Sentenza del 09/10/2024 n. 677 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IMU - Esenzione - Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022 è necessaria, ai fini del riscontro della sussistenza delle agevolazioni, la contemporanea presenza dei requisiti di residenza e dimora abituale - Sussiste - Pur mancando il riferimento al nucleo familiare deve considerarsi la situazione del possessore che dimora abitualmente e risiede anagraficamente presso l'immobile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune notificava a T. avvisi di accertamento IMU e TASI per il 2017 contestando che l'immobile non fosse la sua "abitazione principale". Il contribuente deduceva l'illegittimità degli atti sostenendo di avere residenza e dimora abituale nell'immobile dal 2007 e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 che aveva eliminato il riferimento al 'nucleo familiare'. Il Comune fondava le contestazioni su controlli dei consumi (luce, acqua, gas) ritenuti troppo esigui e su ammissioni del contribuente circa la limitata presenza nell'immobile per motivi di assistenza familiare; il contribuente deduceva anche carenza di motivazione degli atti.
La decisione
La CTP di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato gli avvisi. In appello il Comune ha ottenuto accoglimento: la Corte d'appello tributaria ha ritenuto infondato il vizio di motivazione ma fondato il motivo di merito del Comune, rilevando che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 209/2022, l'agevolazione richiede la contemporanea dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore nell'immobile e che il contribuente non ha provato tale dimora abituale. I dati di consumo risultavano compatibili con una 2ª casa; la limitata presenza ammessa dal contribuente non è stata ritenuta idonea a provare la dimora abituale. P.Q.M. l'appello è stato accolto, la sentenza di primo grado riformata, confermati gli accertamenti IMU/TASI e condannato il contribuente al pagamento delle spese (euro 1000 primo grado, euro 1200 appello).
Norme richiamate
art. 13, comma 2, decreto-legge n. 201/2011 (conv. l. 214/2011)
per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il riferimento al 'nucleo familiare' in quanto discriminatorio; l'interpretazione applicata dalla Corte d'appello post-sentenza 209/2022 richiede il possesso, da parte del singolo possessore, della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile per ottenere l'esenzione.
art. 13, comma 2, decreto-legge n. 201/2011 (modifica post sentenza)
per abitazione principale ... nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
Effetto della declaratoria di incostituzionalità: la nozione di abitazione principale va intesa sul piano del possesso individuale (del possessore) e non più in relazione al nucleo familiare.
d.lgs. n. 23/2011, art. 2, comma 10, lett. c), punto 2
Attribuisce ai Comuni possibilità di accesso a dati relativi a forniture (energia elettrica, acqua, gas) per verifiche sulla dimora abituale; i dati di consumo sono strumenti idonei a valutare la effettiva dimora abituale.
Corte costituzionale, sent. n. 209/2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del riferimento al 'nucleo familiare' nella definizione di abitazione principale e delle norme correlate che limitavano l'esenzione ad un solo immobile del nucleo; ha affermato che la dimora abituale e la residenza del possessore sono il parametro centrale e ha sottolineato che i Comuni possono usare strumenti di controllo (es. dati utenze).
Corte di cassazione, Cass., 3 novembre 2022, n. 32339
Ha confermato l'orientamento che, dopo la sentenza costituzionale, l'agevolazione spetta al possessore ove questi dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile, anche se il coniuge ha residenza anagrafica in diverso comune.
art. 1, comma 741, lett. b), legge n. 160/2019 (nuova IMU)
per abitazione principale si intende l'immobile ... nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
La disposizione ha recepito la disciplina restrittiva sul nucleo familiare poi ritenuta in parte incostituzionale dalla Corte costituzionale; la sentenza 209/2022 ha rimosso tale vincolo nella misura sopra indicata.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 l'esenzione IMU per l'abitazione principale si valuta principalmente sul possesso, richiedendo che il possessore dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'immobile; il riferimento al 'nucleo familiare' non può impedire automaticamente la fruizione dell'agevolazione da parte del singolo possessore.
- Il contribuente ha l'onere di provare la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile: la mera affermazione non è sufficiente se gli accertamenti comunali (es. consumi utenze, rilevazioni) indicano il contrario.
- I Comuni possono legittimamente utilizzare i dati delle utenze (energia, acqua, gas) tramite banche dati come SIATEL per motivare sospetti di mancata dimora abituale; consumi significativamente più bassi del valore medio pro capite possono essere indizio di uso stagionale/secondaria.
- La limitata presenza nell'immobile per esigenze personali (es. assistenza a terzi) va documentata e spiegata: permessi di lavoro o ammissioni non bastano se non supportati da elementi probatori che attestino la dimora abituale continuativa.
- La motivazione dell'atto impositivo deve essere effettiva ma non eccessivamente formale: se l'ente comunale indica e documenta gli accertamenti effettuati (dati utenze, controlli anagrafici) la motivazione può ritenersi sufficiente e superare i rilievi di nullità per carenza di motivazione.
- In caso di contenzioso, la giurisprudenza recente tende a richiedere un bilanciamento: la Corte costituzionale ha eliminato discriminazioni formalistiche (nucleo familiare), ma ha anche riconosciuto il potere dei Comuni di accertare la realtà fattuale; pertanto ogni situazione va valutata con prove documentali concrete.
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