Cassazione Civile, Ordinanza n. 20597/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva contestato come simulate alcune operazioni societarie poste in essere dai soci di una s.n.c.: in particolare, un contratto di costituzione di usufrutto a termine biennale sull'80% della partecipazione di ciascun socio nel capitale della società, stipulato con una s.r.l. in liquidazione. In forza di tale operazione i soci avevano dichiarato solo il 5% del reddito da partecipazione, mentre l'Amministrazione aveva imputato loro l'intero reddito nella misura del 25% ciascuno, ritenendo l'operazione uno schermo fiscale privo di reale sostanza economica. Il recupero era stato fondato su vari indizi: prezzo simbolico, sproporzione rispetto alla redditività della società, assenza di perizia di stima, mancanza di attività della società usufruttuaria, breve durata dell'usufrutto e finalità elusiva. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il primo, ritenuto assorbente, denunciava violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla disciplina dell'accertamento antielusivo, sostenendo che l'avviso fosse nullo perché preceduto da una richiesta di chiarimenti non conforme alle prescrizioni dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e comunque emanato senza un valido contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, ritenuto fondato e assorbente. Ha affermato che, in materia di accertamento antielusivo fondato sull'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, la richiesta di chiarimenti deve rispettare le prescrizioni di legge e l'avviso di accertamento deve contenere una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni offerte dal contribuente. Ritenuto che tali condizioni non fossero state rispettate, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
è richiamato come parametro del vizio dedotto per violazione di legge
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
il contraddittorio endoprocedimentale non è principio generale, ma opera nei casi previsti; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla sua applicabilità nei tributi armonizzati
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul contraddittorio procedimentale
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti nella contestazione dell'accertamento
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
nei casi di accertamento antielusivo impone un percorso procedimentale con richiesta di chiarimenti e obbligo di motivazione specifica sulle giustificazioni del contribuente; la violazione di tali prescrizioni determina la nullità dell'avviso
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato dai ricorrenti nella censura sul contraddittorio
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
la richiesta di chiarimenti deve rispettarne le prescrizioni per instaurare un valido contraddittorio
art. 37-bis, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
l'avviso deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente; in mancanza, è nullo
Massime di principio
- In materia di tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce un principio generale dell'azione amministrativa tributaria, ma sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- In materia di tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in giudizio, in modo concreto e non pretestuoso, le difese che avrebbe potuto far valere tempestivamente.
- Nell'accertamento antielusivo ex art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, la richiesta di chiarimenti deve rispettare le forme e i contenuti prescritti dalla norma, altrimenti non instaura un valido contraddittorio.
- L'avviso di accertamento emesso in materia antielusiva è nullo se non contiene una specifica motivazione sulle giustificazioni addotte dal contribuente in sede procedimentale.
- Quando la decisione di legittimità accoglie un motivo che assorbe gli altri e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
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