Cassazione Civile, Ordinanza n. 27948/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la comunicazione e la successiva iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativa a debiti per camera di commercio, registro, TARSU, IRPEF e IRAP, assumendo che l’ipoteca fosse illegittima perché iscritta su beni conferiti in un fondo patrimoniale costituito prima del sorgere del debito. In primo grado era stata accolta la censura relativa all’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo, ritenendo che i debiti, per la loro natura connessa all’attività imprenditoriale, fossero estranei ai bisogni della famiglia. In appello, il contribuente non si è costituito e la decisione di primo grado è stata riformata, affermandosi la legittimità degli atti impugnati per mancata prova, da parte del debitore, sia dell’estraneità del debito ai bisogni familiari sia della consapevolezza del creditore/agente della riscossione. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione degli artt. 170, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo: (1) che la CTR avesse fondato la decisione su un presupposto indimostrato, ossia che la famiglia traesse sostentamento dall’attività imprenditoriale; (2) che fosse errata l’affermazione circa la mancata prova della consapevolezza dell’agente della riscossione dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria su beni compresi in un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni dell’art. 170 c.c.: è legittima se il debito è strumentale ai bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l’estraneità del debito a tali bisogni. Ha ribadito che grava sul debitore che invochi l’impignorabilità dei beni del fondo l’onere di provare sia l’estraneità del debito alle esigenze familiari sia la consapevolezza del creditore. Ha inoltre escluso che la sola origine del debito nell’attività imprenditoriale consenta di presumere automaticamente l’estraneità o la riconducibilità ai bisogni della famiglia. La censura del ricorrente, essendo impostata come violazione di legge e non come vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non poteva scalfire la valutazione di merito della CTR circa l’assenza di prova. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato come base dell’iscrizione ipotecaria impugnata nel giudizio di merito.
L’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è ammessa solo se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia oppure se il creditore ignorava l’estraneità del debito a tali bisogni; il debitore che invochi l’impignorabilità deve provare l’estraneità del debito e la consapevolezza del creditore.
L’onere di provare i fatti costitutivi dell’impignorabilità grava sul debitore che contesta l’esecuzione sui beni del fondo.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per la prova della consapevolezza del creditore, ma non operano automaticamente in ragione della sola natura imprenditoriale del debito.
La prova presuntiva deve essere costruita su elementi concreti del caso, non potendo derivare in via automatica dal fatto che il debito sia sorto nell’attività d’impresa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza di violazione di legge non è idonea a rimettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla mancata prova dell’estraneità del debito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Per contestare l’omesso esame di fatti decisivi occorre dedurre specifici fatti storici ritualmente allegati e non valutati dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di fondo patrimoniale, l’aggressione esecutiva o cautelare dei beni è consentita quando il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia oppure quando il creditore non conosceva l’estraneità del debito a tali bisogni.
- L’onere di provare che il debito era estraneo ai bisogni familiari e che il creditore ne era consapevole grava sul debitore che oppone l’impignorabilità dei beni del fondo.
- La sola circostanza che il debito sia sorto nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale non basta, da sola, né a escludere né a dimostrare la strumentalità ai bisogni della famiglia.
- La prova della consapevolezza del creditore può essere data anche per presunzioni semplici, ma richiede elementi concreti riferiti al caso specifico e non inferenze automatiche.
- Una censura che miri a contestare la mancata valutazione di fatti decisivi deve essere veicolata, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale e non come mera violazione di legge quando il giudice di merito abbia già applicato correttamente il criterio di riparto dell’onere probatorio.
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