Cassazione Civile, Ordinanza n. 22325/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli esercizi 2006 e 2007, con recupero di IVA e imposte dirette. La contribuente aveva impugnato gli atti e la CTP aveva accolto il ricorso, pur rilevando la tardività della documentazione prodotta dalla parte in giudizio e contestata dall'Ufficio. In appello, la CTR aveva comunque valorizzato quella documentazione, ritenendola utilizzabile ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonostante fosse stata tardivamente prodotta in primo grado in violazione dell'art. 32 del medesimo decreto. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che i documenti richiesti in sede di accesso e non esibiti allora non potevano essere poi utilizzati in giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la CTR, nel considerare utilizzabile in appello la documentazione prodotta tardivamente, ha sostanzialmente omesso di verificare i presupposti della sua utilizzabilità processuale alla luce del mancato esame ed esibizione nella fase procedimentale, finendo per applicare in modo non corretto le norme invocate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la decisione di merito
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
la mancata esibizione della documentazione in sede procedimentale incide sulla sua utilizzabilità processuale
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato insieme alle norme sull'accesso e sulla richiesta di documenti in sede fiscale
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
la documentazione richiesta in accesso e non esibita non può essere automaticamente considerata utilizzabile in giudizio
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
la produzione di nuovi documenti in appello non sana automaticamente l'originaria inutilizzabilità derivante dal mancato adempimento in sede procedimentale
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione in appello di documenti non esibiti nella fase procedimentale non comporta automaticamente la loro piena utilizzabilità: il giudice deve verificare se, alla luce delle norme sul procedimento di accertamento, tali documenti siano effettivamente utilizzabili.
- La facoltà di produrre nuovi documenti in appello ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 non elide, di per sé, eventuali preclusioni o limitazioni derivanti dalla mancata esibizione della documentazione richiesta in sede di accesso o di verifica.
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'utilizzo di documenti tardivamente prodotti, il giudice di merito deve esaminare i presupposti normativi della loro utilizzabilità, non potendo fondare la decisione sulla sola ammissibilità formale della produzione in appello.
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