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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28087/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti avevano chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva versata per l'anno d'imposta 2011 in relazione alla partecipazione a un fondo comune di investimento immobiliare, ai sensi dell'art. 32, commi 4-bis e 4-ter, d.l. 78/2010. A fronte del silenzio-rifiuto dell'amministrazione, avevano adito il giudice tributario; la domanda era stata respinta in primo grado e la CTR aveva confermato. In cassazione hanno proposto due ricorsi speculari e riuniti, articolando cinque motivi: 1) richiesta di disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto unionale, per asserita violazione dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, della CEDU e del legittimo affidamento, oltre che per il carattere retroattivo e confiscatorio della misura; 2) deduzione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.l. 78/2010 per contrasto con vari parametri costituzionali (artt. 3, 24, 41, 53, 77, 97 e 117 Cost.); 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulle censure; 4) omessa o insufficiente motivazione della sentenza regionale, ritenuta carente e fondata su una lettura errata della sentenza della Corte costituzionale n. 231/2015; 5) violazione della legge n. 212/2000 e dell'art. 112 c.p.c., con ulteriori censure mescolate a vizi motivazionali e richiami ai principi dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi riuniti. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la disciplina fiscale in esame riguarda imposizione diretta non armonizzata ed è quindi estranea al campo di applicazione della Carta di Nizza; ha inoltre richiamato la ratio antielusiva della norma, volta a evitare l'uso dei fondi immobiliari come veicoli e a limitare il regime favorevole ai soli fondi con autonomia gestionale e pluralità di partecipanti. Ha respinto il secondo motivo, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale già esaminate in precedenti conformi e valorizzando la natura transitoria della disposizione e la discrezionalità del legislatore in materia intertemporale. Ha rigettato il terzo motivo perché l'omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto della pretesa è implicito nella struttura logico-giuridica della decisione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., il vizio motivazionale è limitato alla mancanza assoluta o alla motivazione apparente, mentre qui le censure miravano in realtà a una diversa lettura della motivazione. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, ritenendolo in parte reiterativo, in parte confuso e comunque inconferente rispetto alle questioni effettivamente decise. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 4-bis e 4-ter, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    comma 4-bis; comma 4-ter; richiamo anche al comma 3-bis

    la norma introduce un regime fiscale transitorio e antielusivo per i partecipanti non istituzionali ai fondi immobiliari, imponendo un'imposta sostitutiva sui soggetti che detenevano al 31 dicembre 2010 una quota superiore al 5%

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    non si applica alla fattispecie, perché la controversia riguarda imposizione diretta non armonizzata e non disciplina attuativa del diritto dell'Unione

  • art. 6 TUE

    le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati

    la Carta non amplia le competenze dell'Unione oltre i trattati

  • art. 51 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione ... come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione

    la Carta vincola gli Stati membri solo quando attuano il diritto dell'Unione

  • art. 5, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per il computo delle partecipazioni detenute dai familiari ai fini della soglia del 5%

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non sussiste se la decisione comporta il rigetto implicito della domanda; inoltre il motivo non può essere usato per sollecitare una diversa ricostruzione della motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia è scrutinabile nei limiti dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è ridotto alla mancanza assoluta di motivazione o alla motivazione meramente apparente, non essendo più censurabili insufficienze motivazionali sotto il minimo costituzionale

  • legge n. 212/2000

    le censure che invocano lo Statuto del contribuente sono inconferenti quando la controversia riguarda la legittimità costituzionale della norma e il suo preteso contrasto con il diritto unionale

  • artt. 3, 24, 41, 53, 77, 97, 117 Cost.

    le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della natura transitoria e antielusiva della disciplina e dell'ampia discrezionalità legislativa nelle norme intertemporali

  • art. 380.1-bis c.p.c.

    richiamato solo per il deposito delle memorie

Massime di principio

  • La disciplina fiscale interna non è disapplicabile per contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione quando la controversia attiene a imposizione diretta non armonizzata e manca un effettivo collegamento con l'attuazione del diritto dell'Unione.
  • La Carta dei diritti fondamentali si applica agli Stati membri soltanto nell'attuazione del diritto dell'Unione e non estende le competenze dell'Unione oltre i trattati.
  • In materia di norme fiscali transitorie, il legislatore gode di ampia discrezionalità e la scelta di introdurre un regime antielusivo può essere sorretta dall'esigenza di evitare l'uso distorto di strumenti di investimento come meri veicoli fiscali.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma intertemporale può essere esclusa quando la sua caducazione produrrebbe effetti irragionevoli o distorsivi rispetto alla finalità complessiva della riforma.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice comporti implicitamente il rigetto della domanda o del motivo non espressamente esaminato.
  • Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, non già di motivazione semplicemente insufficiente o poco persuasiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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