. termini di decadenza) senza alterare la sostanza del rapporto fiscale né la regola presuntiva di cui al comma principale
Massime di principio
- La presunzione di cui all'art. 12 D.L. 78/2009 è efficace ai soli fini fiscali ma sposta l'onere della prova sul contribuente: in assenza di documentazione probante, l'accertamento fondato su tale presunzione tende a reggere.
- Gli obblighi di monitoraggio del D.L. 167/1990 impongono una dichiarazione esaustiva degli investimenti esteri; la loro violazione facilita l'azione di verifica dell'Amministrazione e la ricostruzione del reddito imponibile.
- I commi 2‑bis e 2‑ter dell'art. 12 sono di natura procedurale: in contenziosi simili è cruciale distinguere questioni di merito (origine dei fondi, prova documentale) da questioni di termine/decadenza dell'accertamento.
- In situazioni analoghe il contribuente deve prioritariamente produrre prove documentali idonee (contratti, flussi bancari, attestazioni fiscali estere, documentazione della fonte dei proventi) per vincere la presunzione; l'assenza di tracciabilità favorisce l'Amministrazione.
- Nella difesa vanno valutati sia gli aspetti sostanziali (prova dell'origine lecita dei fondi) sia quelli procedurali (eventuale decadenza o vizio di notifica dell'accertamento derivante dai commi procedurali), perché un vizio procedurale può comunque precludere l'esercizio dell'azione erariale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 lug 2020Sentenza del 02/07/2020 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 2 lug 2020Sentenza del 02/07/2020 n. 95 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 2 lug 2020Sentenza del 02/07/2020 n. 244 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 lug 2020Sentenza del 02/07/2020 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 lug 2020Sentenza del 02/07/2020 n. 450 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 2 lug 2020Sentenza del 02/07/2020 n. 472 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →