Cassazione Civile, Ordinanza n. 25012/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso sui beni immobili appartenenti a un fondo patrimoniale costituito dai contribuenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del concessionario della riscossione. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) un parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che alcune cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria riguardassero sanzioni amministrative e contributi previdenziali, quindi materie devolute al giudice ordinario; 2) violazione degli artt. 21 del d.lgs. 546/1992 e 77 del d.P.R. 602/1973, per avere la CTR ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria su beni compresi nel fondo patrimoniale; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso sulla necessità di un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. anziché sulla dedotta illegittimità dell'ipoteca; 4) violazione dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973, per avere la CTR escluso l'iscrizione ipotecaria in quanto preordinata all'esecuzione forzata e non consentita sui beni del fondo patrimoniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo non adeguatamente dedotta e specificata la questione di giurisdizione e comunque priva di interesse nei termini prospettati. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo: ha affermato che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 può essere legittimamente disposta anche su beni compresi nel fondo patrimoniale, non essendo subordinata a una previa azione revocatoria; ha censurato la CTR per non avere verificato se i contribuenti avessero assolto l'onere di provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore procedente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese, e per nuovo esame anche della questione, rimasta assorbita, della mancata previa intimazione ex artt. 50 e 77 d.P.R. 602/1973.
Norme richiamate
Richiamato per delimitare la giurisdizione del giudice tributario rispetto a pretese relative a sanzioni amministrative e contributi previdenziali.
Invocato dalla ricorrente per contestare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria nel processo tributario.
L'iscrizione ipotecaria è atto di garanzia e cautela, distinto dall'espropriazione forzata; può essere iscritta anche su beni inseriti in fondo patrimoniale se ricorrono i presupposti di legge.
La censura era fondata sul preteso ultrapetitum/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha accolto il motivo nei limiti in cui la CTR ha fondato la decisione su un presupposto non decisivo.
La Corte ha precisato che non è necessaria, per la legittimità dell'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale, una previa azione revocatoria ordinaria volta a dichiarare inefficace l'atto di costituzione del fondo.
L'espropriazione o l'aggressione sul bene del fondo è consentita solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia o quando il creditore ignorasse l'estraneità del debito a tali bisogni; grava sul debitore opponente la prova contraria.
Richiamato solo come profilo rimasto assorbito nel giudizio di rinvio, relativo alla previa intimazione prima dell'esecuzione.
Richiamata in relazione alle sanzioni amministrative sottese ad alcune cartelle, ai fini della questione di giurisdizione.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 è un atto autonomo di garanzia e cautela, non coincidente con l'espropriazione forzata; la sua legittimità non dipende dal fatto che il bene sia immediatamente pignorabile.
- I beni compresi in un fondo patrimoniale possono essere assoggettati a iscrizione ipotecaria o esecuzione solo nei limiti dell'art. 170 c.c.; la verifica decisiva riguarda il rapporto tra il debito e i bisogni della famiglia, non la natura tributaria o previdenziale del credito.
- In tema di fondo patrimoniale, il debitore che oppone l'impignorabilità o l'inaggredibilità del bene deve provare sia l'effettiva costituzione e opponibilità del fondo sia l'estraneità del debito ai bisogni familiari; deve inoltre risultare la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore procedente.
- Non è necessario, per aggredire il bene del fondo patrimoniale mediante iscrizione ipotecaria, esperire previamente un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; il tema della revocatoria è distinto da quello della pignorabilità o ipotecabilità del bene.
- La questione della giurisdizione deve essere specificamente devoluta e specificamente censurata in cassazione; il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi dell'atto di appello che consentono di verificare la devoluzione della questione, non essendo sufficiente una deduzione generica.
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