Cassazione Civile, Ordinanza n. 32322/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dalla convalida, da parte del Giudice di pace, di un provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. 286/1998, in alternativa al trattenimento presso il CPR, consistente nella consegna del passaporto e nell'obbligo di presentazione presso la Questura. Il destinatario del provvedimento ha impugnato il decreto deducendo la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, lamentando in particolare: l'assenza di una vera udienza di convalida; la mancata nomina o indicazione di un difensore; l'omessa comunicazione, in modo concretamente comprensibile, della facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore d'ufficio, dei recapiti di quest'ultimo, della data dell'udienza cartolare, del numero di ruolo e del giudice assegnatario. Ha invocato la violazione dell'art. 13 d.lgs. 286/1998, dell'art. 24 Cost. e degli artt. 6 e 7 CEDU.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti ritenuti fondati. Ha escluso che fosse dovuta un'udienza partecipata per la convalida delle misure alternative al trattenimento, affermando che per tale procedimento opera il contraddittorio cartolare. Ha però ritenuto fondata la censura relativa all'insufficienza della comunicazione al destinatario del provvedimento, perché priva di indicazioni effettivamente utili a esercitare concretamente il diritto di difesa, in particolare sui recapiti dei difensori d'ufficio e sugli elementi necessari per interloquire nel procedimento cartolare. Conseguentemente ha annullato il decreto del Giudice di pace e ha cassato senza rinvio, poiché i termini perentori per la convalida erano ormai decorsi e non era più possibile proseguire il giudizio. Quanto alle spese, non ha provveduto alla regolazione, demandando la liquidazione al Giudice di pace secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1 bis, d.lgs. 286/1998
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato...
Per le misure alternative al trattenimento presso il CPR è ammesso il contraddittorio cartolare; il giudice convalida entro termini perentori se ricorrono i presupposti, previa assicurazione di adeguate garanzie difensive.
provvede alla convalida in udienza camerale, con decreto motivato... sentito l'interessato, se comparso, assistito da un difensore
La censura fondata su questa norma è stata superata nella parte in cui si pretendeva un'udienza partecipata per la misura alternativa, poiché tale garanzia riguarda il diverso procedimento di trattenimento/accompagnamento coattivo.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa deve essere assicurato anche nel procedimento cartolare di convalida, mediante comunicazioni realmente idonee a consentire l'intervento difensivo.
art. 3, commi 3 e 4, d.P.R. 394/1999
La traduzione del provvedimento e l'avviso della possibilità di beneficiare del difensore d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato devono essere accompagnati da indicazioni concrete e comprensibili, inclusi i recapiti dei difensori d'ufficio.
È stato utilizzato il procedimento accelerato con proposta di definizione, poi superata dalla richiesta della parte di decisione del ricorso.
Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore avviene secondo la disciplina speciale del patrocinio.
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
Nel giudizio di cassazione la liquidazione compete al giudice che ha pronunciato il provvedimento passato in giudicato; in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La norma sulla condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'amministrazione statale.
artt. 41 e 48 CEDU
Il procedimento cartolare è compatibile con la CEDU se assistito dalle garanzie previste dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero ex art. 14, comma 1 bis, d.lgs. 286/1998 non è necessaria un'udienza partecipata: il contraddittorio può essere assicurato in forma cartolare.
- La legittimità del contraddittorio cartolare dipende tuttavia dalla qualità delle comunicazioni al destinatario, che devono consentirgli in concreto di esercitare il diritto di difesa, anche tramite difensore d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato.
- L'avviso al cittadino straniero non può essere meramente formale: deve contenere indicazioni effettivamente utilizzabili per individuare i difensori d'ufficio e per interloquire utilmente nel procedimento di convalida.
- Se il vizio difensivo riguarda un procedimento soggetto a termini perentori già decorsi, la cassazione può avvenire senza rinvio quando non residuano spazi per la prosecuzione del giudizio.
- Nel contenzioso in cui parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e soccombente è un'amministrazione statale, la liquidazione delle spese segue la disciplina speciale del patrocinio e non la condanna in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2002.
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