Sentenza del 02/07/2020 n. 95 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
ASD - Sponsorizzazione pubblicitaria - Spese - Presunzione legale assoluta - Requisiti - Condizione sussistenz.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2012, con maggiore reddito di impresa determinato in euro 27.500,00 a seguito del disconoscimento di costi derivanti da fatture ritenute parzialmente inesistenti. L'Ufficio ha contestato le sponsorizzazioni rivolte a un'ASD ritenendo che fossero sovrafatturate e frutto di un uso fraudolento delle agevolazioni (richiamo alla l. 398/1991), fondandosi su elementi indiziari quali l'entità dei proventi rispetto alla modestia dell'associazione, contratti identici con prezzi diversi, flussi di denaro sul conto dell'ASD e successiva emissione e conversione di assegni in contanti verso atleti/dirigenti.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello del contribuente e ha annullato l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che ricorressero i requisiti dell'art. 90 l. 289/2002 (sponsorizzazione di ASD, rispetto del limite di spesa, finalità promozionale, effettiva attività promozionale dell'ASD) che assicurano la presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria della spesa; l'Agenzia non ha contestato l'effettività della prestazione ma solo la misura del costo. Gli indizi prodotti dall'Ufficio sono stati ritenuti non sufficientemente gravidi, precisi e concordanti e per lo più riferiti a comportamenti dell'ASD e non del singolo contribuente. Documenti prodotti (contratto, fatture, pagamenti, fotografie) comprovano l'esecuzione della prestazione pubblicitaria. Conseguenza: annullamento dell'avviso e condanna dell'Agenzia alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Le spese di sponsorizzazione verso ASD sono assistite da una presunzione legale assoluta della loro natura pubblicitaria se sussistono i requisiti: a) soggetto sponsorizzato ASD dilettantistica; b) rispetto del limite quantitativo di spesa; c) finalità di promozione dell'immagine/prodotti dello sponsor; d) effettiva attività promozionale posta in essere dall'ASD. In presenza di tali requisiti non occorre provare economicità, congruità o ritorno economico.
Richiamata dall'Ufficio come quadro normativo delle agevolazioni per ASD; tuttavia l'eventuale contestazione di un uso distorto delle agevolazioni richiede elementi probatori specifici e non può sostituirsi alla prova della parziale inesistenza dei costi a carico del singolo sponsor.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. 14232/2017, Cass. 8981/2017, Cass. 22855/2018)
Precisa i requisiti ai fini della presunzione di cui all'art. 90 l. 289/2002 e afferma che, quando tali requisiti sussistono, non è necessario provare la congruità o il ritorno economico degli investimenti pubblicitari.
Precedente del medesimo Collegio (sentenza n. 533/2018)
Rilevato che importi marginali rispetto al fatturato complessivo rendono poco probabile un comportamento evasivo/elusivo e confermata l'inerenza dell'intervento pubblicitario all'attività d'impresa.
Massime di principio
- Se sussistono i requisiti dell'art. 90 l. 289/2002 (ASD sponsorizzata, limite di spesa rispettato, finalità promozionale, effettiva attività promozionale dell'ASD), la spesa è presunta legittimamente pubblicitaria e deducibile senza bisogno di dimostrare congruità o ritorno economico.
- L'Amministrazione finanziaria che contesta la natura o la misura della sponsorizzazione deve fornire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti riferiti al singolo contribuente; indizi generici o riferiti solo al comportamento dell'ASD non sono sufficienti.
- La produzione di documentazione diretta (contratti, fatture, pagamenti, fotografie della cartellonistica) rappresenta una prova forte dell'effettiva esecuzione della prestazione pubblicitaria.
- Differenze di prezzo tra sponsor per analoghe prestazioni non costituiscono di per sé prova di sovrafatturazione: possono avere spiegazioni alternative (posizionamento, visibilità, capacità di spesa, diverse condizioni negoziali).
- Operazioni di circolazione di denaro (assegni cambiati, prelievi in contanti) necessitano di collegamenti probatori che dimostrino la retrocessione a favore dello sponsor; senza ciò restano indizi privi dei requisiti richiesti.
- In presenza di contestazioni fiscali simili, il contribuente dovrebbe documentare puntualmente il contratto, l'esecuzione materiale della prestazione e i relativi pagamenti; l'onere probatorio circa la non esistenza o l'inesistenza parziale del costo grava sull'Amministrazione.
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