Cassazione Civile, Ordinanza n. 33125/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di addebito con cui l'INPS ha richiesto contributi dovuti alla gestione commercianti per alcune annualità. Il ricorrente aveva sostenuto di non essere tenuto all'iscrizione e al pagamento: quanto alla società in nome collettivo di cui era socio, deduceva che l'attività fosse di natura industriale e non commerciale; inoltre contestava di avere svolto attività lavorativa nella società, negava la partecipazione agli utili e affermava che il reddito d'impresa imputato per trasparenza al socio non potesse fondare l'obbligo contributivo fino alla effettiva distribuzione. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione della disciplina originaria sulla gestione commercianti e dell'art. 49 l. n. 88/1989; 2) violazione dell'art. 6 d.P.R. n. 917/1986, per ritenuta irrilevanza di un'attività non commerciale; 3) omesso esame di un fatto decisivo in ordine al mancato svolgimento di attività lavorativa nella società; 4) violazione dell'art. 1 l. n. 233/1990 e omesso esame circa l'asserita mancata partecipazione agli utili, sostenendo che il reddito imputato non generi obblighi contributivi fino alla distribuzione; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità, perché non consentiva di individuare in modo specifico le norme asseritamente violate e il contrasto con la decisione impugnata. Ha respinto il secondo motivo affermando che, per le società di persone, l'obbligo contributivo alla gestione commercianti prescinde dallo svolgimento di attività lavorativa personale e comprende i redditi d'impresa imputati al socio, secondo un orientamento già consolidato e richiamato anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché, in presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado; inoltre il ricorrente si era limitato a contestare la valutazione delle prove, senza indicare un vero fatto storico omesso. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo per genericità, rilevando che la censura di motivazione apparente non era sorretta da una specifica ricostruzione alternativa idonea a dimostrare l'error in procedendo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve essere specifica e deve confrontare le norme asseritamente violate con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate e di spiegare il contrasto con la decisione impugnata.
legge n. 1397 del 1960
Richiamata dal ricorrente come disciplina della gestione commercianti, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.
art. 49 della legge n. 88 del 1989
Richiamato dal ricorrente; non emerge una autonoma interpretazione della Corte sul punto, essendo la censura dichiarata inammissibile.
Per la Corte, in combinazione con la disciplina previdenziale, consente di includere nella base contributiva i redditi d'impresa imputati al socio di società di persone.
art. 1 della legge n. 233 del 1990
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza del reddito non distribuito; la Corte non accoglie questa tesi, ritenendo dovuti i contributi sui redditi d'impresa del socio di società di persone.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta motivazione apparente è stata ritenuta non specificamente argomentata e dunque inammissibile.
Richiamato nel procedimento camerale per la proposta definitoria.
Nella doppia conforme, per proporre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
Norma transitoria richiamata per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
Richiamato per la nuova formulazione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamata per la disciplina transitoria del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 55 d.P.R. n. 917 del 1986
Definisce i redditi d'impresa, che vanno considerati nella base imponibile contributiva secondo la Corte.
art. 44, lett. e), d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato per distinguere i redditi di capitale, esclusi dalla base imponibile contributiva se derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa.
art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 438 del 1992
Secondo il richiamo giurisprudenziale, concorre a fondare l'inclusione dei redditi d'impresa nella base contributiva degli esercenti attività commerciali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
sentenza Corte cost. n. 354 del 2001
Richiamata come conferma del criterio di inclusione dei redditi d'impresa nella base contributiva per le società di persone.
Cass. n. 29779 del 2017
Richiamata per affermare che, ai fini dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti quale socio accomandante di società in accomandita semplice.
Cass. n. 21540 del 2019
Richiamata per ribadire che il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale deve includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, restando esclusi i soli redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione lavorativa.
Cass. n. 26774 del 2016
Richiamata sul requisito della doppia conforme e sulla necessità di indicare le divergenti ragioni di fatto delle decisioni di merito.
Cass. n. 19001 del 2016
Richiamata sul medesimo principio relativo alla doppia conforme.
Cass. n. 5528 del 2014
Richiamata sul medesimo principio relativo alla doppia conforme.
Sez. Un. n. 8053 del 2014
Richiamata per affermare che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di fatto storico decisivo, se il fatto è stato comunque considerato.
Cass. n. 20181 del 2018
Richiamata per il principio secondo cui, nel dedurre un error in procedendo, il ricorrente deve indicare il fatto processuale e prospettare la corretta soluzione alternativa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione che vi contrasta.
- In materia di gestione commercianti, per le società di persone l'obbligo contributivo può essere ancorato al reddito d'impresa imputato al socio secondo la disciplina fiscale, senza che assuma rilievo decisivo il mancato svolgimento di attività lavorativa personale, salvo il diverso regime proprio delle società di capitali.
- Ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., non basta lamentare una diversa valutazione delle prove: occorre indicare un fatto storico decisivo realmente omesso e, in caso di doppia conforme, evidenziare le diverse rationes decidendi delle sentenze di primo e secondo grado.
- La deduzione di motivazione apparente o di error in procedendo richiede una censura specifica e una ricostruzione alternativa idonea a consentire alla Corte il controllo diretto sugli atti, senza demandarle una ricerca esplorativa autonoma.
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