Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20597/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva contestato come simulate alcune operazioni societarie poste in essere dai soci di una s.n.c.: in particolare, un contratto di costituzione di usufrutto a termine biennale sull'80% della partecipazione di ciascun socio nel capitale della società, stipulato con una s.r.l. in liquidazione. In forza di tale operazione i soci avevano dichiarato solo il 5% del reddito da partecipazione, mentre l'Amministrazione aveva imputato loro l'intero reddito nella misura del 25% ciascuno, ritenendo l'operazione uno schermo fiscale privo di reale sostanza economica. Il recupero era stato fondato su vari indizi: prezzo simbolico, sproporzione rispetto alla redditività della società, assenza di perizia di stima, mancanza di attività della società usufruttuaria, breve durata dell'usufrutto e finalità elusiva. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il primo, ritenuto assorbente, denunciava violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla disciplina dell'accertamento antielusivo, sostenendo che l'avviso fosse nullo perché preceduto da una richiesta di chiarimenti non conforme alle prescrizioni dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e comunque emanato senza un valido contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, ritenuto fondato e assorbente. Ha affermato che, in materia di accertamento antielusivo fondato sull'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, la richiesta di chiarimenti deve rispettare le prescrizioni di legge e l'avviso di accertamento deve contenere una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni offerte dal contribuente. Ritenuto che tali condizioni non fossero state rispettate, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio dedotto per violazione di legge

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    il contraddittorio endoprocedimentale non è principio generale, ma opera nei casi previsti; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla sua applicabilità nei tributi armonizzati

  • art. 1 L. n. 241/1990

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul contraddittorio procedimentale

  • art. 37 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti nella contestazione dell'accertamento

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    nei casi di accertamento antielusivo impone un percorso procedimentale con richiesta di chiarimenti e obbligo di motivazione specifica sulle giustificazioni del contribuente; la violazione di tali prescrizioni determina la nullità dell'avviso

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dai ricorrenti nella censura sul contraddittorio

  • art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    la richiesta di chiarimenti deve rispettarne le prescrizioni per instaurare un valido contraddittorio

  • art. 37-bis, comma 5, d.P.R. n. 600/1973

    l'avviso deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente; in mancanza, è nullo

Massime di principio

  • In materia di tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce un principio generale dell'azione amministrativa tributaria, ma sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • In materia di tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in giudizio, in modo concreto e non pretestuoso, le difese che avrebbe potuto far valere tempestivamente.
  • Nell'accertamento antielusivo ex art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, la richiesta di chiarimenti deve rispettare le forme e i contenuti prescritti dalla norma, altrimenti non instaura un valido contraddittorio.
  • L'avviso di accertamento emesso in materia antielusiva è nullo se non contiene una specifica motivazione sulle giustificazioni addotte dal contribuente in sede procedimentale.
  • Quando la decisione di legittimità accoglie un motivo che assorbe gli altri e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.