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Sentenza

Sentenza n. 1520/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento con il quale il Prefetto di -OMISSIS- in data 17 novembre 2025 ha rigettato l’istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 29 settembre 2025, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato accesso alle misure di accoglienza.

Giustizia amministrativa202600300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione al sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale motivato dall’indisponibilità di posti e dalla priorità accordata ai migranti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel settembre 2025, aveva manifestato il 29 settembre 2025 la volontà di chiedere la protezione internazionale, dichiarando il proprio stato di indigenza, e si era successivamente recato in Questura per la formalizzazione della domanda. In assenza di accoglienza, aveva diffidato la Prefettura, che il 17 novembre 2025 aveva rigettato l’istanza affermando l’assenza di posti liberi nei CAS della provincia e richiamando la priorità prevista per i migranti trasferiti dopo operazioni di sbarco. Il ricorrente ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 142/2015, sostenendo che il diritto all’accoglienza sorge dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e permane durante il procedimento, in presenza dello stato di indigenza. Ha inoltre censurato la violazione dei principi costituzionali relativi all’accoglienza e alla dignità del richiedente asilo e dell’art. 43 d.lgs. n. 142/2015. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata accoglienza. L’Amministrazione ha dedotto l’indisponibilità di posti e, inoltre, l’avvio da parte del ricorrente di un’attività lavorativa con reddito previsto di euro 12.788.

La decisione

Il TAR ha ritenuto permanere l’interesse all’annullamento, nonostante l’ammissione del ricorrente alle misure di accoglienza dal 31 marzo 2026. La domanda di annullamento è stata accolta: ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015, le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, non dalla successiva formalizzazione della domanda. La carenza di posti nei centri ordinari non legittima il diniego, poiché l’Amministrazione deve ricorrere a soluzioni temporanee e straordinarie ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 142/2015, assicurando comunque livelli minimi di assistenza ai richiedenti indigenti. La priorità riconosciuta ai migranti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il diritto degli altri richiedenti, né incide sull’obbligo di attivare strutture temporanee. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato. La domanda risarcitoria è stata accolta parzialmente. È stato riconosciuto il danno patrimoniale corrispondente al pocket money non erogato, nella misura di euro 2,50 per 49 giorni, dal 29 settembre 2025 al 17 novembre 2025, per complessivi euro 122,50, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Il risarcimento non è stato esteso al periodo successivo al diniego, poiché il ricorrente ha atteso circa sessanta giorni prima di proporre ricorso, violando l’onere di cooperazione e non evitando il danno mediante l’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. e dell’art. 30, comma 3, c.p.a. È stata respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per difetto di allegazione e prova concreta del pregiudizio. Nulla è stato disposto sulle spese di lite, mentre è stato liquidato il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015

    Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale

    Il diritto alle misure di accoglienza sorge già con la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, senza necessità di attendere la formale presentazione o verbalizzazione della domanda.

  • art. 11 d.lgs. n. 142/2015

    In caso di esaurimento dei posti nelle strutture ordinarie, l’Amministrazione deve individuare strutture temporanee o altre soluzioni provvisorie, anziché negare l’accoglienza.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse

    La priorità per i migranti giunti a seguito di salvataggi in mare non elimina né sospende il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale; resta applicabile l’obbligo di ricorrere a misure straordinarie ai sensi dell’art. 11.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti

    Il risarcimento deve essere escluso per la parte del danno evitabile mediante una tempestiva impugnazione o altro strumento di tutela ordinariamente esigibile.

  • art. 1227, comma 2, codice civile

    Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza

    Il danneggiato deve adottare condotte ragionevoli e non gravose per evitare o ridurre il danno; il danno conseguente alla sua inerzia non è risarcibile.

  • artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a.

    Il danneggiato deve allegare e provare i fatti costitutivi del danno non patrimoniale dedotto.

  • art. 2697, comma 1, codice civile

    L’onere della prova del danno grava sul soggetto che ne chiede il risarcimento; la liquidazione equitativa non supplisce all’assenza di prova dell’an o del concreto pregiudizio.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    La regola non è stata applicata nei confronti del Ministero dell’Interno, in quanto amministrazione statale, e il TAR ha dichiarato nulla sulle spese.

Massime di principio

  • Le misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale devono essere applicate dal momento in cui lo straniero manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, purché sussistano le condizioni sostanziali previste dalla disciplina, tra cui lo stato di indigenza.
  • L’indisponibilità temporanea di posti nelle strutture ordinarie non legittima il rigetto dell’istanza di accoglienza: l’Amministrazione deve attivare strutture temporanee o altre soluzioni straordinarie idonee ad assicurare comunque i livelli minimi di assistenza.
  • La priorità accordata ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare organizza l’ordine di accesso alle strutture, ma non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti né rende inapplicabile l’obbligo di ricorrere alle misure straordinarie previste dall’art. 11 d.lgs. n. 142/2015.
  • Nella liquidazione del danno da mancata accoglienza, il giudice deve escludere la parte di pregiudizio che il richiedente avrebbe potuto evitare mediante la tempestiva impugnazione del diniego o l’utilizzo di altri strumenti di tutela ordinariamente esigibili.
  • Il danno non patrimoniale derivante dalla mancata accoglienza non è risarcibile in assenza di specifica allegazione e prova del concreto pregiudizio subito; la lesione di una posizione o di un diritto fondamentale non determina di per sé un danno risarcibile in re ipsa.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriDanno da provvedimento illegittimo
RamiImmigrazione e cittadinanzaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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