Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22325/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli esercizi 2006 e 2007, con recupero di IVA e imposte dirette. La contribuente aveva impugnato gli atti e la CTP aveva accolto il ricorso, pur rilevando la tardività della documentazione prodotta dalla parte in giudizio e contestata dall'Ufficio. In appello, la CTR aveva comunque valorizzato quella documentazione, ritenendola utilizzabile ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonostante fosse stata tardivamente prodotta in primo grado in violazione dell'art. 32 del medesimo decreto. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che i documenti richiesti in sede di accesso e non esibiti allora non potevano essere poi utilizzati in giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la CTR, nel considerare utilizzabile in appello la documentazione prodotta tardivamente, ha sostanzialmente omesso di verificare i presupposti della sua utilizzabilità processuale alla luce del mancato esame ed esibizione nella fase procedimentale, finendo per applicare in modo non corretto le norme invocate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione in appello di documenti non esibiti nella fase procedimentale non comporta automaticamente la loro piena utilizzabilità: il giudice deve verificare se, alla luce delle norme sul procedimento di accertamento, tali documenti siano effettivamente utilizzabili.
  • La facoltà di produrre nuovi documenti in appello ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 non elide, di per sé, eventuali preclusioni o limitazioni derivanti dalla mancata esibizione della documentazione richiesta in sede di accesso o di verifica.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'utilizzo di documenti tardivamente prodotti, il giudice di merito deve esaminare i presupposti normativi della loro utilizzabilità, non potendo fondare la decisione sulla sola ammissibilità formale della produzione in appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.