Cassazione Civile, Ordinanza n. 24148/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui erano state contestate a una società omissioni contributive per l'anno 2017. L'addebito riguardava il trattamento, ai fini fiscali e contributivi, delle somme connesse all'attività di lavoratori addetti al montaggio di macchinari presso cantieri situati fuori dal comune della sede aziendale e spesso all'estero. Secondo l'ente previdenziale, le spese sostenute dal datore di lavoro per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e rimborsi chilometrici dovevano essere interamente incluse nella base imponibile contributiva, poiché per i lavoratori trasfertisti si applicava il regime dell'art. 51, comma 6, TUIR, alternativo a quello del comma 5. La società ha impugnato la decisione di merito con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato che le spese di trasferta erano state sostenute direttamente con carte aziendali e non rimborsate ai dipendenti; (2) violazione degli artt. 51 e 49 TUIR, assumendo che tali spese non costituissero indennità o maggiorazioni retributive e quindi fossero escluse dall'imponibile contributivo; (3) vizio motivazionale, per contraddittorietà, apparenza o perplessità della motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe assunto tali spese come componenti dell'indennità trasfertista senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo: il primo perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma soltanto di una tesi difensiva, e comunque la circostanza era già nota e considerata dal giudice di merito; il terzo perché, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, qui non ricorrenti. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente ricostruito il rapporto tra art. 51, comma 5, e comma 6, TUIR: si tratta di due discipline distinte e alternative, riferite a fattispecie lavorative diverse, con diversi criteri di imponibilità; per i trasfertisti rientranti nel comma 6, le componenti economiche riferite alla trasferta e ai rimborsi chilometrici, in mancanza di specifiche esclusioni previste dalla disciplina speciale, concorrono integralmente alla base contributiva. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il comma 5 disciplina le trasferte occasionali fuori dal territorio comunale, con imponibilità solo oltre determinate soglie e con specifiche esclusioni per rimborsi documentati; il comma 6 disciplina i trasfertisti abituali, prevedendo l'imponibilità del 50% delle indennità e maggiorazioni di retribuzione spettanti. Le due disposizioni sono alternative e riferite a fattispecie diverse.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione fiscale delle somme, ma non ritenuto idoneo a scalfire la soluzione adottata dalla Corte.
art. 7-quinquies d.l. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016
Norma di interpretazione autentica dell'art. 51, comma 6, TUIR: individua i lavoratori trasfertisti sulla base della contestuale sussistenza di tre condizioni (assenza di sede di lavoro indicata, attività che richiede continua mobilità, indennità o maggiorazione fissa corrisposta senza distinguere se e dove la trasferta sia avvenuta). Se tali condizioni non ricorrono tutte insieme, si applica il trattamento del comma 5.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di dedurre insufficienza, contraddittorietà o mera apparenza della motivazione, salvo la violazione del "minimo costituzionale".
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione degli artt. 51 e 49 TUIR, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito.
Richiamato per la trattazione camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente dedurre l'omesso scrutinio di elementi istruttori o di una mera tesi difensiva.
- Dopo la riforma del 2012, non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi limite di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
- L'art. 51 TUIR distingue due fattispecie autonome e alternative: le trasferte occasionali di cui al comma 5 e il trasfertismo di cui al comma 6; ciascuna ha un diverso regime di imponibilità fiscale e contributiva.
- La disciplina del trasfertismo ex art. 51, comma 6, TUIR si applica solo quando ricorrono congiuntamente i requisiti individuati dall'art. 7-quinquies d.l. n. 193/2016; in difetto, opera la disciplina delle trasferte ordinarie del comma 5.
- Le spese e i rimborsi collegati all'attività trasfertista, quando non siano oggetto di specifica esclusione prevista dalla disciplina speciale, concorrono alla base contributiva secondo il regime proprio del comma 6.
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