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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25551/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva ordinato a una società committente di pagare Euro 141.890,91 a titolo di contributi previdenziali omessi da un vettore/appaltatore, ritenendola obbligata in solido ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003. La società destinataria aveva proposto opposizione e aveva ottenuto l’accoglimento, con accertamento che nulla era dovuto. La Corte d’appello di Bologna ha confermato, qualificando il rapporto come contratto di trasporto e non come appalto di servizi di trasporto, rilevando che le modalità concrete di esecuzione non mostravano una serie di prestazioni continuative organizzate per un risultato complessivo. L’INPS ricorreva per cassazione denunciando violazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, degli artt. 1655 e 1678 c.c. e dell’art. 14 preleggi: sosteneva che la responsabilità solidale del committente dovesse applicarsi non solo all’appalto tipico, ma a tutte le ipotesi di esternalizzazione in cui un’impresa commissiona ad altri l’esecuzione di un’opera o servizio, invocando una lettura estensiva della norma e il fenomeno della "codatorialità". La resistente eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso e chiedeva, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto ammissibili le censure, ma infondate nel merito: ha confermato che la fattispecie accertata è un contratto di trasporto puro e semplice, non un appalto di servizi di trasporto, e quindi non ricade nell’ambito applicativo dell’art. 29 d.lgs. 276/2003. La Corte ha distinto l’appalto di trasporto dal trasporto occasionale o isolato, osservando che la speciale responsabilità solidale del committente presuppone una prestazione inserita in un assetto assimilabile all’appalto, con organizzazione unitaria e integrazione nel processo produttivo del committente; tali caratteristiche non emergono nel contratto di trasporto. È stata quindi esclusa l’estensione della disciplina dell’art. 29 al trasporto, anche alla luce della presenza di una normativa settoriale autonoma (art. 83-bis d.l. 112/2008). Il rinvio pregiudiziale richiesto in via subordinata è rimasto assorbito. Spese compensate per novità e complessità delle questioni. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    La responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contributi si applica all’ipotesi di appalto di opere o servizi e non può essere estesa al contratto di trasporto puro e semplice; la norma ha carattere speciale e non copre ogni ipotesi di esternalizzazione.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato per delimitare il contratto di appalto rispetto ad altre figure negoziali; la Corte lo usa come parametro per escludere che il contratto di trasporto accertato sia assimilabile all’appalto.

  • art. 1678 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità della prestazione al contratto di trasporto; la Corte lo considera nel quadro della distinzione tra trasporto e appalto di servizi di trasporto.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Invocato per contestare l’interpretazione estensiva di una norma eccezionale; la Corte esclude che l’art. 29 possa essere dilatato sino a comprendere ogni locatio operis.

  • art. 83-bis d.l. n. 112/2008

    La disciplina speciale della responsabilità solidale nel contratto di trasporto conferma che il legislatore ha previsto un regime autonomo e diverso da quello dell’art. 29 d.lgs. 276/2003.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza.

  • art. 1, comma 911, l. n. 296/2006

    Citato nel ricorso come norma modificativa dell’art. 29 d.lgs. 276/2003.

  • d.lgs. n. 251/2004

    Citato nel ricorso come intervento modificativo dell’art. 29 d.lgs. 276/2003.

  • art. 3 Cost.

    Evocato nel richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 254/2017 per giustificare un’interpretazione adeguatrice nel settore della subfornitura, non estensibile però al trasporto.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del committente prevista dall’art. 29 d.lgs. 276/2003 è norma speciale e va applicata entro il suo perimetro tipico: richiede un vero appalto di opere o servizi, non potendo essere estesa in via analogica o meramente funzionale a ogni forma di esternalizzazione.
  • Per distinguere l’appalto di servizi di trasporto dal contratto di trasporto occorre verificare se le parti abbiano programmato una serie di prestazioni continuative, con organizzazione idonea e corrispettivo unitario, preordinate a un risultato complessivo nell’interesse del committente; in difetto, resta un semplice trasporto.
  • L’interpretazione costituzionalmente orientata che amplia la tutela del lavoratore nei rapporti di subfornitura non è automaticamente trasferibile ad altri contratti d’opera o di servizio, se mancano la struttura di dipendenza economica e l’inserimento stabile nel processo produttivo del committente.
  • La presenza di una disciplina settoriale autonoma sulla responsabilità solidale nel trasporto conferma che non è consentito sovrapporre il regime dell’appalto a quello del trasporto, dovendo rispettarsi la scelta selettiva del legislatore.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che il rapporto è un contratto di trasporto e non un appalto, tale qualificazione, se congruamente motivata e non specificamente censurata sul piano fattuale, preclude l’applicazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasportoInadempimentoAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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