Cassazione Civile, Ordinanza n. 26334/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La struttura sanitaria, accreditata per l’erogazione di prestazioni ospedaliere e di pronto soccorso, aveva convenuto la ASL e la Regione chiedendo il pagamento di un residuo credito per prestazioni rese nell’anno 2011. Deduceva di avere erogato prestazioni per importi superiori a quelli corrisposti dall’ASL e sosteneva, in sintesi, che i tetti di spesa richiamati dalla controparte non fossero applicabili alle prestazioni rese in regime di urgenza/emergenza o comunque non alle prestazioni di pronto soccorso seguite da ricovero. In subordine, invocava i principi di correttezza e buona fede, oppure l’azione di indebito arricchimento. La sentenza d’appello aveva invece interpretato l’accordo del 21 luglio 2011 come contenente un tetto unico di remunerazione, comprensivo sia dei ricoveri in elezione sia di quelli conseguenti al pronto soccorso, e aveva ritenuto che, superato il tetto, nulla fosse dovuto per le prestazioni eccedenti. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1193 c.c. per erronea imputazione dei pagamenti; 2) omesso esame del decreto regionale n. 61/2011 e del par. 1 dell’accordo del 21 luglio 2011; 3) violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale e dell’art. 132 c.p.c. per l’asserita errata lettura dell’accordo; 4) violazione dell’art. 2041 c.c. per aver escluso l’indebito arricchimento della P.A.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d’appello secondo cui i tetti di spesa nelle prestazioni sanitarie accreditate sono fissati dalla legge e dagli accordi contrattuali, hanno natura vincolante e non possono essere elusi mediante una diversa imputazione dei pagamenti da parte del creditore. Ha inoltre condiviso l’interpretazione dell’accordo del 21 luglio 2011 come accordo pattizio e transattivo che stabiliva un tetto complessivo di remunerazione, con conseguente irrilevanza del richiamo al decreto del 4 agosto 2011. Quanto all’azione ex art. 2041 c.c., ha confermato che, in presenza di un tetto di spesa, l’eventuale vantaggio della P.A. è un arricchimento non voluto o comunque imposto, sicché l’azione di arricchimento senza causa non è esperibile per ottenere il pagamento delle prestazioni rese oltre il budget. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
la diversa imputazione del pagamento invocata dal creditore non può essere utilizzata per aggirare un tetto di spesa legale e contrattuale; l’imputazione non può vanificare il regime vincolante dei budget sanitari.
la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente chiara e logicamente coerente nella lettura complessiva dell’accordo e degli atti rilevanti.
l’accordo del 21 luglio 2011 è stato interpretato secondo il suo testo complessivo e la sua funzione transattiva, valorizzando il collegamento tra le varie clausole e il tetto unico di remunerazione.
l’azione di indebito arricchimento non è esperibile quando l’eventuale vantaggio della P.A. sia conseguenza di un tetto di spesa che esprime un previo e sostanziale rifiuto di ulteriori esborsi, rendendo l’arricchimento non voluto o imposto.
artt. 8-quinquies e 8-sexies d.lgs. n. 502 del 1992
i tetti di spesa e il volume massimo delle prestazioni remunerabili sono previsti dalla legge e si attuano mediante accordi/contratti tra Regione o ASL e strutture accreditate, con finanziamento entro un ammontare globale predefinito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei rapporti tra strutture sanitarie accreditate e servizio sanitario regionale, i tetti di spesa costituiscono un vincolo legale e contrattuale insuperabile, funzionale alla programmazione della spesa pubblica sanitaria.
- L’accordo che disciplina la remunerazione delle prestazioni sanitarie va interpretato nel suo complesso e secondo la sua funzione concreta; se emerge un tetto unico di remunerazione, non è consentito scomporre artificiosamente i pagamenti per ricavarne un credito ulteriore oltre il budget.
- L’imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c. non può essere usata dal creditore per neutralizzare un limite di spesa predeterminato e per collocare integralmente il pagamento su poste meno gravate da vincolo.
- In presenza di un tetto di spesa noto e accettato nel rapporto di accreditamento, l’eventuale vantaggio conseguito dalla P.A. per prestazioni eccedenti è, di regola, un arricchimento non voluto o imposto, non azionabile ex art. 2041 c.c. per ottenere il corrispettivo oltre budget.
- La struttura accreditata deve orientare la propria attività imprenditoriale in coerenza con il limite di spesa: se non intende soggiacere a quel regime, resta libera di operare in ambito privatistico non accreditato.
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