Cassazione Civile, Ordinanza n. 06999/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto della Corte d'appello che, accolto il ricorso per equa riparazione ex legge Pinto, aveva liquidato un indennizzo di euro 1.920,00 per ciascun richiedente, oltre interessi, riducendo del 20% la somma e compensando integralmente le spese di lite. I ricorrenti hanno impugnato tale decreto deducendo, con due motivi, la violazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89 del 2001 e difetto di motivazione, per contestare la riduzione del 20% dell'indennizzo, nonché la violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione totale delle spese. Il Ministero ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolato in cinque motivi, tutti centrati sull'art. 4 della legge n. 89 del 2001: ha sostenuto che il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione non dovesse beneficiare della sospensione feriale, che avesse natura sostanziale e non processuale, che non potesse essere assimilato ai termini d'impugnazione semestrali ex art. 327 c.p.c., che comunque non fosse prorogabile per effetto della legge sulla sospensione feriale e che, in caso di mediazione facoltativa, non operasse la sospensione dei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo dei ricorrenti, affermando che la riduzione dell'indennizzo entro il margine previsto dall'art. 2-bis della legge Pinto rientra nella valutazione di fatto e nella discrezionalità del giudice di merito, e che la diminuzione del 20% per il numero elevato delle parti è espressamente prevista dalla norma. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che la compensazione delle spese era stata motivata con riferimento a una condotta processuale contraria a buona fede, idonea a integrare gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Quanto al ricorso incidentale del Ministero, la Corte lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la questione era già risolta in conformità alla giurisprudenza di legittimità: il termine di sei mesi ex art. 4 legge n. 89 del 2001 è un termine decadenziale di natura processuale e subisce la sospensione feriale. Ha inoltre escluso che la struttura monitoria del procedimento, la disciplina della mediazione o le modifiche dell'art. 327 c.p.c. incidano su tale conclusione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Rileva quale base normativa del diritto all'equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo.
art. 2-bis legge n. 89 del 2001
la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta
La Corte ritiene che il giudice di merito possa ridurre l'indennizzo entro i limiti normativi; la presenza di molte parti giustifica la diminuzione fino al 20%.
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione è decadenziale, di natura processuale, ed è soggetto a sospensione feriale.
La compensazione delle spese è consentita nei casi previsti dalla norma, come interpretata alla luce della sentenza costituzionale n. 77 del 2018, e può essere motivata da condotte processuali contrari a buona fede.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.
La sospensione feriale dei termini si applica anche al termine di sei mesi per la domanda di equa riparazione.
Le modifiche al termine lungo per l'impugnazione non incidono sulla natura e sul regime del termine decadenziale previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001.
Richiamato per qualificare il termine ex art. 4 legge n. 89 del 2001 come decadenza.
Norma processuale richiamata in relazione al deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, la quantificazione dell'indennizzo entro i parametri dell'art. 2-bis legge Pinto è affidata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se il giudice opera nel margine discrezionale riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza convenzionale.
- La riduzione dell'indennizzo per l'elevato numero di parti del processo presupposto è legittima quando trovi riscontro nel dato normativo, che consente espressamente diminuzioni percentuali in presenza di molte parti.
- La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando il giudice motivi su ragioni qualificabili come gravi ed eccezionali, incluse condotte processuali incompatibili con buona fede e correttezza.
- Il termine di sei mesi per proporre domanda di equa riparazione ex legge Pinto ha natura decadenziale processuale ed è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
- Le modifiche legislative sopravvenute al rito o alla disciplina del processo non mutano, di per sé, la natura decadenziale del termine per la domanda di equa riparazione né ne escludono l'applicazione della sospensione feriale.
- In sede di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già decise in modo conforme a giurisprudenza consolidata, senza offrire argomenti idonei a determinare un mutamento di orientamento.
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