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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05068/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I contribuenti avevano acquistato nel 2011 un immobile beneficiando dell'agevolazione "prima casa" e delle correlate agevolazioni sul mutuo fondiario. Nel 2016 avevano poi stipulato un atto di vendita con riserva di proprietà, cedendo l'immobile a terzi e riservandosi il dominio fino al pagamento integrale del prezzo. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale atto integrasse alienazione dell'abitazione entro cinque anni dall'acquisto agevolato, senza riacquisto di altro immobile entro un anno, con conseguente decadenza dal beneficio e recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni. Dopo il favorevole giudizio di primo grado per i contribuenti, la CTR ha riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità ex artt. 342 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle stesse norme processuali per asserita genericità dell'appello; 3) violazione dell'art. 14 preleggi e della disciplina sull'agevolazione prima casa, sostenendo che l'art. 27, comma 3, d.P.R. 131/1986 non fosse applicabile alla vendita con riservato dominio e che il trasferimento rilevante ai fini della decadenza si fosse verificato solo con l'avveramento della condizione e il pagamento integrale del prezzo; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, nonostante l'Ufficio si fosse difeso tramite funzionari e non tramite avvocato o Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR, decidendo nel merito, aveva implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello e, comunque, l'appello dell'Agenzia era specifico ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, essendo sufficiente la riproposizione delle ragioni poste a base dell'atto impositivo quando l'intera controversia ruota attorno a una questione di diritto. Ha respinto il terzo motivo affermando che, ai fini dell'imposta di registro, la vendita con riserva di proprietà non è trattata come condizione sospensiva e l'effetto traslativo è anticipato al momento della stipula; pertanto, la cessione entro il quinquennio comporta la decadenza dal beneficio "prima casa" anche se il pagamento del prezzo e l'avveramento della condizione civilistica intervengono dopo. Ha respinto anche il quarto motivo, ricordando che nel contenzioso tributario, in caso di vittoria dell'Amministrazione assistita da funzionari, le spese sono liquidabili secondo la disciplina speciale dell'art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancata costituzione dell'Ufficio. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamo al requisito di specificità dei motivi di appello; nel processo tributario l'onere è assolto anche mediante riproposizione delle ragioni dell'atto impugnato, se il dissenso investe la decisione nella sua interezza o le censure sono ricavabili inequivocamente dal complesso dell'atto.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'appello tributario deve essere specifico, ma tale requisito è soddisfatto anche dalla riproposizione delle ragioni poste a base dell'avviso o della legittimità dell'operato dell'Amministrazione, quando dal gravame emergano chiaramente le ragioni di censura.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà"

    ai fini dell'imposta di registro la vendita con riserva di proprietà è equiparata alla vendita ordinaria, con anticipazione del momento impositivo e dell'effetto traslativo alla stipula, non al pagamento integrale del prezzo.

  • art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    il beneficio prima casa decade se l'immobile agevolato viene alienato entro cinque anni dall'acquisto senza riacquisto entro un anno di altro immobile da adibire ad abitazione.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    non osta all'applicazione della disciplina speciale tributaria dell'art. 27, comma 3, TUR, perché non si tratta di analogia vietata ma di applicazione della previsione espressa sulla vendita con riserva di proprietà.

  • art. 19 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato come norma sulla denuncia degli eventi che determinano l'applicazione dell'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, in caso di atti soggetti a condizione.

  • art. 91 c.p.c.

    in combinazione con la disciplina speciale del contenzioso tributario, consente la condanna alle spese della parte soccombente anche quando l'Amministrazione sia stata assistita in giudizio da funzionari.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario, se l'Amministrazione vince la lite ed è assistita da propri funzionari, le spese vanno liquidate applicando la tariffa forense con riduzione del 20% degli onorari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. n. 601/1973, artt. 15 e seguenti

    richiamati solo come disciplina delle agevolazioni connesse al mutuo fondiario stipulato contestualmente all'acquisto.

  • artt. 38 e seguenti d.lgs. n. 385/1993

    richiamati per qualificare il contratto come mutuo fondiario stipulato per finanziare l'acquisto dell'immobile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto anche quando l'appellante riproponga le ragioni già poste a base dell'atto impositivo o dell'originaria difesa, se dal gravame emerge in modo chiaro il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
  • Ai fini dell'imposta di registro, la vendita con riserva di proprietà non è trattata come atto sottoposto a condizione sospensiva: il legislatore fiscale anticipa il momento di rilevanza dell'effetto traslativo alla stipula, indipendentemente dal pagamento integrale del prezzo.
  • La decadenza dall'agevolazione "prima casa" si verifica se l'immobile viene alienato entro cinque anni dall'acquisto agevolato, dovendosi avere riguardo al momento in cui la vendita è conclusa ai fini fiscali e non al successivo perfezionamento civilistico del trasferimento mediante pagamento del prezzo.
  • La disciplina speciale del contenzioso tributario consente la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione anche quando questa sia assistita dai propri funzionari, secondo il criterio tariffario previsto dalla legge speciale.
  • Non integra violazione del divieto di analogia l'applicazione di una norma fiscale espressamente dettata per la vendita con riserva di proprietà al fine di individuare il momento impositivo e gli effetti decadenziali connessi a benefici fiscali collegati all'alienazione del bene.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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