Cassazione Civile, Ordinanza n. 31608/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da due note di rettifica emesse dall'ente previdenziale a seguito del mancato riconoscimento di sgravi contributivi per alcuni mesi, poiché i contributi relativi a periodi precedenti erano stati pagati tardivamente. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda della società, ritenendo illegittima l'emissione delle note perché l'ente non aveva assegnato il termine per la regolarizzazione contributiva previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, art. 7, comma 3. La corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che le note di rettifica fossero assimilabili alla richiesta di regolarizzazione e che la società non avesse comunque adempiuto nei termini concessi. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006, dell'art. 7 del D.M. n. 27 del 24 ottobre 2007 e dell'art. 1175 c.c., sostenendo in sostanza che la mancata segnalazione dell'irregolarità e il mancato invito a regolarizzare avrebbero dovuto impedire all'INPS di pretendere le differenze contributive e di negare gli sgravi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in tema di sgravi contributivi e DURC, l'eventuale omissione dell'ente previdenziale nel segnalare le irregolarità non rende inesigibili le differenze contributive né trasferisce sull'ente gli effetti dell'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di regolarità contributiva. Ha inoltre precisato che la violazione degli obblighi procedimentali dell'ente può, al più, fondare una responsabilità risarcitoria se sia provato un nesso causale con la perdita della chance di fruire degli sgravi, ma non comporta la sanatoria automatica della posizione contributiva. Poiché la regolarizzazione era comunque avvenuta tardivamente e fuori dal procedimento eccezionale previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, art. 7, la decisione della corte territoriale è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006
La regolarità contributiva è presupposto necessario e costante per poter fruire degli sgravi contributivi; il sistema di rilascio del DURC opera nel quadro di tali commi.
art. 7 D.M. 24 ottobre 2007
La sanatoria delle irregolarità contributive è possibile solo nel procedimento eccezionale previsto dalla norma, con richiesta di regolarizzazione e adempimento nel termine assegnato; la regolarizzazione ex post non è sufficiente.
art. 6 D.M. 24 ottobre 2007
In presenza di irregolarità l'ente deve avvisare l'interessato e invitarlo a regolarizzare entro quindici giorni, con sospensione del termine per il rilascio del DURC.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte esclude che da esso derivi l'inesigibilità delle differenze contributive o una sanatoria automatica dell'irregolarità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma è stata ritenuta infondata.
Norma processuale relativa alla trattazione in camera di consiglio e al deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di sgravi contributivi, la regolarità contributiva del datore di lavoro è un presupposto sostanziale imprescindibile: l'assenza di segnalazioni dell'ente previdenziale non elimina il debito contributivo né consente di mantenere il beneficio indebitamente fruito.
- Il procedimento di regolarizzazione previsto dalla disciplina del DURC ha natura eccezionale e sanante solo se si completa secondo le sue scansioni: richiesta o rilievo dell'irregolarità, invito a regolarizzare entro il termine e adempimento tempestivo dell'interessato.
- La regolarizzazione tardiva o comunque successiva al procedimento previsto non produce effetti sananti rispetto agli sgravi contributivi, perché altrimenti si svuoterebbe di contenuto il requisito della costante regolarità contributiva.
- L'eventuale omissione dell'ente previdenziale nell'attivare correttamente il subprocedimento di regolarizzazione non comporta, di per sé, l'inesigibilità delle differenze contributive; può al più aprire a una responsabilità risarcitoria se sia provato il nesso causale con la perdita della chance di ottenere gli sgravi.
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