Cassazione Civile, Ordinanza n. 28087/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva versata per l'anno d'imposta 2011 in relazione alla partecipazione a un fondo comune di investimento immobiliare, ai sensi dell'art. 32, commi 4-bis e 4-ter, d.l. 78/2010. A fronte del silenzio-rifiuto dell'amministrazione, avevano adito il giudice tributario; la domanda era stata respinta in primo grado e la CTR aveva confermato. In cassazione hanno proposto due ricorsi speculari e riuniti, articolando cinque motivi: 1) richiesta di disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto unionale, per asserita violazione dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, della CEDU e del legittimo affidamento, oltre che per il carattere retroattivo e confiscatorio della misura; 2) deduzione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.l. 78/2010 per contrasto con vari parametri costituzionali (artt. 3, 24, 41, 53, 77, 97 e 117 Cost.); 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulle censure; 4) omessa o insufficiente motivazione della sentenza regionale, ritenuta carente e fondata su una lettura errata della sentenza della Corte costituzionale n. 231/2015; 5) violazione della legge n. 212/2000 e dell'art. 112 c.p.c., con ulteriori censure mescolate a vizi motivazionali e richiami ai principi dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi riuniti. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la disciplina fiscale in esame riguarda imposizione diretta non armonizzata ed è quindi estranea al campo di applicazione della Carta di Nizza; ha inoltre richiamato la ratio antielusiva della norma, volta a evitare l'uso dei fondi immobiliari come veicoli e a limitare il regime favorevole ai soli fondi con autonomia gestionale e pluralità di partecipanti. Ha respinto il secondo motivo, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale già esaminate in precedenti conformi e valorizzando la natura transitoria della disposizione e la discrezionalità del legislatore in materia intertemporale. Ha rigettato il terzo motivo perché l'omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto della pretesa è implicito nella struttura logico-giuridica della decisione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., il vizio motivazionale è limitato alla mancanza assoluta o alla motivazione apparente, mentre qui le censure miravano in realtà a una diversa lettura della motivazione. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, ritenendolo in parte reiterativo, in parte confuso e comunque inconferente rispetto alle questioni effettivamente decise. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, commi 4-bis e 4-ter, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
comma 4-bis; comma 4-ter; richiamo anche al comma 3-bis
la norma introduce un regime fiscale transitorio e antielusivo per i partecipanti non istituzionali ai fondi immobiliari, imponendo un'imposta sostitutiva sui soggetti che detenevano al 31 dicembre 2010 una quota superiore al 5%
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
non si applica alla fattispecie, perché la controversia riguarda imposizione diretta non armonizzata e non disciplina attuativa del diritto dell'Unione
art. 6 TUE
le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati
la Carta non amplia le competenze dell'Unione oltre i trattati
art. 51 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione ... come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione
la Carta vincola gli Stati membri solo quando attuano il diritto dell'Unione
art. 5, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per il computo delle partecipazioni detenute dai familiari ai fini della soglia del 5%
l'omessa pronuncia non sussiste se la decisione comporta il rigetto implicito della domanda; inoltre il motivo non può essere usato per sollecitare una diversa ricostruzione della motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia è scrutinabile nei limiti dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è ridotto alla mancanza assoluta di motivazione o alla motivazione meramente apparente, non essendo più censurabili insufficienze motivazionali sotto il minimo costituzionale
le censure che invocano lo Statuto del contribuente sono inconferenti quando la controversia riguarda la legittimità costituzionale della norma e il suo preteso contrasto con il diritto unionale
artt. 3, 24, 41, 53, 77, 97, 117 Cost.
le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della natura transitoria e antielusiva della disciplina e dell'ampia discrezionalità legislativa nelle norme intertemporali
richiamato solo per il deposito delle memorie
Massime di principio
- La disciplina fiscale interna non è disapplicabile per contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione quando la controversia attiene a imposizione diretta non armonizzata e manca un effettivo collegamento con l'attuazione del diritto dell'Unione.
- La Carta dei diritti fondamentali si applica agli Stati membri soltanto nell'attuazione del diritto dell'Unione e non estende le competenze dell'Unione oltre i trattati.
- In materia di norme fiscali transitorie, il legislatore gode di ampia discrezionalità e la scelta di introdurre un regime antielusivo può essere sorretta dall'esigenza di evitare l'uso distorto di strumenti di investimento come meri veicoli fiscali.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma intertemporale può essere esclusa quando la sua caducazione produrrebbe effetti irragionevoli o distorsivi rispetto alla finalità complessiva della riforma.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice comporti implicitamente il rigetto della domanda o del motivo non espressamente esaminato.
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, non già di motivazione semplicemente insufficiente o poco persuasiva.
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