Sentenza del 02/07/2020 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Imposta registro misura fissa - Decorrenza triennio stipula vendita - Opera recupero edilizio negativa - Decadenza beneficio - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia ha revocato i benefici fiscali (imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) richiesti ai sensi dell'art. 5 L. 168/1982 per una compravendita del 15/12/2011. L'Agenzia ha contestato che il contribuente non aveva realizzato l'intervento di recupero edilizio entro il termine triennale previsto dall'art. 76 DPR 131/1986. La ricorrente ha dedotto cause di forza maggiore (ritardo dovuto alla proprietà di terzi degli annessi da demolire) e che comunque i lavori erano iniziati prima della scadenza dei tre anni; ha inoltre censurato la motivazione dell'avviso e la mancanza di contraddittorio.
La decisione
La Commissione Tributaria d'appello ha respinto l'appello, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che, benché l'art. 5 L. 168/1982 non contenga un termine espresso, il diritto all'agevolazione decade se non è realizzata la finalità dell'atto (recupero edilizio) entro il termine triennale di cui all'art. 76 DPR 131/1986. La causa di forza maggiore invocata è stata respinta perché l'ostacolo (la proprietà degli annessi da parte di terzi) era antecedente e conoscibile; pertanto l'agevolazione è stata legittimamente revocata. Le spese sono poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 5 l. 168/1982
"Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa"
La norma concede l'agevolazione ma non indica espressamente un termine per l'attuazione del recupero; la giurisprudenza e la Commissione hanno però ritenuto che il termine per conservare il beneficio sia disciplinato dalla normativa generale sulla decadenza dell'azione accertatrice.
art. 76 DPR 131/1986
decadenza dell'azione dell'ufficio (termine triennale per l'accertamento)
Applicato in via generale anche alle agevolazioni di cui all'art. 5 L. 168/1982: il diritto a mantenere il beneficio decade se la finalità (recupero edilizio) non si realizza entro il termine triennale decorrente dalla registrazione dell'atto.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 5 L. 168/1982 va considerata condizionata alla effettiva realizzazione dell'intervento di recupero; in assenza di tale realizzazione entro il termine triennale di decadenza dell'azione dell'ufficio (art. 76 DPR 131/1986) l'ufficio può legittimamente revocare le agevolazioni.
- La mancanza di un termine espresso nella norma speciale non esclude l'applicazione della disciplina generale della decadenza dell'azione di accertamento: benefici fiscali non possono essere utilizzati indefinitamente.
- L'onere probatorio è del contribuente che invoca una causa di forza maggiore: deve dimostrare che l'evento era imprevedibile, sopravvenuto e non dipendente da comportamenti attribuibili a sé (neanche per colpa lieve). Ostacoli preesistenti e conoscibili (es. trascrizioni nei registri immobiliari) non costituiscono forza maggiore giustificativa del ritardo.
- L'inizio effettivo delle opere o atti concreti idonei a realizzare la finalità agevolata prima della scadenza del termine triennale è rilevante per tutelare il beneficio; meramente programmare o invocare intenzioni non è sufficiente.
- La motivazione di un avviso di liquidazione sintetica ma chiara (es. 'dai controlli eseguiti l'ufficio ha riscontrato che il contribuente non ha effettuato i lavori di recupero') è generalmente considerata sufficiente; per l'imposta di registro non è prevista la procedura del contraddittorio preventivo che annulli automaticamente l'atto.
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