Sentenza del 25/09/2023 n. 27305 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso delle ritenute subite (27%) sugli interessi corrisposti su obbligazioni Mediobanca; gli interessi erano stati trattenuti dal depositario che li aveva qualificati come dividendi. La società sosteneva che si trattava di interessi e che, in base alla Convenzione Italia-Lussemburgo, era applicabile l'aliquota convenzionale ridotta (10%). L'Agenzia aveva rigettato le richieste di rimborso anche per carenza documentale e per mancata risposta a un questionario richiesto ai sensi del D.P.R. n.600/1973, ritenendo non provato l'effettivo accredito degli interessi alla società beneficiaria. In primo grado e in appello i giudici avevano ritenuto insufficienti le certificazioni prodotte (dichiarazioni/transaction statement dell'intermediario) e avevano richiesto estratti conto che comprovassero i flussi finanziari.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione rilevando carenza motivazionale e vizio nella valutazione delle prove da parte della C.T.R.; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, demandando a quella corte anche la decisione sulle spese di legittimità. In sostanza il ricorso della società è stato ritenuto fondato e la controversia dovrà essere riesaminata dal giudice d'appello con adeguata motivazione e valutazione della documentazione probatoria fornita.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Lussemburgo (3 ottobre 1981), art. 11
art. 11, comma 2 e comma 3
La Corte richiama che la Convenzione prevede una disciplina della ritenuta sugli interessi volta a limitare l'imposizione (aliquota ridotta, comma 2) e contiene regole sul beneficiario effettivo; nel caso era invocabile la riduzione al 10% e la questione rilevante è la qualificazione della società come beneficiario effettivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27
Norma interna che autorizza la ritenuta alla fonte; il depositario l'ha applicata trattando i pagamenti come dividendi e operando la ritenuta del 27%, ma tale applicazione può essere sindacata alla luce delle regole convenzionali.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, nn. 3 e 4
art. 32, comma 1, nn. 3 e 4
Consente all'amministrazione finanziaria di richiedere documenti e chiarimenti tramite questionario; l'omessa risposta può influire sull'esito dell'istanza di rimborso, ma l'ufficio deve comunque valutare la documentazione effettivamente acquisita e motivare il rifiuto.
Codice Civile, artt. 2727 e 2729
Norme sul valore probatorio delle dichiarazioni e dei documenti: le dichiarazioni di terzi e gli estratti/transaction statement possono avere valore indiziario e costituire prova presuntiva; la loro valutazione richiede motivazione logica e congrua.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Il ricorso per cassazione è fondato per violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova (n.3) e per difetto di motivazione/illogicità della motivazione (n.4); la Corte ha ritenuto sussistenti tali vizî nella sentenza impugnata.
Costituzione, art. 111; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 comma 2 n.4 e art. 62
art. 111 Cost.; D.Lgs. 546/1992 art. 36, comma 2, n.4; art. 62
Rinviano ai principi del giusto processo e alle norme specifiche del processo tributario: la motivazione del giudice e il rispetto delle regole procedurali (compresa la necessità di esaminare adeguatamente le allegazioni probatorie) sono obbligatori e possono giustificare la cassazione se carenti.
Massime di principio
- In materia di ritenute su interessi in presenza di custodia centralizzata (depositario/intermediario), la prova del diritto al rimborso può essere fornita con documentazione dell'intermediario e del depositario (transaction statements, credit vouchers), non necessariamente solo con estratti conto bancari: la valutazione probatoria richiede motivazione specifica e non apodittica.
- La clausola del 'beneficiario effettivo' esige che il richiedente dimostri di trarre un vantaggio economico e la disponibilità del reddito; tuttavia la prova può fondarsi su documenti indiziari e presuntivi riconducibili alla catena dei pagamenti, purché il giudice valuti e motivi adeguatamente.
- L'amministrazione può utilizzare il questionario ex D.P.R. n.600/1973 per chiedere integrazioni; l'omessa risposta può ostare al riconoscimento del rimborso, ma non esime il giudice dal valutare la documentazione depositata e dal motivare perché essa sia insufficiente.
- Differenze numeriche minori o disallineamenti tra documenti non possono giustificare automaticamente il rigetto della prova: il giudice deve indicare in modo circostanziato l'incidenza delle discrepanze e, se necessario, ordinare mezzi istruttori (es. C.T.U.).
- La mancanza di motivazione o una motivazione manifestamente illogica sono vizî decisivi che possono portare alla cassazione e al rinvio, obbligando il giudice di merito a riesaminare la questione con adeguata logica giuridica e valutazione probatoria.
- Le istanze di rimborso presentate in modo errato (es. richiesta del rimborso integrale anziché dell'aliquota convenzionale) possono essere contestate dall'ufficio; tuttavia l'errore formale non esclude che la sostanza del diritto sia valutata sulla base degli elementi di fatto e documentali.
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